In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI)

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6133.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui l’immobile, già acquisito alla massa fallimentare, sia alienato ad un terzo aggiudicatario, il versamento deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il prezzo versato dall’aggiudicatario è prelevabile, vale a dire dal giorno del decreto di trasferimento, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza che, per effetto dei meccanismi propri del sistema tavolare, l’effetto traslativo abbia a prodursi nel momento successivo della iscrizione nel libro fondiario, giacché il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono sul contratto, il quale, una volta concluso tra le parti, è in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6133

Data udienza 23 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Immobili acquisiti alla massa ed alienati ad un terzo aggiudicatario – Termine per il versamento dell’ICI – Decorrenza dalla data del decreto di trasferimento dei beni – Estensione del periodo di imposizione ICI dalla dichiarazione di fallimento alla data del decreto di trasferimento – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8910-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SCURELLE, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 88/2016 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di TRENTO, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RILEVATO

che:
1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del L.R., ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 88/01/2016 della CTR del Trentino – depositata il 29 settembre 2016 – che, nel confermare la sentenza della CTP, disattendeva l’eccezione di decadenza dal potere di emettere gli avvisi notificati il 23 aprile 2013, sulla base di due elementi: – che con il concordato omologato in data (OMISSIS) non si era avuto alcun trasferimento dei beni della massa fallimentare in favore dell’assuntore, avvenuto solo successivamente in favore di terzi nell’aprile del 2008; – che l’assuntore aveva assunto l’obbligo di pagare i debiti secondo il piano omologato, senza alcun limite, come dal medesimo affermato con la seconda doglianza di appello.
Il Comune di Scurelle resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
2. Con il primo motivo si lamenta l’erroneita’ della sentenza impugnata per violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, nonche’ del Decreto Legislativo n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, Decreto Legislativo n. 504 del 1992, per non avere i giudici regionali rilevato la decadenza dal potere impositivo di accertare l’Ici, atteso che se il termine di decadenza da considerarsi era quello quinquennale di cui al D.Lgs., n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, il dies a quo per calcolarlo decorreva dalla data di omologa del concordato fallimentare del (OMISSIS), che aveva determinato il trasferimento dei beni all’assuntore (OMISSIS).
3. Con la seconda censura, che prospetta omessa pronuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4, e violazione dell’articolo 112 c.p.c., la societa’ ricorrente deduce che, al caso di specie, relativo al pagamento Ici per le annualita’ di imposta antecedenti il 2007, l’articolo 1, comma 161, cit. non poteva trovare applicazione, giacche’ il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, era stato abrogato solo nell’anno 2006, con la conseguenza che il decidente avrebbe dovuto considerare il termine triennale per l’emissione dell’avviso di accertamento (entro il 31 dicembre successivo a quello nel corso del quale e’ stato o doveva essere eseguito il versamento di imposta).
4. Con il terzo mezzo cosi’ rubricato “articolo 360 c.p.c., n. 4; violazione dell’articolo 116 c.p.c.; valutazione delle prove, mancata valutazione da parte del giudice di appello della prova documentale”, la societa’ contribuente lamenta l’omesso esame della seconda proposta di assunzione del concordato che condusse poi alla sentenza di omologa. Nella quale egli non aveva giammai assunto l’impegno di pagare i tributi locali sugli immobili della massa. E per confermare il proprio assunto, la ricorrente ha trascritto il contenuto della seconda proposta, in cui si legge che l’assuntore si impegna al pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del curatore, nonche’ al pagamento integrale dei crediti privilegiati come risultanti dallo stato passivo.
5. Le censure, in quanto involgono questioni intimamente connesse, vanno scrutinate congiuntamente; esse sono destituite di fondamento.
5.1 La L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. La L. n. 296 del 2006, medesimo articolo 1, successivo comma 171, prevede che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria (Cass. n. 22224 depositata il 03 novembre 2016; Cass. n. 18105/2017)
5.2 Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 6, dispone che “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta e’ dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e’ stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione”;
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 173, lettera c), ha cosi’ sostituito il testo originario del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 6: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi’, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Le questioni che si sottopongono in maniera strettamente connessa all’esame della Corte riguardano, con riferimento ai fatti verificatisi prima dell’anno 2007, la durata del periodo d’imposizione ICI di beni immobili, che, gia’ acquisiti alla massa fallimentare, siano alienati ad un terzo aggiudicatario, e la determinazione del giorno iniziale del periodo di tre mesi durante il quale il curatore del fallimento ha l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI e di versare l’imposta.
5.3 Questa Corte ha gia’ avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, adottando una decisione (Corte di cassazione 1 settembre 2004, n. 17636; Cass. n. 20575 del 2005: Cass. n. 24670/2007; Cass. n. 9384/2010), che questo Collegio condivide, e secondo la quale il termine per il versamento dell’ICI, previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 6, ante riforma, decorre dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. La ratio della norma e’ duplice, in quanto si vuole “da un lato, consentire al curatore fallimentare di differire il pagamento dell’imposta maturatasi a carico della procedura fallimentare sino ai tre mesi successivi al momento in cui e’ possibile prelevarne il complessivo ammontare dal ricavato della vendita immobiliare (,e,) dall’altro, attribuire al comune la possibilita’ di un effettivo soddisfacimento (in prededuzione) della pretesa tributaria, in relazione a quel singolo immobile assoggettato ad ICI, in quanto posseduto dal fallimento e per il periodo di durata di tale possesso”. D’altra parte, l’imposta “e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita” (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 10, comma 6, n. 1) e il versamento dev’essere effettuato in unica soluzione. Il versamento dell’ICI presuppone, quindi, il completamento del periodo di assoggettamento del fallimento all’imposta, in relazione all’immobile, perche’ tale periodo si conclude solo con il decreto di trasferimento della proprieta’ del bene all’aggiudicatario; il “prelievo” dell’ICI dal ricavato del prezzo di vendita presuppone la “prelevabilita’”, la quale non puo’ darsi prima del decreto di trasferimento del bene in forza del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 108, e dell’articolo 586 c.p.c., comma 1, i quali prevedono che nel periodo intercorrente tra il versamento del prezzo ed il decreto di trasferimento, il giudice puo’ sospendere la vendita: in definitiva, il termine “incasso” equivale alla “prelevabilita’” (Cass. n. 20954/2019).
La soluzione data alla questione della determinazione del giorno iniziale del periodo di tre mesi, durante il quale il curatore del fallimento ha l’obbligo di versare l’imposta, identificandolo con la data del decreto di trasferimento, comporta che la questione relativa alla durata del periodo d’imposizione ICI si risolva nel senso che esso si estende dalla dichiarazione di fallimento fino ad arrivare, oltre la data del versamento del prezzo, fino alla data del decreto di trasferimento.
Detto principio trova fondamento anche in ragione della sentenza di questa Corte n. 15462 del 2010 (confermata da Cass. n. 15478/2010; da Cass. n. 16836/2012 e da Cass. n. 8371/2016), che, nel pronunciarsi in materia di soggetto passivo Ici, nel caso in cui l’immobile rientra nel possesso del fallito tornato in bonis, ha chiarito che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la dichiarazione di fallimento – non comportando il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare – implica che la relativa obbligazione continua a gravare sul fallito, nel presupposto che il bene resta nel suo patrimonio, nonostante lo spossessamento conseguente all’apertura della procedura concorsuale, ricollegandosi l’effetto traslativo della proprieta’ solo all’emanazione del decreto di trasferimento a cura del giudice delegato: sono invece a carico del curatore le sanzioni pecuniarie connesse all’omessa denuncia, trattandosi di attivita’ che compete in proprio a tale soggetto, individuabile pertanto quale persona fisica che ha commesso la relativa violazione tributaria”. Il principio da applicare al caso di specie e’, pertanto, il seguente: “Il versamento dell’ICI deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo versato dall’aggiudicatario e’ prelevabile, cioe’ dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Al riguardo, vale osservare che e’ irrilevante che, per i meccanismi propri del sistema tavolare, l’effetto traslativo abbia a prodursi in un momento successivo quale quello della iscrizione nel libro fondiario. Il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono infatti sul contratto che, una volta sottoscritto dalle parti, e’ concluso e perfetto, come tale dunque in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del trasferimento del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale di godimento(con trasferimento della disponibilita’ degli immobili) Sono solo gli effetti reali dello stesso che, per prodursi, hanno bisogno che si completi il procedimento che prende avvio con la presentazione della domanda tavolare(v. Cass. n. 12323/2017, in motiv).
5.4 Dunque, gia’ prima dell’introduzione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 173, lettera c), entrata in vigore il 1 gennaio 2007 (citato art., comma 1364), il regime dell’imposizione dell’ICI sui beni compresi nel fallimento era dettato dall’esposto principio, gia’ individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale si determina sia il periodo dell’imposizione sia il periodo dell’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Ne deriva che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 173, lettera c), e’ una disposizione normativa che, almeno per quel che riguarda la determinazione del giorno iniziale del termine entro il quale il curatore deve versare l’ICI, non innova in alcun modo rispetto al regime precedente, limitandosi ad esplicitare una norma che era gia’ implicita nella normazione antecedente e di cui questa Corte aveva evidenziata l’esistenza.
6.Destituita di fondamento e’ altresi’ l’ultima censura.
Il ricorso, a pagina 32, riporta la trascrizione del contenuto della seconda proposta di concordato sulla base della quale il tribunale omologo’ il concordato fallimentare.
In esso si legge chiaramente che l’assuntore si impegnava al pagamento delle spese della procedura oltre che dei crediti privilegiati risultanti dallo stato passivo.
Sebbene la CTR abbia errato nell’affermare la sussistenza dell’obbligo tributario a carico dell’assuntore per l’assenza di clausole di esclusione, il dispositivo risulta conforme alla motivazione, la quale, ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., va corretta da questa Corte.
Nel concordato fallimentare, ove gli obblighi dell’assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita in sede di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l’assuntore medesimo e’ privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la definitiva omologazione del concordato puo’ essere fatta valere nei soli confronti del fallito (Sez. 1, 4698/2011; n. 5035/2012).
Nella specie, dalle medesime allegazioni della ricorrente (e dalla lettura della proposta di concordato) si apprende pero’ che il concordato omologato prevedeva, a carico dell’assuntrice, “l’onere di soddisfare le spese della procedura, i crediti ammessi in via privilegiata ammessi al passivo”.
Dunque, il concordato prevedeva anche il pagamento delle spese della procedura. La L. Fall., articolo 111, le pone in prededuzione, quali crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali. La giurisprudenza considera debiti contratti per l’amministrazione del fallimento anche quelli di natura fiscale, maturati in corso di procedura o per essa (cfr. Sez. h 21643/2010; e Sez. U, 7039/1982, sulla registrazione di patto sociale).
Ai sensi della Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 10, comma 6 (nel testo vigente ratione temporis), nel corso delle procedure di fallimento e sino al decreto di trasferimento gli obblighi fiscali relativi all’ICI restano sospesi, operando il successivo soddisfacimento in prededuzione del soggetto attivo, non tenuto ad insinuarsi al passivo (Sez. 5, Sentenza n. 15478 del 30 giugno 2010). Con l’assunzione del concordato da parte di un terzo e l’omologatone del Tribunale il fallimento, pero’, si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l’assuntore (Sez. 5, Sentenza n. 2400 del 03/03/2000) e tra esse v’e’, nella specie, “il pagamento integrale come per legge delle spese di procedura”.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovute.

P.Q.M.

del presente giudizio sostenute dal Comune intimato che liquida in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
– Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovute.

 

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