Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2021| n. 25041.
L’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell’introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso).
Ordinanza|16 settembre 2021| n. 25041. L’accertamento della responsabilità aggravata
Data udienza 25 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sentenza ex art. 2932 cc – Terreno aggregato ad un maso chiuso – Bolzano – Necessità dell’autorizzazione del distacco del terreno dal maso chiuso – Legittimazione all’istanza in capo al proprietario del maso ex art. 43 legge n. 17/2001 – Autorizzazione del Tribunale a presentare l’istanza in nome e per conto del proprietario da parte di altri soggetto – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità per assenza dei presupposti di cui all’art. 41 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. DORONZO Adriana – Presidente di Sez.
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7171/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di unica erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4636/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.
L’accertamento della responsabilità aggravata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. (OMISSIS) ha convenuto il sig. (OMISSIS) davanti al tribunale civile di Bolzano proponendo, tra le altre, una domanda ex articolo 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dell’obbligo del convenuto di trasferirgli una porzione di 633 metri quadri di un terreno sito nel comune di (OMISSIS), dall’attore precedentemente donato al medesimo sig. (OMISSIS). Detto obbligo di trasferimento derivava, secondo il sig. (OMISSIS), da un contratto di transazione concluso tra le parti il 9 novembre 2016, nel quale il sig. (OMISSIS) si era altresi’ obbligato a predisporre il frazionamento dell’area da trasferire ed a richiedere, ai sensi della legge della Provincia di Bolzano 28.11.2001 n. 17, il nulla osta della Commissione locale per i masi chiusi al distacco di detta area dal maso chiuso di cui essa faceva parte.
2. In corso di causa il signor (OMISSIS) ha altresi’ domandato un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., volto ad imporre al sig. (OMISSIS) di richiedere il suddetto nulla osta della Commissione per i masi chiusi. Il Tribunale ha disatteso tale domanda cautelare argomentando che l’esigenza del signor (OMISSIS) poteva essere soddisfatta “consentendogli direttamente di sostituire il convenuto inerte nella presentazione dell’istanza alla Commissione amministrativa masi chiusi”; conseguentemente lo stesso Tribunale, con ordinanza del 5 febbraio 2020, ha autorizzato il sig. (OMISSIS) a presentare alla Commissione locale per i masi chiusi, in nome e per conto del sig. (OMISSIS), la richiesta di autorizzazione al distacco dell’area in questione dal maso chiuso in cui essa rientrava.
3. Il sig. (OMISSIS), con ricorso notificato al sig. (OMISSIS) il 19 febbraio 2020, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c., sostenendo che il potere esercitato dal giudice civile con la suddetta ordinanza esulerebbe dai limiti esterni della sua giurisdizione. Nel ricorso si sostiene che, alla stregua del disposto della menzionata L.P. n. 17 del 1991, articolo 43, il giudice civile non avrebbe il potere di autorizzare la presentazione di una istanza di cambiamento della consistenza di un maso da parte di un soggetto diverso dal proprietario del maso stesso.
4. La causa e’ stata discussa nell’adunanza dell’1 dicembre 2020 senza che il Collegio fosse edotto del deposito di un controricorso; per tale adunanza il Procuratore Generale aveva depositato requisitoria scritta ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso, ed il ricorrente aveva depositato una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.
L’accertamento della responsabilità aggravata
5. Solo in data 21 dicembre 2020 perveniva alla Cancelleria delle Sezioni Unite il controricorso della sig.ra (OMISSIS) – vedova ed unica erede, per delazione testamentaria, del sig. (OMISSIS) – ricevuto dall’Ufficio protocollo della Corte di Cassazione il 17 giugno 2020.
6. In detto controricorso, notificato al ricorrente in data 1 giugno 2020, la sig.ra (OMISSIS) preliminarmente esponeva che il sig. (OMISSIS) era deceduto il 3 aprile 2020, in pendenza del presente regolamento, e argomentava come il proprio controricorso dovesse giudicarsi tempestivo, in ragione della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 di cui al combinato disposto del Decreto Legge n. 11 del 2020, articolo 1, Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 e del Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36. Tanto premesso, la sig.ra (OMISSIS) deduceva l’inammissibilita’ e, comunque, la manifesta infondatezza del proposto regolamento di giurisdizione e chiedeva che il ricorrente fosse condannato a corrisponderle – ai sensi del primo o, in ipotesi, dell’articolo 96 c.p.c., comma 3 – una somma pecuniaria da liquidarsi equitativamente; con vittoria e distrazione delle spese del procedimento per regolamento di giurisdizione.
7. Con istanza datata 1 febbraio 2021, trasmessa a questa Corte con messaggio PEC del 2 febbraio 2021, il difensore della sig.ra (OMISSIS) chiedeva la fissazione di una nuova adunanza per la discussione del ricorso, onde poter esercitare la facolta’ di depositare la memoria di cui all’articolo 380 ter c.p.c.; tale istanza e’ stata poi ribadita dal difensore della sig.ra (OMISSIS) con nota integrativa del 3 febbraio 2021.
L’accertamento della responsabilità aggravata
8. Il Collegio, riconvocatosi in data 16 febbraio 2021, rilevava che il controricorso della sig.ra (OMISSIS) risultava trasmesso alla Cancelleria delle Sezioni Unite soltanto dopo lo svolgimento dell’adunanza dell’1.12.2020 e che, conseguentemente, la parte contro ricorrente non aveva ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di tale adunanza e non aveva, quindi, potuto esercitare la facolta’ di depositare la memoria di cui all’articolo 380 ter c.p.c., u.c.; pertanto, con ordinanza n. 5805 del 3 marzo 2021 disponeva la rimessione della causa sul ruolo.
9. La causa e’ stata quindi nuovamente discussa nell’adunanza del 25 maggio 2021 per la quale la controricorrente ha depositato una memoria difensiva.
10. Per una piu’ chiara comprensione della vicenda dedotta in giudizio e’ opportuno evidenziare che il terreno originariamente donato dal sig. (OMISSIS) al sig. (OMISSIS), oggetto della domanda di trasferimento ex articolo 2932 c.c., proposta dal primo nei confronti del secondo, era stato aggregato ad un maso chiuso di proprieta’ del sig. (OMISSIS); pertanto, il relativo (ri)trasferimento al sig. (OMISSIS), con sentenza ex articolo 2932 c.c., e’ possibile, ai sensi della L.P. Bolzano n. 17 del 2001, solo previa autorizzazione al distacco del terreno stesso dal maso, in proprieta’ (OMISSIS), del quale esso attualmente fa parte; autorizzazione il cui rilascio compete alla Commissione locale per i masi chiusi.
11. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il rilascio della menzionata autorizzazione al distacco di un terreno dal maso del quale esso fa parte condiziona la possibilita’ di emanare la sentenza di trasferimento del terreno ex articolo 2932 c.c.; si veda, in termini, Cass. n. 2317/2008: “Il contratto preliminare di vendita avente ad oggetto beni immobili facenti parte di un maso chiuso non e’ affetto da nullita’ per il solo fatto che non sia stata previamente rilasciata l’autorizzazione al relativo distacco, la cui sussistenza condiziona la validita’ del contratto definitivo o, in caso di inadempimento di una delle parti, la possibilita’ della emanazione della sentenza di cui all’articolo 2932 c.c.”. Si tratta, in sostanza, di una condizione dell’azione, in analogia con quanto affermato dalla nostra giurisprudenza in ordine alle attestazioni di conformita’ urbanistica e catastale (tra le tante, Cass. 6684/2019, Cass. 16068/2019 e, da ultimo, Cass. 20526/2020).
12. La Commissione locale per i masi chiusi puo’ rilasciare la suddetta autorizzazione solo su istanza del proprietario del maso, secondo il disposto della citata L.P. n. 17 del 2001, articolo 43, comma 5 (“Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente”). Proprio in ragione di tale disposizione la Commissione locale per i masi chiusi aveva respinto – in quanto proveniente da soggetto diverso dal proprietario del maso e, quindi, non legittimato – l’istanza di autorizzazione al distacco del terreno de quo dal maso del sig. (OMISSIS) presentata in proprio dallo stesso sig. (OMISSIS).
L’accertamento della responsabilità aggravata
13. A fronte del diniego oppostogli dalla Commissione locale per i masi chiusi il sig. (OMISSIS) proponeva domanda di tutela cautelare in corso di causa, chiedendo al tribunale di Bolzano un provvedimento ex articolo 700 c.p.c., di condanna del convenuto (OMISSIS) a presentare l’istanza di autorizzazione al distacco del terreno dal maso, sotto comminatoria di una astreinte ex articolo 614 bis c.p.c.. Nell’udienza di discussione dell’istanza cautelare il tribunale sollevava di ufficio la questione se potesse “apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco”, e, dopo aver attivato il contraddittorio delle parti su tale questione, rigettava l’istanza di condanna del sig. (OMISSIS) al facere, argomentando che la tutela cautelare non poteva “essere esperita al fine di premunirsi di un elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio” e che, comunque, nella specie difettava il requisito della residualita’, potendo l’esigenza dell’attore essere “soddisfatta consentendogli di sostituire il convenuto inerte nella presentazione dell’istanza”.
14. Con separata ordinanza, quindi, il tribunale autorizzava il sig. (OMISSIS) a presentare alla Commissione locale per i masi chiusi la richiesta di autorizzazione al distacco del terreno de quo in nome e per conto del (OMISSIS), ritenendo di estendere alla fattispecie i principi emergenti dalla sentenze di queste Sezioni Unite n. 23825/2009 (“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarita’ urbanistica dell’immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 40, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex articolo 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest’ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all’abusivismo, sussistendo di fatto la regolarita’ urbanistica dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita”).
15. Nel regolamento preventivo ex articolo 41 c.p.c., proposto dal sig. (OMISSIS) quest’ultimo deduce il difetto assoluto e relativo di giurisdizione del giudice civile sulla questione, sollevata di ufficio dal tribunale, “se possa apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco”.
16. Il difetto assoluto viene argomentato dal ricorrente assumendo che il tribunale avrebbe invaso la sfera di potesta’ sia del legislatore che dell’amministrazione.
L’accertamento della responsabilità aggravata
17. L’assunto dell’invasione della sfera di potesta’ del legislatore viene argomentato sella base delle seguenti considerazioni:
a) La legge provinciale esclude che le istanze di scorporo di un
terreno dal maso possano essere sottoscritte da un procuratore del proprietario del maso stesso. Tanto si sostiene in base al canone ubi voluit lex dixit, mettendo a raffronto dell’articolo 43, comma 4 della citata Legge Provinciale (“Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che puo’ essere apposta anche a margine o in calce alla domanda”) con il comma 5 dello stesso articolo, sopra trascritto. Il ricorrente evidenzia che solo il comma 4 – e non anche il comma 5, specificamente destinato a disciplinare le istanze di scorporo di un terreno dal maso – prevede la possibilita’ che l’istanza alla commissione venga sottoscritta da un procuratore speciale del proprietario del maso.
b) Pertanto il tribunale di Bolzano, attribuendo al (OMISSIS) il potere di rappresentare il (OMISSIS) nella presentazione di una istanza di scorporo di un terreno da un maso, avrebbe invaso la potesta’ legislativa che la Provincia aveva esercitato escludendo la possibilita’ della presentazione di detta domanda a mezzo procuratore.
18. L’assunto dell’invasione della sfera di potesta’ dell’Amministrazione viene argomentato sella base della considerazione che la Commissione locale per i masi chiusi aveva gia’ rigettato l’istanza presentata dal (OMISSIS) in proprio per ottenere l’autorizzazione allo scorporo del terreno de quo dal maso in proprieta’ (OMISSIS): cosicche’ la sfera della sua potesta’ risulterebbe incisa dalla decisione del giudice di autorizzare il sig. (OMISSIS) ad attivare il procedimento autorizzatorio in rappresentanza del (OMISSIS) (e, quindi, a “esercitare nei confronti della p.a. un interesse legittimo il cui titolare risulta solo il sig. (OMISSIS)”, pag. 9 del ricorso).
19. Quanto al difetto relativo di giurisdizione, il ricorrente argomenta che il (OMISSIS) avrebbe potuto e dovuto impugnare davanti al TAR il provvedimento con cui la Commissione locale per i masi chiusi aveva rigettato l’istanza di distacco del terreno dal maso da lui presentata.
20. Osserva al riguardo il Collegio che il ricorrente non mette in discussione la giurisdizione dell’a.g.o. sulla domanda di pronuncia ex articolo 2932 c.c., costituente – insieme alle altre domande cumulativamente proposte dal sig. (OMISSIS), tutte pacificamente rientranti nella giurisdizione dell’a.g.o. – l’oggetto del giudizio di merito: egli, piuttosto, pretende di censurare, attraverso lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione, il provvedimento con cui il tribunale ha autorizzato il (OMISSIS) a presentare la domanda alla commissione in nome del (OMISSIS).
L’accertamento della responsabilità aggravata
21. Cio’ posto, risulta agevole rilevare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione non sono il giudice dell’impugnazione del suddetto provvedimento, che, peraltro, il tribunale non qualifica in alcun modo, se non escludendo la sua riconducibilita’ alla tutela cautelare, come implicitamente risulta dal rigetto della istanza del sig. (OMISSIS) di adozione di un provvedimento ex articolo 700 c.p.c..
22. Il ricorso risulta quindi inammissibile, in quanto estraneo al paradigma fissato dall’articolo 41 c.p.c., come fatto palese dalle seguenti considerazioni:
– il regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c., non e’ (e non puo’ avere il contenuto di) una impugnazione;
– le domande oggetto del giudizio di merito – tra le quali, per quanto qui specificamente interessa, quella di trasferimento del terreno de quo con sentenza ex articolo 2932 c.c. – rientrano tutte nella giurisdizione dell’a.g.o.;
– la questione che, secondo il ricorrente, esulerebbe dal giurisdizione dell’a.g.o. – ossia quella, sollevata di ufficio, “se possa apparire idoneo un potere sostitutivo del ricorrente per la richiesta di autorizzazione al distacco” – non costituisce una domanda (solo in relazione alla quale potrebbe porsi una questione di giurisdizione) bensi’ un problema di diritto che il giudice si e’ posto, ed ha sottoposto all’attenzione delle parti, in ordine alle concrete modalita’ di erogazione della tutela costitutiva ex articolo 2932 c.c., richiesta dall’attore con una domanda (di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre) che nemmeno il ricorrente dubita che rientri nella giurisdizione dell’a.g.o..
23. Passando all’esame della domanda della contro ricorrente di condanna del ricorrente per responsabilita’ aggravata ai sensi del primo o, in ipotesi, dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, va innanzi tutto verificata la tempestivita’ del controricorso.
24. Il ricorso risulta notificato il 19.2.20; il termine di deposito del ricorso ex articolo 369 c.p.c., era destinato a scadere il 10.3.20 (l’anno 2020 era bisestile) e, conseguentemente, il termine di deposito del ricorso ex articolo 370 c.p.c., era destinato a scadere il 30.3.20. A causa della pandemia da COVID 19, tuttavia, per il disposto del Decreto Legge n. 11 del 2020, articolo 1, comma 2, il termine di deposito del ricorso e’ stato sospeso dal 9.3.20 al 22.3.20; tale ultima data e’ stata differita al 15.4.20 dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2 e, poi, ulteriormente differita all’11.5.20 dal Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, comma 1; il termine di deposito del ricorso (di cui fino alla sospensione disposta dal Decreto Legge n. 11 del 2020, erano maturati 18 giorni) e’ quindi spirato il 13.5.20 e, conseguentemente, il termine di venti giorni dal 13.5.20 per il deposito del contro ricorso scadeva il 2.6.20 (festa della Repubblica, con conseguente proroga al 3.6.20). La notifica del ricorso, effettuata in data 1.6.20 risulta pertanto tempestiva.
25. Accertata la tempestivita’ del controricorso, deve ulteriormente precisarsi che l’applicabilita’ dell’articolo 96 c.p.c., nel procedimento introdotto con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e’ gia’ stata affermata da questa Corte con l’ordinanza n. 2420/2002, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi.
26. La domanda della sig.ra (OMISSIS) di condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., e’ dunque ammissibile. Essa, tuttavia, e’ infondata.
L’accertamento della responsabilità aggravata
27. Va preliminarmente sottolineato come le condotte extraprocessuali del sig. (OMISSIS) o le sue iniziative processuali diverse dal presente ricorso – comprese nel “nutritissimo mosaico di azioni emulative” (cosi’ a pag. 17, quartultimo rigo, del controricorso) al medesimo ascritte dalla sig.ra (OMISSIS) – non rilevano ai fini dell’accertamento della responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c.; questa, infatti, discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda della articolo 96 c.p.c., comma 1, dall’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo, dall’aver abusato dello strumento processuale (sulla responsabilita’ ex articolo 96 c.p.c., comma 3, cfr., da ultimo, Cass. n. 3830/2021). Nella specie, la scelta dell’introduzione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non puo’ ritenersi connotata da mala fede o colpa grave, in considerazione della atipicita’ del provvedimento con cui il tribunale di Bolzano ha conferito ad una parte il potere di rappresentarne un’altra nell’ambito di un procedimento amministrativo regolato dalla Legge Provinciale e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione.
28. In definitiva il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile e la domanda della contro ricorrente di condanna del sig. (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., va rigettata. Il rigetto di quest’ultima domanda, meramente accessoria, non configura, a fronte della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (cfr. Cass. n. 9532/2017), sicche’ le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, vanno a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione.
Rigetta la domanda della controricorrente di condanna del ricorrente
ex articolo 96 c.p.c..
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 10.000, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge; con distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS), che se ne e’ dichiarato antistatario.
L’accertamento della responsabilità aggravata
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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