Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2019, n. 25995.
La massima estrapolata:
La tardiva conoscenza della morte dell’imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato.
Sentenza 12 giugno 2019, n. 25995
Data udienza 6 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
in relazione al proc. n. 47045/2011 R.G, instaurato su ricorso proposto da:
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2010 della Corte di appello di Firenze e definito all’udienza del 9.5.2013 con sentenza di questa Corte n. 23068/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo che si provveda alla correzione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 23068/2013, emessa all’udienza pubblica del 9.5.2013, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 20.12.2010.
E’, poi, pervenuta, in data 26.11.2018, nota del Tribunale di Prato che trasmetteva l’ordinanza del G.E. dello stesso Tribunale del 14.6.2013, relativa a (OMISSIS), con la quale era stata dichiarata l’estinzione del reato di cui alla sentenza n. 869/08 per morte dell’imputato, come da certificato di morte del Comune di (OMISSIS) in cui si dava atto che il (OMISSIS) era deceduto il (OMISSIS).
E’ stata di conseguenza fissata udienza ex articolo 127 c.p.p. per la correzione di errore materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato ed il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636).
La tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, puo’ essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’articolo 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (Sez.5, n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez.2, n. 7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372).
2. Nella specie, risulta l’avvenuto decesso del (OMISSIS) prima che la sentenza n. 23068/2013 di questa Corte venisse deliberata.
3. Il decesso dell’imputato, pertanto, rendeva inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata impugnata dal (OMISSIS), per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa da questa Corte all’udienza del 09/05/2013 nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20.12.2010 per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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