Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 14015.
Massima estrapolata:
La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione va verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell’atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che, in concreto, la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se l’accoglimento dell’impugnazione possa effettivamente arrecare la situazione di vantaggio perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l’eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l’obiettivo del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l’annullamento avrebbe comunque imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.)
Sentenza 7 maggio 2020, n. 14015
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Lesioni personali – Proscioglimento in appello – Prescrizione – Revoca statuizioni civili – Impugnazione della parte civile – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabet – rel. Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/07/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MOROSINI Elisabetta Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice civile;
e udito il difensore degli imputati, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari, investito dell’appello degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ha riformato la sentenza di condanna di primo grado in ordine al delitto di lesioni personali commesso ai danni di (OMISSIS), prosciogliendo gli imputati e revocando le statuizioni civili sul rilievo che il reato si era prescritto almeno a far data 10 aprile 2016, quindi prima della sentenza di primo grado deliberata il 29 aprile 2016.
2. Avverso la pronuncia ricorre la parte civile (OMISSIS), tramite il difensore e procuratore speciale, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge sostanziale e processuale.
Sostiene il ricorrente che, ai fini del computo della prescrizione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei periodi di sospensione, pari a complessivi 518 giorni, conseguenti alle ripetute richieste di rinvio formulate dalle parti congiuntamente che indicata allegando i relativi verbali di udienza.
In forza di tanto il termine di prescrizione sarebbe maturato dopo la sentenza di primo grado, quindi, a mente dell’articolo 578 c.p.p., il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare sulle statuizioni civili (condanna risarcitoria, provvisionale e spese) che invece ha revocato erroneamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. In limine va dato atto che il Tribunale di Cagliari e’ incorso in un errore manifesto laddove, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, ha considerato soltanto due periodi di sospensione della prescrizione derivanti dal rinvio per adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze, mentre, pur citandole nel corpo della motivazione, non ha tenuto conto, in contrasto con i granitici arresti della giurisprudenza di legittimita’ (tra le ultime Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328; Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, G., Rv. 273827), delle sospensioni conseguenti alle numerose richieste di rinvio, formulate congiuntamente dalle parti per la pendenza di trattative.
3. Ciononostante il ricorso proposto dalla parte civile si rivela inammissibile per difetto di interesse ex articolo 568 c.p.p., comma 4 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a).
4. L’interesse richiesto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilita’ di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piu’ vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, Rv. 203093). La concretezza dell’interesse e’ ravvisabile non solo quando la parte, attraverso l’impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali piu’ vantaggiosi (come, ad esempio, l’assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali piu’ favorevoli, come quelli che l’ordinamento rispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nei giudizi di danno (articoli 651 e 652 c.p.p.) o in altri giudizi civili o amministrativi (articolo 654 c.p.p.) e dal giudicato di assoluzione nei giudizi disciplinari (articolo 653 c.p.p.) (per tutte Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, in motivazione; Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, in motivazione).
4.1 In particolare, quanto alla parte civile, essa ha normalmente interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione che rigetti l’azione civile esercitata nel processo penale e precluda l’ulteriore esercizio dell’azione civile in sede civile, sia al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilita’ sia anche al piu’ limitato fine di ottenere una pronuncia che non abbia effetto preclusivo nel giudizio civile (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, in motivazione).
Come esplicitato dalle Sezioni Unite Guerra: “Cio’ pero’ non significa che sia vera anche la proposizione contraria. Non e’ percio’ sufficiente il fatto che la sentenza di assoluzione non abbia effetto preclusivo dell’azione civile dinanzi al giudice civile per escludere automaticamente l’interesse della parte civile ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l’affermazione della responsabilita’ dell’imputato”.
“Ed infatti, con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale, il danneggiato ha appunto inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno ed ha quindi interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto puo’ essergli riconosciuto. Di conseguenza, non puo’ negarsi l’interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l’imputato sia stato prosciolto con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato” anche quando questa manca di efficacia preclusiva” (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, in motivazione).
D’altro canto e’ pacifico che la parte civile e’ priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilita’ dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneita’ ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242).
4.2 In tale prospettiva un terreno particolarmente delicato si e’ dimostrato quello della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (altrimenti la questione si porrebbe in termini diversi ex articolo 578 c.p.p.).
4.2.1 E’ pacifico che tale pronuncia non produce effetti nel giudizio civile di danno e che neppure “tocca” i presupposti oggettivi o soggettivi del reato, lasciando “intatti” gli elementi strutturali dell’illecito.
Pertanto – in assenza di un pregiudizio immediatamente percepibile – si e’ posto il problema di verificare la sussistenza di un interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di prescrizione erroneamente dichiarata.
4.2.2 A comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita’, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione riconoscendo l’ammissibilita’ dell’impugnazione della parte civile ove con la stessa si denunci l’erroneita’ della dichiarazione di prescrizione prima della sentenza di primo grado, con effetti sulle statuizioni civili (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massafra, Rv. 275953).
4.2.3 Dunque “in linea di principio generale” non puo’ negarsi l’interesse della parte civile ad impugnare una sentenza dichiarativa della prescrizione.
Tuttavia va considerato che, come sopra ricordato, l’interesse ad impugnare di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 4 – da tenersi distinto rispetto alla legittimazione all’impugnazione di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 3 – deve essere “concreto”, oltre che attuale, giacche’ la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole.
Ebbene la concretezza dell’interesse deve “essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere” e la valutazione dell’interesse “ad impugnare va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso” (cosi’ Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massafra, in motivazione).
Opera il principio, da tempo enucleato dalla giurisprudenza di legittimita’, in forza del quale la sussistenza del carattere di concretezza dell’interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di proscioglimento va verificata “tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole” (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra).
In sostanza “l’interesse concreto” consiste nel vantaggio pratico che la parte civile impugnante si ripromette di ottenere e che la stessa parte ha l’onere di prospettare, a pena di inammissibilita’, nell’atto di impugnazione, cosi’ da consentire al giudice di appurare, in sede di verifica delle “condizioni dell’azione”, se quel risultato sia realmente ottenibile.
5. Nella specie la parte civile ricorrente, dopo aver denunciato la violazione delle norme in tema di prescrizione, rappresenta di avere interesse “a che la SC annulli la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Cagliari perche’ decida ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., confermando le statuizioni civili tutte contenute nella sentenza di primo grado, fermo restando che, per esempio, l’impugnativa sulla provvisionale deve ritenersi del tutto inammissibile”.
Orbene il risultato che la parte civile si ripromette di perseguire (pronuncia ai sensi dell’articolo 578 c.p. e conferma della “provvisionale”) non e’ utilmente raggiungibile perche’ in caso di accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento, la Corte di cassazione non potrebbe rimettere gli atti al giudice penale di appello perche’ provveda nei termini richiesti dal ricorrente ma dovrebbe annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta quanto previsto dall’articolo 622 c.p.p. (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561, cfr. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massafra, in motivazione).
6. Dalla inammissibilita’ del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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