La causa estintiva del reato per riparazione del danno

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 14030.

Massima estrapolata:

La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art. 162–ter cod. pen., richiede, ove possibile, anche l’eliminazione del cd. danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra anche il mancato reintegro nell’abitazione coniugale, il beneficio può essere conseguito solo se l’imputato consenta il libero e pieno godimento dell’immobile.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 14030

Data udienza 25 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Atti persecutori – Coniuge separato – Causa estintiva del reato – Condotta tipica del reato – Grave e perdurante stato d’ansia e di terrore della vittima e dei suoi familiari – Nesso di causalità – Dolo del reato generico – Condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p. – Applicazione limitata ai fatti commessi successivamente al 6 dicembre 2017 – Condizioni – Prova testimoniale – Imputato di reato connesso o collegato – Mancato avvertimento di cui all’art. 64 co 3 lett.c) c.p.p. – Inutilizzabilità della deposizione resa senza garanzie – Decisività – Rilevanza ai fini della c.d. prova di resistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/03/2019 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) ed il rigetto del ricorso di (OMISSIS);
udito il difensore, Avv. (OMISSIS) (in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 08/03/2019 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 15/11/2016, che aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alle pene ritenute di giustizia, rispettivamente, il primo per i reati di cui all’articolo 612 bis c.p. (capo A) e articolo 388 c.p. (capo B), e la seconda per il reato di cui all’articolo 612 c.p., comma 2 (capo F).
In particolare, le contestazioni riguardano gli atti persecutori commessi da (OMISSIS) ai danni della moglie (OMISSIS), dalla quale si era separato in conseguenza della scoperta di una sua relazione extraconiugale, alla quale rivolgeva ingiurie e minacce di morte estese anche ai genitori della donna, e l’omessa reintegra nel compossesso della casa coniugale disposta con provvedimento del Tribunale di Catania del 22.4.2011; (OMISSIS), madre del (OMISSIS), e’ stata invece condannata per il reato di minaccia aggravata ai danni di (OMISSIS) e dei genitori di costei.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dell’articolo 162 ter c.p.: sostiene che la Corte abbia confuso il danno civile ed il danno criminale, e che non abbia correttamente considerato che l’imputato ha provveduto all’integrale risarcimento dei danni.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causalita’ dello stato di ansia e di paura della persona offesa, che sarebbe conseguente all’improvviso ed inatteso fallimento della relazione coniugale, ed al dolo del reato di atti persecutori, in quanto le condotte poste in essere erano unicamente preordinate all’esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia neonata, (OMISSIS), come confermato dal testimoniale richiamato nel ricorso.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 388 c.p., in quanto la casa coniugale era di proprieta’ della madre (OMISSIS), unica legittimata alla reintegrazione, e mancando la prova di una compartecipazione del (OMISSIS) nella condotta.
2.4. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, nonostante l’imputato abbia riconosciuto le proprie responsabilita’.
3. Propone ricorso per cassazione, altresi’, (OMISSIS), con atto dell’Avv. (OMISSIS), deducendo tre motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai suoi genitori, senza considerare l’inutilizzabilita’ delle stesse, in quanto rese da persone imputate di reati collegati, in assenza di avviso ex articolo 64 c.p.p. e di riscontri; la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione apparente, senza valutare il clima di profonda tensione tra le famiglie dei due coniugi in seguito alla scoperta del tradimento del (OMISSIS), ed il rilevante contenzioso giudiziario.
Lamenta inoltre il mancato riconoscimento della c.d. minaccia condizionata, avendo pronunciato le espressioni contestate non per il timore di ritorsioni da parte del marito della donna con cui il figlio intratteneva la relazione extraconiugale, ma per i propositi di far male al figlio espressi dal padre della (OMISSIS).
3.2. Violazione di legge in relazione alla gravita’ delle minacce, che avrebbero dovuto essere inquadrate nel clima di accesa conflittualita’, e di timore per l’incolumita’ del figlio.
3.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
4. Con memoria pervenuta il 06/02/2020 il difensore della parte civile (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
1.1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha, infatti, negato il riconoscimento della causa estintiva, ritenendo che il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese legali versati dall’imputato non esaurisse la dimensione riparatoria dell’articolo 162 ter c.p., che richiede, altresi’, “ove possibile”, l’eliminazione delle “conseguenze dannose o pericolose del reato”.
Ebbene, premesso che la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’articolo 162-ter c.p., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonche’ destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B, Rv. 273187), che non appaiono suscettibili di essere integrate dal pagamento del risarcimento dei danni cui sia stato condannato l’imputato con la sentenza di affermazione della responsabilita’ oggetto della presente impugnazione, va evidenziato che l’articolo 162 ter c.p. richiede, ove possibile, anche l’eliminazione del c.d. “danno criminale”.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che l’imputato avesse provveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, evidenziando che tra le “conseguenze” del reato di atti persecutori era da annoverarsi anche il mancato reintegro nell’abitazione coniugale – quale oggetto del reato di cui all’articolo 388 c.p., ma anche quale conseguenza degli ostacoli frapposti al libero godimento della casa, integranti una delle condotte persecutorie -, ed ha evidenziato che il godimento e’ stato infine conseguito dalla persona offesa soltanto all’esito di una esecuzione coattiva disposta all’esito di tentativi infruttuosi, in via non definitiva – protraendosi ancora il relativo contenzioso civile per l’assegnazione -, e del tutto parziale, essendo stata l’abitazione rinvenuta priva di tutti gli arredi e suppellettili, in condizioni di totale inabitabilita’.
Appare, peraltro, assorbente rilevare la non applicabilita’ alla fattispecie della causa estintiva della condotta riparatoria.
Al riguardo, va innanzitutto chiarito che la disposizione di cui all’articolo 162 ter c.p., comma 4, che esclude l’applicabilita’ della causa estintiva nei casi di cui all’articolo 612 bis c.p., essendo stata introdotta dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172) non e’ applicabile al caso di specie, in quanto, trattandosi di una modifica restrittiva dell’ambito applicativo di una causa estintiva del reato, produttiva quindi di effetti in malam partem, deve ritenersi applicabile, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, soltanto ai fatti riconducibili all’articolo 612 bis c.p. commessi successivamente al 6 dicembre 2017 (in senso analogo, gia’ Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B, Rv. 273186, che ha ritenuto l’applicabilita’ in astratto dell’istituto di favore escluso in concreto – al delitto di atti persecutori, solo successivamente eliminato dal novero dei reati ai quali e’ applicabile la predetta causa di estinzione con disciplina legislativa irretroattiva perche’ sfavorevole).
Tuttavia, va rilevato che la causa estintiva di cui all’articolo 162 ter c.p. e’ applicabile “nei casi di procedibilita’ a querela soggetta a remissione”, e che la fattispecie di atti persecutori contestata ed accertata nel caso di specie rientra, invece, tra le ipotesi di procedibilita’ a querela, ma irrevocabile; ebbene, premesso che l’articolo 612 bis c.p., comma 4, prevede che “la querela e’ comunque irrevocabile se il fatto e’ stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612 c.p., comma 2”, nel caso in esame sono state contestate nell’imputazione, ed accertate in sentenza, “condotte reiterate” di minacce gravi, consistite in minacce di morte alla persona offesa ed ai propri familiari (“vi ammazzo tutta la famiglia”, “vi uccido tutti”, “ti ammazzo e me ne vado in carcere”, “il mio unico scopo sara’ sterminare la tua famiglia”), senz’altro integranti gli estremi di cui all’articolo 612 c.p., comma 2 (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella, Rv. 266055).
1.2. Il secondo motivo, concernente il nesso di causalita’ ed il dolo degli atti persecutori, e’ inammissibile, perche’, oltre ad essere generico, in quanto meramente reiterativo delle identiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla riconducibilita’ dello stato di ansia e paura alle condotte persecutorie, anziche’ alla crisi coniugale, ed al dolo, che sarebbe da escludere in ragione dell’esclusiva finalita’ dell’imputato di esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.
Le doglianze sono, altresi’, manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, con riferimento al nesso causale, ha accertato che il grave stato di ansia e di paura della persona offesa era derivato dalle reiterate condotte persecutorie dell’imputato, dalle continue minacce di morte, che avevano ingenerato il “terrore” in tutti i membri della famiglia, e costretto la vittima a restare chiusa in casa e non uscire, se non accompagnata dal padre; al riguardo, va rammentato che, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S, Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261535), non essendo necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, S., Rv. 265530).
Cio’ posto, lo stato di paura ingenerato nella persona offesa dai comportamenti persecutori dell’imputato e’ stato ritenuto provato sulla base non solo della sistematicita’ delle condotte, e della loro gravita’ ed incidenza sulla liberta’ della vittima, ma altresi’ sulle dichiarazioni della vittima e dei familiari.
La deduzione del ricorrente secondo cui lo stato di paura e di ansia sarebbe stato determinato dalla crisi coniugale e’ inammissibile, in quanto diretta a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa del tutto congetturale, avulsa, peraltro, dagli elementi di fatto concretamente acquisiti.
Quanto all’elemento soggettivo, premesso che, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo e’ integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volonta’ di porre in essere piu’ condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita’ a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualita’ del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicita’ normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (ex multis, Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A, Rv. 265230), appare manifestamente infondata la doglianza del ricorrente con cui si sostiene che la finalita’ perseguita fosse quella di vedere la figlia minore, in quanto, a prescindere dalla irrilevanza delle finalita’ della condotta – non trattandosi di reato a dolo specifico -, e dal rilievo secondo cui la finalita’ dedotta e’ ascrivibile piu’ correttamente al concetto di movente del reato, non si vede come la minaccia di “sterminare” e di uccidere la ex moglie e la sua famiglia possa essere ragionevolmente valutata come indice della volonta’ di esercitare il diritto di visita nei confronti della figlia.
1.3. Il terzo motivo, oltre a proporre doglianze meramente reiterative e prive di specificita’ “estrinseca”, e non consentite, nella parte in cui sollecitano una rivalutazione del merito, e’ manifestamente infondato, essendo stato accertato che l’ordine di reintegrare la ex moglie nel compossesso della casa coniugale era stato emesso nei confronti del (OMISSIS), in quanto, a prescindere dalla titolarita’ del diritto di proprieta’ (spettante alla madre (OMISSIS)), era costui ad averne la disponibilita’ materiale e ad averne sottratto le chiavi, impedendole l’accesso.
Al riguardo, va ribadito che integra il reato di cui all’articolo 388 c.p. l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che ordini la reintegrazione dell’altro coniuge nel compossesso dell’abitazione coniugale, consistita nell’aver, con azione commissiva, chiuso a chiave le porte blindate interne dell’appartamento, impedendo cosi’ la libera disponibilita’ dell’immobile (Sez. 6, n. 16562 del 02/04/2007, De Lorenzo, Rv. 236483).
1.4. Il quarto motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, e’ inammissibile.
Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’articolo 62-bis c.p., disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non e’ piu’ sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la particolare gravita’ delle condotte, connotate da una “conflittualita’ spropositata” e dalla “spinta a manifestazioni del tutto smodate”.
Sicche’ la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione esente da manifesta illogicita’, che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
2.1. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta per la sovrapponibilita’ delle questioni, sono inammissibili, in quanto, oltre a oltre a proporre doglianze meramente reiterative e prive di specificita’ “estrinseca”, e non consentite, nella parte in cui sollecitano una rivalutazione del merito, sono manifestamente infondati.
2.1.1. In particolare, la doglianza con cui con cui si deduce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), per la violazione dell’articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera c), e’ inammissibile.
Il ricorrente, infatti, richiama, sia pur implicitamente, il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all’articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera c), all’imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’articolo 210 c.p.p., comma 6, determina la inutilizzabilita’ della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479); omette, tuttavia, di indicare il contenuto e la decisivita’ delle dichiarazioni ai fini della affermazione di responsabilita’, in tal senso evidenziando il difetto di specificita’ del ricorso, essendo consolidato il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresi’ la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).
2.1.2. La doglianza con cui si deduce la non punibilita’ della minaccia c.d. “condizionata” e’ manifestamente infondata, in quanto, premesso che la minaccia condizionata e’ punibile, tranne che con essa l’autore intenda non gia’ restringere la liberta’ psichica del minacciato, bensi’ prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe (Sez. 5, n. 14054 del 07/02/2014, Serrano’, Rv. 260206), e’ stato accertato che le espressioni minacciose pronunciate dalla (OMISSIS) erano riconducibili al fatto che la relazione extraconiugale del figlio, (OMISSIS), era stata rivelata dai parenti della ex moglie al marito della donna con la quale l’aveva intrattenuta, e che temeva gravi ritorsioni ai danni del figlio ad opera del marito tradito; ne’, del resto, era emerso quali comportamenti illeciti della (OMISSIS) o della sua famiglia l’imputata intendesse prevenire; sicche’ le minacce proferite costituivano, in realta’, una ritorsione per il caso che fossero derivate conseguenze negative al figlio, ad opera pero’ di un soggetto terzo.
2.1.3. Il secondo motivo e’ “intrinsecamente” generico, limitandosi alla mera contestazione della gravita’ delle minacce, sulla base dell’asserito timore – escluso dalla sentenza impugnata – per l’incolumita’ del figlio.
In tema di reati contro la persona, ai fini della configurabilita’ del reato di minaccia grave, ex articolo 612 c.p., comma 2, rileva l’entita’ del turbamento psichico che l’atto intimidatorio puo’ determinare sul soggetto passivo; pertanto, non e’ necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorche’ pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalita’ dei soggetti (attivo e passivo) del reato (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella, Rv. 266055); nel caso in esame, le minacce di morte pronunciate in maniera reiterata, nei confronti della ex nuora e dei suoi familiari sono state ritenute idonee a provocare un rilevante turbamento psichico.
2.2. Il terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, e’ inammissibile.
Nel rinviare a quanto gia’ evidenziato infra § 1.4., anche con riferimento alla (OMISSIS) la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la particolare gravita’ delle condotte, connotate da una “conflittualita’ spropositata” e dalla “spinta a manifestazioni del tutto smodate”.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonche’ alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate nel presente giudizio nella misura di Euro 2400,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate nel presente giudizio nella misura di Euro 2400,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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