La statuizione su una questione di rito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23130.

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).

Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23130

Data udienza 10 luglio 2020

Tag/parola chiave: Banche – Intermediazione finanziaria – Contratti di borsa – Investimento – Obblighi informativi – Presunzione legale – Litispendenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 28006/2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. e P. Iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), presso il cui studio e’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), (OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), quali eredi di (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in (OMISSIS).
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 15.10.2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), avverso la sentenza emessa in data 15.3.2007 dal Tribunale di Roma, con la quale era stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da (OMISSIS) per violazione degli obblighi informativi in riferimento al contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti, confermando la condanna per il minor importo pari ad Euro 45.640, in relazione al secondo acquisto di obbligazioni argentine avvenuto in data 26.6.2000, e riformando, invece, la statuizione del primo giudice in riferimento alla condanna risarcitoria riferita al primo acquisto di titoli di stato argentini intervenuta in data 10 febbraio 1998.
La corte territoriale ha in primo luogo ricordato la vicenda processuale oggi di nuovo in esame: a) (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio il predetto istituto di credito, chiedendo la declaratoria di nullita’ ovvero di annullamento, per violazione di norme di legge e regolamentari in materia di corretta informazione degli investitori, in riferimento a due ordini di acquisto di obbligazioni argentine, sottoscritti rispettivamente il 10 febbraio 1998, per un importo di 51.511 Euro, ed il 26 giugno 2000, per 50.154 Euro, servendosi dell’intermediazione finanziaria della banca convenuta; b) con separato ed autonomo atto di citazione a giudizio lo stesso (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio sempre la (OMISSIS) s.p.a., in relazione alla medesima vicenda negoziale sopra descritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi, in via principale, sulla nullita’ dei predetti contratti di investimento e, in subordine, sulla risoluzione dei contratti per inadempimento della banca in relazione ai previsti obblighi di informazione; c) i due procedimenti cosi’ descritti erano stati riuniti e, all’esito dell’istruttoria, il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dal risparmiatore, condannando la banca convenuta al pagamento della somma di Euro 98.914 Euro, al valore attuale, oltre interessi, e l’ (OMISSIS) alla restituzione delle obbligazioni argentine.
La corte del merito ha ritenuto che: 1) la doglianza processuale sollevata dall’istituto di credito – con il primo motivo di gravame e volta alla dichiarazione di inammissibilita’, ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., della domanda di risoluzione dei contratti avanzata tardivamente nel primo giudizio con le memorie di replica e reiterata con il secondo atto di citazione – non era fondata in quanto l’invocato istituto della litispendenza processuale era applicabile alla diversa ipotesi della pendenza della medesima causa innanzi a giudici diversi e non gia’ all’ipotesi della litispendenza innanzi al medesimo giudice, ipotesi quest’ultima per la quale e’ invece applicabile il diverso istituto della riunione di cui all’articolo 273 c.p.c.; 2) dovevano considerarsi e valutarsi, su due piani diversi, i contestati profili di inadempimento contrattuale dell’intermediario finanziario relativi, da un lato, allo scrutinio di inadeguatezza dell’investimento (in relazione al profilo di rischio del cliente con l’obbligo di astensione della banca nella proposizione di un investimento considerato non adeguato) e, dall’altro, alla verifica della corretta esecuzione degli obblighi di informazione specifica dell’investimento proposto; 3) in riferimento all’investimento intervenuto nel 1998, le valutazioni del primo giudice – in ordine alla sussistenza del contestato inadempimento contrattuale della banca ai sopra ricordati obblighi – non erano condivisibili, posto che, solo nel corso del 1999, il raiting dei titoli era mutato verso il declassamento e che, pertanto, nel 1998 l’acquisto di bond argentini doveva essere considerato un’operazione finanziaria normale, non speculativa e consigliabile a tutti gli operatori di mercato; 4) pertanto, in relazione al primo acquisto di titoli argentini, doveva considerarsi adeguato l’investimento al profilo di rischio dell’investitore, investimento in riferimento al quale la consegna del solo documento sui rischi in generale doveva considerarsi adempimento sufficiente per l’assolvimento degli obblighi informativi imposti all’intermediario finanziario; 5) in relazione, invece, al secondo ordine di acquisto di titoli argentini, intervenuto nel giugno dell’anno 2000, il diverso apprezzamento della solidita’ dell’economia argentina che si avviava verso il default e i numerosi segnali di allarme che si erano affacciati sul mercato internazionale imponevano, invece, all’intermediario finanziario di fornire al proprio cliente un’informazione specifica sui rischi inerenti l’investimento, dovendosi peraltro ritenere sussistente l’obbligo di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento stesso anche nella ipotesi in cui l’investitore si rifiuti di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; 6) non rilevava per la valutazione di adeguatezza dell’investimento ne’ il profilo dell’entita’ del capitale investito – che non poteva essere considerato indice attendibile della propensione dell’investitore al rischio – ne’ la tipologia di titoli acquistati in passato dall’investitore, profilo quest’ultimo per il quale le allegazioni difensive della banca si erano dimostrate estremamente generiche e dunque non fruibili ai fini decisori; 7) comunque sussisteva un obbligo di informazione specifica in capo all’intermediario in ordine alla tipologia di investimento proposta al cliente, obbligo non ottemperato dalla banca in riferimento al secondo investimento sopra descritto.
2. La sentenza, pubblicata il 15.10.2014, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, con il quale hanno anche proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.
La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 273 c.p.c., in riferimento alla duplicazione delle iniziative giudiziarie e violazione del ne bis in idem. Si evidenzia da parte della societa’ ricorrente che l’ (OMISSIS) l’aveva evocata la prima volta in giudizio con atto di citazione datato 1.2.2005, con quale erano state proposte azioni di nullita’ dei predetti contratti di investimento mobiliari per violazione di norme imperative con conseguente domanda restitutoria del valore di acquisto dei titoli e che, solo con l’istanza di fissazione di udienza del Decreto Legislativo n. 5 del 2008, ex articolo 8, aveva chiesto la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento contrattuale agli obblighi informativi incombenti sulla banca. Si evidenzia inoltre che, a fronte dell’eccepita inammissibilita’ di quest’ultima domanda per tardivita’ nella sua proposizione, l’attore aveva introdotto una seconda citazione, notificata il 30.9.2015, con la quale aveva richiesto, oltre alla dichiarazione di nullita’ dei menzionati contratti, anche la risoluzione di quest’ultimi per grave inadempimento, oltre alla conseguente tutela risarcitoria. Osserva la ricorrente che la seconda domanda, riguardante la medesima causa, era da considerarsi inammissibile per litispendenza ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., avendo, in realta’, l’attore tentato di superare le preclusioni maturate nel primo giudizio, in riferimento alla tempestivita’ nella presentazione della domanda di risoluzione, attraverso la strumentale instaurazione del secondo giudizio (poi, riunito al primo), cosi’ abusando dello strumento processuale per aggirare i termini di preclusione del primo giudizio. Errata doveva, dunque, ritenersi la soluzione adottata dal giudice di appello che non aveva ritenuto applicabile l’istituto della litispendenza ex articolo 39 c.p.c., con la conseguente declaratoria di inammissibilita’ della domanda di risoluzione.
2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., e del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 21, lettera a e b, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 28 e 29 del Reg. Consob. N. 11522 del 1.7.1998, contestando il ritenuto inadempimento della banca agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari. Si evidenzia l’erroneita’ della decisione impugnata laddove – per ritenere fondata la responsabilita’ contrattuale della banca, in relazione al secondo acquisto di titoli intervenuto il 26.6.2000 – ha fondato tale giudizio sul fatto notorio dell’emergenza dei primi segnali di allarme dell’affidabilita’ dei titoli gia’ nel corso dell’anno 1999, cosi’ applicando un concetto di fatto notorio non compreso nella norma dettata dall’articolo 115 c.p.c., ed alleggerendo, peraltro, la parte attrice dal relativo onere di provare i fatti costitutivi della sua domanda di risoluzione del contratto. Si evidenzia sempre da parte della societa’ ricorrente il corretto assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 21 T.U.F. e dell’articolo 28 Reg. Consob, come dimostrabile in giudizio attraverso l’allegata prova testimoniale che, inopinatamente, non era stata ammessa e che avrebbe invece provato, da un lato, la corretta informazione del cliente attraverso una serie di notizie fornite oralmente dal personale della banca sulla tipologia e rischiosita’ dell’investimento e, dall’altro, la qualita’ di investitore esperto ed incline ad operazioni speculative rivestita dall’attore. Sottolinea, infine, la societa’ ricorrente la sua corretta valutazione del profilo di adeguatezza dell’investimento proposto rispetto al profilo di rischio dell’investitore.
3. Con il terzo motivo la ricorrente articola, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1218, 1223, 1224 e 1227 c.c., in riferimento al profilo del risarcimento del danno accordato al cliente. Si evidenzia la mancata prova da parte dell’investitore del nesso causale tra l’inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto di investimento e l’evento dannoso lamentato in conseguenza dell’inadempimento spesso, registrandosi, a tenore dell’articolo 23, comma 6, T.U.F., l’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario finanziario solo in relazione alla dimostrazione di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Si evidenzia, infine, la violazione dell’articolo 1227 c.c., in relazione al comportamento colposo dell’investitore, la cui condotta avrebbe in realta’ interrotto il nesso causale tra inadempimento e danno. Si denunzia come erronea la determinazione del risarcimento del danno.
4. Il controricorso articola invece tre motivi di ricorso incidentale: 4.1) nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ragione dell’emissione della sentenza di secondo grado nei confronti di (OMISSIS) e non gia’ nei confronti degli eredi, regolarmente evocati in giudizio, e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 303 c.p.c., u.c.; 4.2) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’articolo 21 T.U.F. e dell’articolo 26 Reg. Consob ed omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione anche al primo investimento in titoli argentini; 4.3) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 21 T.U.F. e dell’articolo 28 Reg. Consob.
5. Occorre esaminare per primi – per evidenti ragioni di pregiudizialita’ logico-giuridica – il primo motivo del ricorso incidentale ed il primo del ricorso principale.
5.1 Il ricorso incidentale, gia’ quanto alla prima doglianza di carattere processuale, risulta, in realta’, formulato in modo inammissibile.
5.1.1 I ricorrenti incidentali deducono la nullita’ della sentenza impugnata perche’ pronunciata nei confronti del de cuius e non gia’ nei confronti degli eredi, nonostante l’asserita interruzione del giudizio per la dichiarazione del procuratore costituito del decesso del suo assistito e nonostante l’altrettanto asserita costituzione in giudizio degli eredi dell’originario appellato.
5.1.2 Il motivo di censura cosi’ proposto e’, in realta’, inammissibile per evidente violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in relazione al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
5.1.3 Sotto un primo profilo di osservazione, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, devono considerarsi inammissibili, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Peraltro, va anche aggiunto – per quanto riguarda, piu’ in particolare, la fattispecie oggi in esame – che, anche la’ dove il ricorrente censuri la violazione o falsa applicazione di norme processuali, quest’ultimo ha l’obbligo di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ della violazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016).
5.1.4 Cio’ posto in termini generali, va osservato come la parte controricorrente sia venuta meno ai suoi obblighi di specifica allegazione e produzione documentale in riferimento ai fatti processuali (interruzione del giudizio per decesso dell’ (OMISSIS) in seguito alla dichiarazione del procuratore costituito e relativa riassunzione nei confronti degli eredi), in relazione ai quali assume la violazione delle regole processuali sopra ricordate. Ed invero, nel motivo di censura vi e’ solo un generico riferimento ai fatti processuali richiamati, senza alcuna indicazione di quale sia la collocazione processuale degli eventi e dei documenti legittimanti la proposizione della predetta doglianza, mettendo cosi’ in luce l’evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dal sopra richiamato articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. anche, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015).
6. Il ricorso principale e’ in realta’ infondato.
6.1 Infondata risulta essere gia’ la prima doglianza.
6.1.1 Sul punto, deve essere subito chiarito che, come correttamente rilevato anche dal giudice di appello, non risulta applicabile al caso di specie l’istituto della litispendenza processuale tra cause identiche di cui all’articolo 39 c.p.c., posto che la norma processuale ora citata postula la pendenza della stessa causa davanti ad uffici giudiziari diversi e non gia’ innanzi allo stesso giudice (come e’ avvenuto nel caso oggi in esame), fattispecie processuale in relazione alla quale e’ invece applicabile il diverso istituto processuale di cui all’articolo 273 c.p.c..
6.1.2 Cio’ chiarito, occorre ancora precisare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la statuizione su una questione di rito da’ luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito e’ emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 13614 del 04/06/2010).
Alla luce della giurisprudenza ora richiamata non e’ pertanto predicabile l’eccepita inammissibilita’ della domanda di risoluzione del contratto, gia’ colpita dalla sanzione di inammissibilita’ per tardivita’, per essere stata la stessa domanda riproposta nel secondo giudizio poi riunito al primo.
6.1.3 Del resto, e’ stato anche affermato nella giurisprudenza di questa Corte che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo “thema decidendum et probandum”, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l’eventualita’ che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l’impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 567 del 15/01/2015).
Ed e’ proprio l’evenienza processuale verificatasi nel caso di specie, ove la mancata possibilita’ di addivenire ad una pronuncia sul merito della domanda introdotta per prima rende possibile (ed ammissibile) la trattazione della domanda proposta per seconda e riunita alla prima.
7.2 Il secondo motivo di censura del ricorso principale e’ invece inammissibile.
7.2.1 Sotto il primo profilo, giova ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimita’, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne’ controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioe’ come fatto acquisito alle conoscenze della collettivita’ con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonche’ quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiche’ questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie (Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014).
7.2.2 A cio’ va aggiunto che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio puo’ essere censurato in sede di legittimita’ solo se sia stata posta a base della decisione un’inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Del resto, allorche’ si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicita’ del preteso fatto notorio puo’ formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (cosi’, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13715 del 22/05/2019).
Ne consegue che, allorche’ – come nel caso in esame – si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non corrisponda al vero, l’inveridicita’ del preteso fatto notorio puo’ formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (cosi’, anche: Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 18/05/2007).
7.2.3 Per il resto la doglianza articolata nel secondo motivo si compone di inammissibili richieste di rivalutazione del compendio probatorio, al fine di accreditare – innanzi al giudice di legittimita’ e sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge – una diversa valutazione contenutistica del giudizio riguardante la sussistenza o meno delle dedotte violazioni agli obblighi informativi incombenti sull’istituto di credito.
7.3 Il terzo motivo di censura presenta, in parte, profili di infondatezza e, in altra parte, profili di inammissibilita’.
Si contesta da parte del ricorrente principale: (a) la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno; (b) la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva per (b1) l’omessa considerazione del comportamento colposo del danneggiato per non aver proceduto a una tempestiva liquidazione dei titoli e per (b2) l’illegittima applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
7.3.1 Cio’ ricordato, occorre subito precisare che, in relazione al primo profilo di censura, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il nesso causale tra inadempimento degli obblighi informativi e danno si presume, salvo prova contraria. Invero, e’ stato affermato anche di recente (e sulla base di una consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte) che “dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non puo’ consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perche’ anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (cosi’, da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 17/04/2020; nello stesso senso anche: Sez. 1, Ordinanza n. 3914/2018; N. 20617 del 2017, N. 12544 del 2017).
Orbene, nella specie la corte di merito ha addirittura escluso la possibilita’ della prova contraria da parte dell’intermediario finanziario, sul base del rilievo che la concretezza del rischio impediva di ritenere che, se informato, l’investitore non si sarebbe astenuto.
7.3.2 Inammissibile e’ invece la doglianza di cui al sopra ricordato punto (b1), e cio’ in ragione, da un lato, della evidente novita’ delle questioni prospettate in relazione al presunto concorso colposo del cliente nella determinazione del danno e alla conseguente interruzione del nesso causale, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 2 (questioni che risultano articolate, per la prima volta, innanzi a questa Corte, secondo quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dal contenuto del ricorso introduttivo) e, dall’altro, dall’allegazione di irricevibili richieste di rivalutazione delle prove onde scrutinare in modo diverso dai precedenti giudici il profilo attinente alla valutazione di merito circa la sussistenza o meno del nesso causale tra inadempimento e danno.
7.3.3 L’ulteriore questione prospettata nella censura di cui al sopra indicato punto (b2) e’ infondata, trattandosi di debito di valore e gia’ non di valuta, e dunque spettando la rivalutazione monetaria ed il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018).
7.4 I restanti motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili in quanto volti a sollecitare la Corte di legittimita’ ad un nuovo scrutinio di merito in ordine alla valutazione del dedotto inadempimento contrattuale della banca agli obblighi informativi sopra descritti, in relazione al primo investimento in titoli argentini, avvenuto nell’anno 1998.
7.4.1 Piu’ in particolare, con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto ed omessa motivazione, quanto alla violazione degli obblighi informativi, lamentando, cioe’, che la corte di appello nulla avesse argomentato sulla pur denunciata (con l’atto di citazione in primo grado) mancata acquisizione della offering circular.
Ebbene, la censura e’ all’evidenza inammissibile in quanto prospetta una questione nuova non sollevata in appello, non risultando tale prospettazione ne’ dalla sentenza impugnata ne’ emergendo dal ricorso incidentale ove tale doglianza fosse stata prospettata.
7.4.2 Con il terzo mezzo (e per quanto gia’ in premessa ricordato), i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell’articolo 21 T.U.F. e dell’articolo 28 Reg. Consob 11522/98, contestando l’esclusione della violazione dell’obbligo informativo quanto all’acquisto del 1998. La censura e’ in realta’ inammissibile in quanto prospetta di nuovo censure di merito irricevibili in questo giudizio di legittimita’. Ed invero, secondo la prospettiva dei ricorrenti incidentali la banca avrebbe dovuto informare, in buona sostanza, il cliente della situazione finanziaria critica in cui versava l’Argentina al momento dell’acquisito dei titoli, questione che tuttavia la corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di fatto, non essere sufficientemente nota all’epoca dell’acquisto.
8. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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