La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6814.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del Pm nei modi previsti dall’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.

Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6814

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Sospensione necessaria del processo civile – Pregiudizialità penale – Articolo 295 c.p.c. – Sospensione – Non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11298/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS).
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Firenze, depositata in data 4.2.2020.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P Alessandro epe, che ha concluso per l’accoglimento del regolamento.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 169/2019, ottenuto dall’avv. (OMISSIS) per il pagamento di compensi professionali.
L’opposto, costituitosi in giudizio, ha chiesto di confermare l’ingiunzione.
Riservatosi sulla richiesta di provvedimento ex articolo 648 c.p.c., il Giudice di pace di Firenze, dichiarato il decreto provvisoriamente esecutivo, ha contestualmente dato atto che l’opposto aveva presentato una denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Firenze in data 20.5.2019 ed ha percio’ ordinato la sospensione della causa sospeso ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale.
Per la cassazione dell’ordinanza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza in tre motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 295 c.p.c., articoli 405, 550 e 654 c.p.p., articolo 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputando al Giudice di pace di aver sospeso il giudizio pur non essendo stata ancora esercitata l’azione penale.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 42 e 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p., articolo 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, affermando che la sospensione non poteva essere disposta, atteso che la denuncia penale era stata proposta nei confronti di (OMISSIS), soggetto estraneo alla causa e che all’epoca – non rivestiva neppure la qualita’ di amministratore della ricorrente.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p., articolo 211 disp. att. c.p.p., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sospensione sia stata disposta in mancanza di connessione tra i fatti denunciati in sede penale e il diritto controverso nel giudizio civile.
3. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento delle altre censure.
Va anzitutto premessa l’ammissibilita’ del regolamento avverso il provvedimento di sospensione ex articolo 295 c.p.c., adottato dal giudice di pace (Cass. 27994/2017; Cass. 16700/2014).
Nel merito, l’avv. (OMISSIS) ha agito per il pagamento del compenso professionale e la (OMISSIS), nel proporre opposizione, ha sostenuto di aver estinto il credito, producendo le quietanze di pagamento.
In data 20.5.2019, il resistente ha sporto denuncia in sede penale, lamentando di esser stato costretto a sottoscrivere le quietanza per le condizioni di difficolta’ economica in cui versava, nonche’ allo scopo di non ostacolare il perfezionamento del contratto con cui aveva ceduto alla (OMISSIS) un complesso immobiliare sito in (OMISSIS). All’udienza tenutasi il 21.5.2019 – il giorno successivo alla presentazione della predetta denuncia penale – il giudice di pace si e’ riservato sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo, emettendo, in data 4.2.2020, ordinanza ex articolo 648 c.p.c. con cui ha disposto anche la sospensione del giudizio, dando atto della denuncia e affermando – su tale presupposto – la sussistenza del rapporto di pregiudizialita’ tra il procedimento penale ed il giudizio civile.
La sospensione e’ stata erroneamente adottata in carenza di presupposto.
Questa Corte ha piu’ volte stabilito che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita’ penale, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile), e’ subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicche’ tale sospensione non puo’ essere disposta per il solo fatto che sia stata presentata una denuncia o per la conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 11688/2018; Cass. 313/2015).
E’ quindi accolto il primo motivo, con accoglimento delle altre censure.
L’ordinanza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, disponendo la prosecuzione della causa di merito e rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’, con riassunzione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

 

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