Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13915.
Massima estrapolata:
La sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 comma 2 della legge n. 447 del 1995, è applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia. Sicché, si configura il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., nei confronti del gestore di un esercizio commerciale, per avere permesso o comunque tollerato che gli avventori di esso, con schiamazzi ed altro, disturbassero il riposo e la quiete delle persone.
Sentenza 7 maggio 2020, n. 13915
Data udienza 24 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Condanna – Irrogazione di ammenda – Articoli 163 e 164 cp – Sospensione condizionale della pena – Diniego – Impugnabilità della sentenza – Esclusione – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 13863/18 del Tribunale di Milano del 30 novembre 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentita, altresi’, per il ricorrente, l’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Milano, in sostituzione dell’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Milano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2018, il Tribunale di Milano ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, per avere, in qualita’ di gestore di un esercizio commerciale denominato (OMISSIS) artigianale di qualita’, permesso o comunque tollerato che gli avventori di esso, con schiamazzi ed altro, disturbassero il riposo e la quiete delle persone, e lo ha, pertanto, condannato alla pena di Euro 300,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in appello il (OMISSIS), assistito dal proprio difensore fiduciario, articolando 4 motivi di gravame; il primo avente ad oggetto la richiesta di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, per non averlo commesso e perche’ lo stesso non costituisce reato; in particolare il ricorrente ha chiesto la riqualificazione del fatto in illecito amministrativo.
Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato la eccessivita’ della pena.
In subordine e’ censurata la mancata applicazione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Infine e’ stata dedotta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente ha inteso promuovere avverso al sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Milano un ricorso di fronte alla Corte di appello; essendo, tuttavia” la sentenza gravata irrogativa della sola pena della ammenda la stessa non e’ suscettibile di essere impugnata in grado di merito e, pertanto, in ossequio al canone del favor impugnationis, il ricorso del (OMISSIS) deve essere qualificato in guisa di ricorso per cassazione, del quale deve avere, tuttavia, ai fini della ammissibilita’ tutti i requisiti formali e sostanziali.
A tal proposito, osserva il Collegio, che l’impugnazione e’ stata sottoscritta da difensore abilitato all’esercizio della professione di fronte alle giurisdizioni superiori, come espressamente previsto, appunto a pena di inammissibilita’, dall’articolo 613 c.p.p., comma 1.
Sotto il descritto profilo il ricorso e’, pertanto, ammissibile.
Nondimeno esso e’, tuttavia, infondato, laddove non sia inammissibile per altra ragione.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, col quale e’ dedotta la erroneita’ della sentenza impugnata, per non essere stato mandato assolto il prevenuto per l’insussistenza del fatto, per non averlo egli commesso o per non costituire esso reato, la stessa prospettazione dei motivi formulata dal ricorrente ne evidenzia la natura dichiaratamente fattuale e, pertanto, del tutto inammissibile in questa sede.
Con riferimento all’aspetto, fugacemente dedotto dal ricorrente, avente ad oggetto l’eventuale applicabilita’ alla fattispecie della sola sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, si osserva la infondatezza del rilievo.
Invero, siffatta previsione e’ applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia (sul punto, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 dicembre 2017, n. 56430).
Alla luce della precisazione fatta, risulta la estraneita’ della fattispecie alla ipotesi invocata, sia in quanto la attivita’ svolta dal (OMISSIS), rivendita di bevande al minuto, non rientra fra quelle che si caratterizzano per essere necessariamente rumorose, sia perche’ nel caso in esame e’ stata dedotta non la violazione di limiti di immissioni sonore normativamente fissati, ma, piuttosto, il disturbo del riposo e della quiete delle persone derivante dagli schiamazzi provenienti dagli avventori del locale e non contenuti dal gestore.
Riguardo alla censura avente ad oggetto la eccessivita’ della pena, ove si voglia intendere la doglianza siccome riferita ad un vizio di motivazione in ordine alla determinazione di quella, si osserva che, essendo stata la sanzione, prevista dal punto di vista edittale come alternativa fra detentiva e pecuniaria, irrogata nella sola forma pecuniaria in misura addirittura inferiore al minimo previsto per legge, non e’ ravvisabile alcun difetto di motivazione, almeno nel senso indicato dal ricorrente, nella sentenza impugnata.
Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, premesso che, secondo una corretta interpretazione normativa che questo Collegio intende confermare, la meritevolezza dell’adeguamento della pena derivante dalla loro applicazione, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non puo’ mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 11 ottobre 2017, n. 46568), si rileva che l’onere di motivazione vi e’, appunto, laddove le circostanze attenuanti generiche vengano riconosciute, e non, invece, laddove le stesse siano, come nel caso che interessa, negate, in assenza di una specifica ed argomentata richiesta da parte della difesa dell’imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272; idem Sezione III penale, 19 luglio 2017, n. 35570).
Richiesta che nel nostro caso non risulta essere stata fatta, almeno con la dovuta specificita’, come dimostra anche la estrema genericita’ del motivo di ricorso.
Inammissibile e’, infine, anche il quarto motivo di impugnazione, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si tratta, infatti, di una valutazione che, pur nella eventuale assenza degli elementi ostativi indicati negli articoli 163 e 164 c.p., e’ comunque rimessa alla discrezionale ponderazione del giudice, la quale, ove non trasmodi – cosi’ come nella specie in cui il Tribunale di Milano ha ben evidenziato le plausibili ragioni per le quale la stessa non doveva essere riconosciuta – nella violazione di legge ovvero nella manifesta illogicita’, non e’ sindacabile di fronte a questa Corte di legittimita’.
Il ricorso e’, pertanto, per buona parte inammissibile e infondato quanto al profilo riguardante l’applicabilita’ alla fattispecie della L. n. 447 del 1995, articolo 10, comma 2, pertanto lo stesso deve essere, come gia’ rilevato, rigettato ed il ricorrente, visto l’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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