Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 aprile 2022| n. 13031.
La soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità.
In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi.
Sentenza|26 aprile 2022| n. 13031. La soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità
Data udienza 1 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18434/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (OMISSIS)) E (OMISSIS), (QUALE EREDE DI (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 348/2016 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 26.2.2016,
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Lorenzo Orilia;
Udito il Pubblico Ministero.
La soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 348/2016 resa pubblica il 26.2.2016, ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Modena – sez. distaccata di Carpi n. 80/2007) che aveva a sua volta rigettato la domanda di riduzione in pristino e risarcimento danni per violazione di distanze legali da lui avanzata contro i vicini (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per giungere a tale conclusione la Corte bolognese, dopo avere dato atto che nel corso del giudizio di gravame il giudizio era stato interrotto per la morte di (OMISSIS) e riassunto dall’appellante nei confronti degli eredi ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), ha osservato:
– che il tema della lite era ormai circoscritto alla domanda risarcitoria avendo il (OMISSIS) rinunziato alla domanda di riduzione in pristino;
– che la successiva applicazione della disciplina piu’ restrittiva sulle distanze (prevista dal PRG del 2000) e’ condizionata dal mancato completamento delle opere e nel caso in esame non risultava neppure allegato che al momento dell’entrata in vigore del predetto PRG i fabbricati dei (OMISSIS) fossero ancora in fieri;
– che il diritto al risarcimento del danno si era estinto per prescrizione quinquennale, considerando il tempo trascorso tra l’ultimo giorno in cui si sarebbe prodotto il danno da illecita attivita’ edilizia e la data di proposizione della domanda;
– che la soccombenza dell’appellante ne comportava la condanna al rimborso delle spese di lite anche in favore di (OMISSIS), erede del convenuto (OMISSIS).
2 Contro tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dai (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 4.6.2021 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello contenente il verbale di conclusioni del 6.10.2015.
Il Procuratore Generale ha ribadito in udienza le proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Va premesso che nel giudizio di merito era stata evocata anche (OMISSIS) (cfr. sentenza impugnata), ma il ricorso non risulta a lei notificato.
Essendo pero’ (come meglio si vedra’), il ricorso infondato, si reputa inutile ordinare la notifica del ricorso alla parte pretermessa, in applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019 Rv. 653636; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 Rv. 648501; Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077; Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010 Rv. 611735).
Passando all’esame dei motivi, col primo di essi il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’articolo 76 disp. att. c.p.c., articoli 210 e 213 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, ritiene erroneo l’assunto della Corte d’Appello sulla rinunzia alla domanda di riduzione in pristino, perche’ fondato su un atto di citazione in un giudizio nel quale i (OMISSIS) non erano stati parti e quindi illegittimamente prodotto, posto che solo le parti e i loro difensori muniti di procura possono prendere visione ed estrarre copia degli atti della causa nella quale sono costituiti. Richiama altresi’ le disposizioni pubblicistiche che disciplinano l’accesso agli atti e rileva che i (OMISSIS) avrebbero dovuto quanto meno chiedere l’autorizzazione a produrre l’atto in giudizio. Ritiene inoltre che l’azione ripristinatoria (inquadrabile nello schema della negatoria servitutis) e’ imprescrittibile.
Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie l’unica ratio decidendi utilizzata nella sentenza: la Corte di merito ha fondato la rinunzia alla domanda ripristinatoria esclusivamente su una dichiarazione dell’appellante, frutto di una precisa strategia difensiva, come si ricava inequivocabilmente dal confronto tra la sentenza impugnata (pagg. 3 e 4) e dal foglio di precisazione delle conclusioni “da considerare parte integrante del verbale di udienza del 6.10.2015”, acquisito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 24939/2021 e che il controricorrente ha trascritto per la parte di rilievo a pag. 7 del controricorso (rinunzia alla domanda “venga ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei convenuti, mediante demolizione delle opere realizzate senza osservare le distanze minime dalla linea di confine prevista dalla legge per questo tipo di costruzione, in un termine prefiggendo, in quanto e’ venuto meno l’interesse poiche’ l’immobile confinante e’ stato svenduto all’asta, anche se in maniera illegittima ed illecita”). Si rivela pertanto superflua ogni ulteriore considerazione.
2 Col secondo motivo il (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2943 e 2947 c.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere rilevato la prescrizione del diritto alla tutela risarcitoria senza considerare gli atti interruttivi rappresentati da alcune missive inviate con raccomandate del 23 maggio 1992, 23 luglio 1993, 13 gennaio 1998, 6 dicembre 1999 e 22 novembre 2000 con le quali si contestava l’illegittimo comportamento dei (OMISSIS) e li si invitava a provvedere al ripristino dei luoghi con minaccia di ricorso all’autorita’ giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni. A dire del ricorrente, inoltre, il Tribunale aveva acclarato che l’azione risarcitoria non era prescritta.
Il motivo e’ inammissibile.
Innanzitutto e’ bene chiarire che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ (cfr. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538).
Nel caso in esame, pero’, si e’ chiaramente fuori da dalla erronea ricognizione di fattispecie astratta, perche’ alla Corte d’Appello viene in sostanza addebitato l’omesso esame di un fatto decisivo e rilevante per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), cioe’ l’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto dell’invio di alcune raccomandate. In tal senso va quindi letta la censura mossa dal ricorrente col motivo in esame.
Ebbene, come chiarito dalle sezioni unite, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).
Tornando al caso in esame, lo stesso ricorrente da’ atto (v. pag. 4 del ricorso) che la prescrizione era stata eccepita gia’ nel giudizio di primo grado dai convenuti in sede di comparsa di costituzione (“in via subordinata, accertare la prescrizione del diritto al risarcimento…..”), ma poi omette di indicare dove e quando, nel giudizio di merito, e’ stato discusso tra le parti il decisivo tema dell’interruzione (oggi introdotto), non bastando ovviamente menzionare unicamente l’avvenuto deposito di documentazione comprovante l’asserita interruzione (v. pag. 13 del ricorso). Ne’ risulta che il Tribunale abbia “acclarato che la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente non e’ prescritta” (cfr. pag. 15 ricorso), essendosi invece il primo giudice limitato, attraverso la ragione evidentemente ritenuta piu’ liquida, a respingere la domanda per mancanza di prova senza assolutamente porsi il problema della prescrizione (cfr. sentenza impugnata a pag. 3).
3 Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, nonche’ della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 quinquies, circa la violazione delle norme di edilizia e le distanze nelle costruzioni rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere fatto applicazione dell’articolo 9 del citato D.M., che prescrive una distanza di dieci metri tra gli edifici.
Il motivo e’ logicamente assorbito dal rigetto dei precedenti motivi: accertata, infatti, dalla Corte d’Appello sia la rinunzia alla domanda di riduzione in pristino che la prescrizione del diritto al risarcimento danni, e respinte le relative censure, ha perso ogni rilievo in questa sede la discussione sulla normativa locale applicabile.
4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ articoli 24, 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per avere la Corte d’Appello omesso di compensare le spese, stante il contegno processuale del ricorrente, improntato costantemente alla lealta’ e probita’.
Altro errore compiuto dalla Corte d’Appello sarebbe – ad avviso del ricorrente – quello di averlo condannato a rimborsare le spese anche a (OMISSIS) che, avendo rinunziato all’eredita’, aveva chiesto ed ottenuto l’estromissione al giudizio. Precisa che non era a conoscenza della avvenuta rinunzia all’eredita’ e di avere rinunziato alla domanda appena ne e’ venuto a conoscenza.
Il motivo e’ infondato.
Innanzitutto, va richiamato il principio secondo cui in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimita’ trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Sez. 2 – Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 Rv. 646335; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 Rv. 643477) e nel caso di specie il (OMISSIS) non era certo risultato vittorioso.
Quindi, la Corte d’Appello non ha fatto altro che applicare la regola generale della soccombenza (articolo 91 c.p.c.), sicche’ la decisione non e’ censurabile.
Quanto alla doglianza sulla condanna al rimborso in favore di (OMISSIS), rileva il Collegio che il giudizio di appello, dopo l’interruzione per la morte del convenuto (OMISSIS), venne riassunto dal (OMISSIS) nei confronti degli eredi, tra cui anche (OMISSIS) (cfr. sentenza impugnata pag. 3 e ricorso pag. 7).
Orbene, considerato che la rinunzia all’eredita’ e’ soggetta a pubblicita’ (ai fini della opponibilita’ ai terzi) mediante l’inserzione nel registro delle successioni esaminabile da chiunque ne faccia domanda (cfr. articolo 519 c.c. e articoli 52 e 53 att. c.c.), sarebbe stato preciso onere dell’odierno ricorrente verificare previamente la posizione ereditaria della predetta prima di citarla in riassunzione, per cui l’inutile chiamata in giudizio stante il difetto di legittimazione passiva tempestivamente eccepito da (OMISSIS) e’ addebitabile (per il principio di causalita’) esclusivamente al (OMISSIS), che correttamente e’ stato condannato al rimborso delle spese anche in favore di lei (peraltro secondo i minimi tariffari – annota la sentenza – in considerazione della “marginalita’ della difesa”).
In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalita’, in virtu’ del quale non e’ esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessita’ del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021 Rv. 662354; Sez. 3, Sentenza n. 19456 del 15/07/2008 Rv. 604625).
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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