In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 aprile 2022| n. 12987.

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all’epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi).

Sentenza|26 aprile 2022| n. 12987. In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità civile – Investimento di pedone – Minore – Decesso della vittima – Risarcimento liquidato in via extragiudiziale – Maggiore risarcimento – Danno da perdita del rapporto parenterale – Convivenza – Artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 cc – Prova – Quantificazione del danno – Danneggiato di riflesso

EPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8616/ 2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) srl, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5128/ 2019, depositata il 25.7.2019 non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.2.2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

RITENUTO

Che:
1.- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio, e (OMISSIS) e (OMISSIS) quali rappresentanti legali della minore (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali rappresentanti legali della minore (OMISSIS), sono tutti parenti, figli in particolare, di (OMISSIS), rimasto vittima di un incidente stradale il (OMISSIS), investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e deceduto dopo tre giorni.
2.- I congiunti della vittima hanno agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS), conducente del veicolo, e della societa’ (OMISSIS) SRL proprietaria, nonche’ della (OMISSIS) Assicurazioni spa che garantiva il veicolo investitore, dopo che comunque quest’ultima aveva corrisposto alcune somme a ristoro del danno inferto dall’assicurato.
3.- In particolare, gli eredi della vittima hanno agito davanti al Tribunale di Roma, per conseguire un maggio risarcimento rispetto a quello spontaneamente riconosciuto dalla assicurazione, ed il Tribunale ha riconosciuto la responsabilita’ del (OMISSIS), liquidato un importo complessivamente superiore a quello corrisposto in via extragiudiziale dalla (OMISSIS), e condannato quindi i convenuti al pagamento della differenza.
Questa decisione e’ stata appellata sia dai convenuti che dagli eredi, da parte dei primi, relativamente alla risarcibilita’ di alcuni danni, e, da parte dei secondi, relativamente alla quantificazione del danno nonche’ relativamente al mancato riconoscimento di quest’ultimo a favore di una delle due nipoti, che al momento del fatto era in tenerissima eta’.
La Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli incidentali ed ha riconosciuto in parte fondati gli appelli principali, aumentando di poco la somma riconosciuta in primo grado: ha tuttavia escluso il risarcimento del danno in favore della nipote che all’epoca dei fatti aveva 8 mesi.
4.- I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso avverso tale sentenza; per contro si sono costituiti con controricorso sia la (OMISSIS) spa che la societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno proposto ricorso incidentale basato su tre motivi. I ricorrenti hanno, a loro volta, notificato controricorso avverso tale ricorso incidentale.
Il PM ha chiesto che sia il ricorso principale che quello incidentale vengano dichiarati inammissibili.

 

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

CONSIDERATO

Che:
5.- l’ambito del ricorso.
Le questioni poste dal ricorso principale sono essenzialmente le seguenti: la Corte di appello avrebbe violato le stesse tabelle del Tribunale di Roma, a cui pur ha dichiarato di far riferimento nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a favore della figlia, con cui la vittima conviveva, dando a tale convivenza una rilevanza in termini di risarcimento inferiore rispetto a quella prevista dalle stesse tabelle; la Corte, allo stesso modo, ha attribuito una rilevanza inferiore a quella tabellare quanto al rapporto parentale tra la vittima e la nipote piu’ grande, quella delle due a cui favore e’ stato riconosciuto un risarcimento; infine ha erroneamente negato il risarcimento a favore della giovanissima altra nipote che, come si e’ detto, aveva al momento del fatto solo otto mesi.
6.-Invece, il ricorso incidentale contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto provata la convivenza tra una delle figlie e la vittima, senza che vi fosse alcun elemento di prova di tale situazione e quindi di avere conseguentemente maggiorato il risarcimento in ragione di tale convivenza in modo del tutto infondato; di avere comunque presunto in modo errato che in tale convivenza, ove eventualmente esistente, la vittima contribuiva anche economicamente a favore della figlia e che quindi la sua uccisione ha comportato per quest’ultima una perdita risarcibile ulteriore; di avere infine riconosciuto il risarcimento a favore dell’altra nipote, quella di maggiore eta’, non tenendo conto che al momento del fatto la vittima risultava essersi comunque allontanata dalla casa in cui viveva questa nipote, e che quindi non poteva il diritto al risarcimento di quest’ultima essere giustificato sulla base di una convivenza con il de cuius.

 

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7.- I primi due motivi del ricorso incidentale condizionano la decisione relativa al primo ed al terzo motivo del ricorso principale che, come si e’ detto, attengono al quantum del risarcimento a favore della figlia convivente e della nipote piu’ grande, mentre per l’appunto il ricorso incidentale mira a contestare l’an di quel risarcimento.
8.- La questione della convivenza della figlia con la vittima.
Il primo motivo del ricorso principale fa valere violazione degli articoli 1226, 2043, 2056, 2059 c.c..
Secondo i ricorrenti, ma il motivo interessa esclusivamente la ricorrente (OMISSIS), ossia la figlia ritenuta convivente con la vittima al momento del fatto, i giudici di merito avrebbero violato le stesse tabelle a cui hanno fatto riferimento per la quantificazione del danno, ossia le tabelle del Tribunale di Roma, che alla convivenza tra vittima e danneggiato “di riflesso” fanno discendere un aumento di quattro punti ed una maggiorazione di 37.000,140 Euro – nella fattispecie – anziche’ di 20.000 Euro come riconosciuto dalla Corte d’appello, che dunque avrebbe fatto erronea applicazione degli stessi criteri che si era data per la liquidazione del danno.
Questo motivo di ricorso presuppone che si esamini il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione dell’articolo 115 c.p.c., ed attraverso cui si rimprovera, al contrario, alla sentenza impugnata di aver dedotto l’esistenza di una convivenza tra la vittima e la figlia (OMISSIS) sulla base delle sole dichiarazioni dell’appellante e del certificato di residenza in atti, elementi insufficienti a fornire quella dimostrazione.
In sostanza, laddove il primo motivo del ricorso principale mira a contestare l’ammontare del risarcimento riconosciuto, il ricorso incidentale mira a contestare l’an di tale risarcimento, negandone il presupposto di fatto, vale a dire la convivenza tra vittima e figlia.

 

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A ben vedere, anche il secondo dei motivi del ricorso incidentale condiziona l’esame del ricorso principale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, che fa valere violazione dell’articolo 115 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2729 c.c., si censura la circostanza di aver riconosciuto una maggiorazione del risarcimento, sempre a favore di tale figlia convivente, sull’assunto indimostrato che il padre, vittima dell’incidente, oltre che convivere con quest’ultima, contribuisse altresi’ al suo sostentamento, almeno in parte.
Va dunque posta attenzione a questi due motivi del ricorso incidentale, che hanno logicamente influenza su quelli del ricorso principale.
Essi sono infondati.
I giudici di merito ricavano la circostanza che la vittima convivesse con questa sua figlia non solo dal fatto che aveva trasferito presso quest’ultima la residenza, elemento che potrebbe di suo essere gia’ sufficiente e che non puo’ considerarsi del tutto irrilevante, ma altresi’ dalle dichiarazioni delle altre parti ricorrenti, che in realta’, pur essendo dichiarazioni di parte, hanno comunque una loro rilevanza: non fosse altro perche’ provengono da persone, le altre sorelle e gli altri fratelli, che avrebbero avuto interesse contrario ad affermare la convivenza propria, anziche’ quella di altro familiare, con il de cuius, onde lucrare loro direttamente la maggiorazione del risarcimento.
Inoltre, i giudici di appello fanno, sia pure generico riferimento, ai documenti allegati, tra i quali, come ricordano i ricorrenti nel loro controricorso al ricorso incidentale, vi erano le buste paga del de cuius da cui risultava il domicilio e da cui risultava che il luogo del lavoro era vicino a casa della figlia.

 

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L’accertamento della convivenza e’ indotta da tutti questi elementi.
In sostanza, sebbene la motivazione sia succinta, si puo’ dire che i giudici d’appello hanno correttamente utilizzato il ragionamento presuntivo per affermare la coabitazione tra la figlia (OMISSIS) ed il genitore vittima dell’incidente.
Allo stesso modo puo’ dirsi che la decisione fonda correttamente la presunzione di sostentamento economico del padre verso la figlia sul criterio di normalita’ sociale che, in casi simili, fa presumere quella contribuzione, in caso di convivenza.
8.1.- La questione del rispetto delle tabelle prescelte.
Cio’ detto, ed escluso quindi che, come denunciato con i motivi del ricorso incidentale, erroneamente e’ stata operata presunzione di convivenza e di mantenimento economico tra la vittima e la figlia, va considerato il primo motivo del ricorso principale che denuncia, come si e’ detto innanzi, violazione dei criteri tabellari di quantificazione del danno.
Il motivo e’ fondato.
Non e’ qui il caso di affrontare la questione circa il vincolo che le tabelle che, come e’ noto, sono mere stipulazioni su come quantificare un pregiudizio alla persona, possono o devono avere nel giudizio sulla stima del danno non patrimoniale.
Resta altresi’ fuori da questo giudizio la rilevanza accordata dalla decisione impugnata alle tabelle di Roma anziche’ a quelle di Milano, che, per alcuni versi, godono del favore di questa Corte, come da ultimo riconosciuto da Cass. 8532/2020.
Infatti, nessuna delle parti, ne’ i ricorrenti principali ne’ i ricorrenti incidentali, ha posto la questione della violazione delle tabelle milanesi, ossia della illegittimita’ della scelta della Corte di appello di Roma di adottare le tabelle romane anziche’ quelle di Milano, che rimane una scelta dunque incontestata.

 

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Cio’ detto, ed al di la’ per l’appunto del valore da riconoscersi alle tabelle nella liquidazione del danno, laddove il giudice abbia fatto riferimento, quale criterio per il risarcimento, ad una determinata tabella, cosi come ad un qualunque altro criterio, egli e’ tenuto ovviamente a rispettarlo, a meno che non motivi in modo adeguato le ragioni per le quali rispetto ad una determinata voce di danno non ritenga di dover seguire quel criterio.
Invece, la Corte di Appello non ha dato conto della applicazione di un criterio in deroga, quanto alla personalizzazione in questione, a quello che gli offrivano le tabelle romane, che pure erano state scelte dalla medesima Corte come quelle di riferimento per la stima del pregiudizio.
Questa questione si pone in modo analogo nel terzo motivo di ricorso principale, che ha, per contro, il suo pregiudizio logico nel terzo motivo del ricorso incidentale.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, infatti, si denuncia nuovamente violazione dell’articolo 115 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe basato il risarcimento a favore della piu’ grande delle due nipoti, ossia (OMISSIS), senza pero’ tener conto che emergeva chiaramente come non vi fosse piu’ convivenza con la vittima al momento del fatto, avendo quest’ultima lasciato la casa dove viveva la nipote sin dal 2006 per trasferirsi altrove.
Per contro, il terzo motivo del ricorso principale censura, per violazione degli articoli 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., la decisione impugnata, che, riconosciuto quel risarcimento in favore della nipote piu’ grande, lo ha pero’ liquidato disattendendo le stesse tabelle del Tribunale di Roma: ancora una volta, mentre questo motivo mira al quantum, quello incidentale contesta l’an, e dunque quello e’ logicamente subordinato a questo.
Ma il motivo incidentale e’ infondato.

 

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Infatti, la decisione impugnata non risarcisce la perdita della convivenza, ma la perdita del rapporto parentale ed affettivo con il nonno, di cui la convivenza e’ indice, ma non elemento costitutivo esclusivo: la decisione impugnata osserva come, pur essendosi allontanato il nonno dalla dimora della nipote, cio’ non ha inciso sul rapporto di affezione e comunque sulla rilevanza del rapporto parentale tra i due. E dunque la Corte di Appello stessa non nega che la convivenza, ad un certo punto, sia cessata, piuttosto ritiene ininfluente questo elemento sulla rilevanza del pregiudizio subito dalla nipote per la perdita del nonno, in quanto il legame tra i due si era comunque consolidato durante il tempo, passato, in cui avevano vissuto insieme.
Se si ammette che il pregiudizio e’ nella perdita del rapporto parentale – non nella perdita della convivenza, ed e’ ovvio che si tratta di due situazioni distinte-allora la censura e’ fuori dalla ratio. Stessa conclusione se oggetto del risarcimento e’ la sofferenza psichica della minore (il danno morale) che puo’ prodursi anche se la convivenza con il nonno e’ cessata da pochi anni.
E cosi’, di conseguenza: se e’ infondato il motivo di ricorso incidentale, e dunque se si riconosce che la Corte ha correttamente dato rilevanza alla convivenza tra la nipote piu’ grande ed il nonno, allora e’ fondato il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione delle tabelle anche su questo punto: lo e’ per le ragioni gia’ dette in precedenza.
9.- Il danno al minore infante.
Il secondo motivo del ricorso principale, che non subisce condizionamenti da alcuno dei motivi di ricorso incidentale, denuncia violazione degli articoli 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento a favore della nipote piu’ piccola, che all’epoca del fatto aveva solo otto mesi.
La ratio della decisione impugnata e’ che a quell’eta’ non puo’ esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza per la perdita, in quanto la sofferenza e’ propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una prova contraria.
Questa affermazione e’ contestata dai ricorrenti sostenendo che non tanto del danno morale si deve discutere quanto della perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una volta cosciente, la minore avverte e che consiste nel non poter aver il nonno con se’, ossia vivere dei momenti con lui come nella normalita’ dei rapporti tra nonno e nipote.

 

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

Il motivo e’ infondato.
La questione e’ posta, sia pure non esplicitamente, nel ricorso, sotto due aspetti: quello del danno morale soggettivo e quello del danno, che da quest’ultimo si differenzia per come la giurisprudenza di questa Corte lo ha enucleato, del danno da perdita del rapporto parentale. Non cumulativamente, ma parrebbe, alternativamente.
Non e’ chiaro, in sostanza, quale qualificazione pretenda il motivo di ricorso – e tutto sommato neanche quale sia stata quella del giudice di merito. Per altro verso, e’ sicuro che i ricorrenti non chiedono una duplicazione del risarcimento, proprio in quanto non pretendono espressamente che oltre al pregiudizio soggettivo (danno morale) sia liquidato anche quello oggettivo (la perdita del rapporto parentale in se’). Ne’ la sentenza impugnata, del resto, ne’ il ricorso, contengono una distinzione tra questi due pregiudizi, per il caso di perdita del parente.
In tal modo, non e’ necessario qui discutere l’orientamento iniziato da Cass. sez. un. 26972/2008 secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che e’ inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale”.
Affermazione che ha avuto, si’, seguito nei suoi esatti termini in decisioni successive (Ad esempio 25351/2015), ma che ha visto altresi’ la questione precisata in termini piu’ appropriati in Cass. 2557/2011 secondo cui “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale e’ titolare (la cui tutela ex articolo 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrita’ psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrita’ morale (la cui tutela, ricollegabile all’articolo 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo)”.

 

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto

Ad ogni modo, si ripete, non si fa questione qui di duplicazione: i ricorrenti hanno chiesto che venga risarcito il pregiudizio da perdita del nonno, a favore della nipote infante, quale che esso sia, come lo si qualifichi, e non in due, ma in una sola voce. Quindi non postulano alcuna duplcazione.
Semmai, allora va posta questione se essi hanno inteso riferirsi al danno morale soggettivo, ossia alla sofferenza che potrebbe in futuro provare la minore, quando sara’ in eta’ di avvertire la perdita, oppure se abbiano inteso riferirsi, alternativamente, alla perdita del rapporto parentale in quanto tale – e le due situazioni sono distinte per pacifico assunto, non cumulabili, se si vuole, ma di certo distinte, ed alternativamente risarcibili.
Rispetto ad entrambi i pregiudizi puo’ assumersi conclusione negativa.
La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, e’ se quest’ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed eta’ di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro.
In questo senso si e’ attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l’incoscienza dell’infante impedisse di ammettere una sofferenza d’animo, si ricorreva all’espediente del danno futuro: non puo’ soffrire oggi, ma soffrira’ quando avra’ coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest’ultimo la contestualita’ con l’azione lesiva (Cass. 1079 del 1974; Cass. n. 2731 del 1968). Quell’espediente era una conseguenza del fatto che l’unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si e’ formata, era il danno morale soggettivo: cosi che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualita’ che all’infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito.
Cosi’ come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono.
Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta.
Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due e’ un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi e’ l’invalidita’ permanente, la quale esiste gia’ al momento della lesione, ma e’ destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale e’ di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale e’ invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verifichera’ in futuro. E’ un danno ipotetico. Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro far perdere valore all’immobile, e cosi’ la perdita del nonno al momento in cui il nipote e’ in tenerissima eta’ potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest’ultimo avra’ l’eta’ per avvertirla.

 

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Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l’incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifestera’, o a quanto esso durera’, nel danno eventuale l’incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio.
Il danno futuro dell’infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, e’ dunque un danno eventuale che non puo’ essere ritenuto rilevante ora per allora.
Medesima conclusione puo’ assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all’infante sia visto nei termini di perdita del congiunto.
Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (le decisioni sono numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con se’ perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarieta’ e del rapporto di intimita’ tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, “dimensioni oggettive” del pregiudizio, ossia “utilita’” la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita puo’ produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilita’ diverse dalla serenita’ morale.
Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio e’ rilevante solo se attuale, e lo e’ per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, e’ concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato subisce una lesione di cui e’ in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle “utilita’” che il rapporto consente, e’ necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualita’ di lesione e danno, per la semplice ragione che e’ pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle “utilita’”. Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, e’ difficile da ammettere.
In sostanza, la perdita del legame affettivo e’ perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto, impossibilita’ di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale.
Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale e’ pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le “utilita’” che esso offre: reciproco affetto, solidarieta’, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacita’ di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le “utilita’” che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si puo’ ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si puo’ ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente.
Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, sia principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifico, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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