La sentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di merito

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 marzo 2020, n. 8780

Massima estrapolata:

La sentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di merito, per l’abnormità di un atto processuale, produce un effetto rescindente, che consiste nell’eliminazione dell’atto ritenuto abnorme, ed un effetto rescissorio, che è limitato alla questione di diritto sottoposta all’esame della Corte di cassazione, la cui decisione ha efficacia di giudicato interno nel processo e non può essere modificata per effetto della applicazione retroattiva di una norma secondo la sua mutata interpretazione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto che, dopo l’annullamento senza rinvio del provvedimento abnorme che, in accoglimento della questione della nullità del decreto di giudizio immediato per irregolarità dell’interrogatorio svolto in sede di convalida dell’arresto, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è riproponibile la medesima questione innanzi al giudice di merito, pur in presenza di un sopravvenuto mutato orientamento di giurisprudenza).

Sentenza 4 marzo 2020, n. 8780

Data udienza 26 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE, che conclude per l’annullamento senza rinvio in relazione al capo B) perche’ estinto per prescrizione; annullamento con rinvio in relazione al capo A).
udito il difensore, avv. (OMISSIS);
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 18 ottobre 2018, ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS), all’esito del giudizio immediato, dal Tribunale di Padova il 24 maggio 2014, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante ex articolo 609-bis c.p., comma 3, alla pena di due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, oltre alle pene accessorie di cui all’articolo 609-nonies c.p., n. 2, per i seguenti reati, commessi entrambi in (OMISSIS):
a) articolo 609-bis c.p., perche’, all’interno della discoteca (OMISSIS), dopo aver avvicinato (OMISSIS) mentre era intenta a ballare, la palpeggiava nel sedere e sulle cosce ripetutamente e nonostante i tentativi di allontanarlo della persona offesa, che costringeva cosi’ a subire atti sessuali.
b) articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., n. 1 e articoli 582 e 585, in relazione all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, perche’, agendo in concorso con altre cinque o sei persone non identificate, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in occasione del reato sub a), colpiva dapprima con pugni (OMISSIS), cagionandogli lesioni giudicate in 25 giorni (trauma facciale con frattura spina nasale), aggrediva quindi (OMISSIS), intervenuta a difesa del (OMISSIS), colpendola pure con un pugno e provocandole lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni (contusioni dei tessuti orbitali).
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS).
2.1. Con l’unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per la mancata declaratoria della nullita’ del decreto di giudizio immediato, conseguente alla nullita’ dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto dell’indagato per l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal padre dell’imputato; l’udienza di convalida si svolse alla presenza del difensore di ufficio. Da tale nullita’ deriverebbe quella di tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza impugnata.
L’omesso avviso al difensore di fiducia avrebbe comportato la nullita’ dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio assunto in quella sede e, di conseguenza, del decreto di giudizio immediato.
Tale eccezione fu proposta nel giudizio ed accolta dal Tribunale di Padova che dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
A seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, la Cassazione, con la sentenza n. 31728/2013, annullo’ l’ordinanza del Tribunale di Padova, senza rinvio, per abnormita’.
Il processo di merito prosegui’ pertanto dinanzi al Tribunale di Padova, dinanzi al quale l’eccezione di nullita’ del decreto di giudizio immediato per la nullita’ dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio fu riproposta.
La proponibilita’ dell’eccezione deriva, secondo il ricorrente, dall’essere la sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio: il principio di diritto non produrrebbe effetti per la prosecuzione del processo. L’eccezione di nullita’ fu pero’ rigettata dal Tribunale di Padova e dalla Corte di Appello di Venezia aderendo alla decisione della Corte di cassazione.
La Corte di Appello di Venezia avrebbe errato nel procedere all’applicazione analogica dell’articolo 627 c.p.p., comma 4, pur avendo dato atto che tale norma si applica al giudizio a seguito di una pronuncia di annullamento con rinvio, e non nel caso di una sentenza di annullamento senza rinvio.
La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’articolo 620 c.p.p. non includa l’ipotesi dell’annullamento senza rinvio per abnormita’ dell’atto.
Si qualifica poi quale nullita’ assoluta quella dell’udienza di convalida svolta in assenza obbligatoria del difensore di fiducia, ex articolo 179 c.p.p.. Sul punto si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 42979/2014 che ha precisato che, con riguardo al controllo della corretta instaurazione del giudizio immediato, la valutazione circa la sussistenza dell’evidenza della prova, presupposto del rito, e’ riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari ed e’ insindacabile da parte del giudice del dibattimento. Invece, per la formulazione del giudizio di evidenza della prova e’ fondamentale il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, in modo tale da garantire alla stessa il diritto difesa e il contraddittorio effettivo.
Nel caso in esame, l’imputato sarebbe stato indebitamente privato del contraddittorio effettivo, oltre che dell’assistenza del difensore di fiducia, legittimamente nominato dal prossimo congiunto, nell’udienza di convalida: pertanto, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la nullita’ per l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto e del conseguente interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato nel senso che segue.
1.1. L’eccezione di nullita’ fu proposta in primo grado nel processo de quo e fu decisa con l’ordinanza del 15 giugno 2011 dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica: all’esito dell’udienza fissata per la celebrazione del procedimento con rito immediato, il Tribunale di Padova dichiaro’ la nullita’ del decreto di giudizio immediato per la nullita’ dell’interrogatorio dell’indagato per l’omesso avviso al difensore di fiducia nominato dal padre del ricorrente (l’avviso per l’udienza di convalida fu dato al difensore di ufficio che vi presenzio’).
Il Tribunale di Padova, di conseguenza, dispose la restituzione degli atti al pubblico ministero, previa dichiarazione di inefficacia della misura cautelare dell’obbligo di dimora ancora in atto.
1.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova propose ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ritenendone l’abnormita’, per avere causato un’indebita regressione del procedimento, attraverso la restituzione degli atti al pubblico ministero; sostenne il ricorrente la tesi della nullita’ a regime intermedio.
1.3. La Corte di Cassazione, Sez. 3, con la sentenza n. 31728 del 28/03/2013, Rv. 256733 – 01, ha accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento impugnato avesse cagionato un’indebita irreversibile regressione del procedimento, attraverso la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Osservo’ la Corte che “… quanto allo specifico profilo relativo alla nullita’ dell’interrogatorio dell’imputato e alla conseguente illegittima instaurazione del giudizio immediato, deve ricordarsi che nel caso in esame, tale interrogatorio, indispensabile per poter avanzare la richiesta di giudizio immediato, coincide con l’interrogatorio di garanzia in sede di convalida; con la conseguenza che non possono essere fatte valere nel giudizio di merito nullita’ che si sarebbero dovute far valere in sede di convalida o con i mezzi di impugnazione ad essa correlati”.
La corte poi richiamo’ l’orientamento per cui “una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non puo’ sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poiche’ non e’ previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico attribuito dall’articolo 455 c.p.p. al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato. Invero il riconoscimento della possibilita’ del giudice del merito di sindacare il provvedimento del Gip che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato risulterebbe in contrasto con le esigenze di celerita’ e di risparmio di risorse processuali che caratterizzano il rito (nel senso dell’abnormita’ del provvedimento con il quale giudice del dibattimento dichiari la nullita’, per qualsiasi causa, del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero, v.: ex plurimis, sez. 6, 10 gennaio 2011, n. 6989; sez. 4, 25 ottobre 2007, n. 46761, rv. 238506; sez. 1, 14 aprile 2004, n. 23297, rv. 228995)”.
1.4. La questione di nullita’, secondo quanto rappresenta il ricorrente, e’ stata poi riproposta al Tribunale di Padova, ritornato il giudice procedente dopo l’annullamento senza rinvio dell’atto abnorme, all’udienza del 16 ottobre 2013 e rigettata dal Tribunale con argomentazioni che richiamano quelle della Corte di cassazione sulla non proponibilita’ dinanzi al giudice del dibattimento delle questioni relative al decreto di giudizio immediato.
1.5. Con i motivi di appello l’eccezione e’ stata riproposta, pero’ sottoponendo a critica la decisione della Corte di cassazione e richiamando il diverso orientamento, pur formatosi in sede di legittimita’, sul potere del giudice del dibattimento di dichiarare la nullita’ del decreto di giudizio immediato e contestando anche la valutazione di abnormita’ effettuata dalla sentenza di annullamento senza rinvio, in base alla natura intermedia della nullita’ ed alla proponibilita’ fino alla sentenza di primo grado (cfr. pagina 9 dell’appello).
1.6. La corte territoriale ha da un lato ritenuto che la questione della proponibilita’ dell’eccezione di nullita’ sia stata decisa dalla Corte di cassazione, dall’altro ha ritenuto di poter applicare in via analogica l’articolo 627 c.p.p. poiche’ l’articolo 620 c.p.p. non prevederebbe ipotesi applicabili all’annullamento per abnormita’ dell’atto: di conseguenza ha ritenuto non proponibili nullita’ anche assolute verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
1.7. Con il ricorso, in estrema sintesi, si contesta in primo luogo l’applicazione analogica dell’articolo 627 c.p.p. perche’ l’abnormita’ rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 620 c.p.p., lettera d); si ripropongono questioni che riguardano la decisione di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, come quelle relative alla proposizione dell’eccezione di nullita’ anche al giudice per le indagini preliminari.
Si ritiene riproponibile l’eccezione di nullita’, perche’ la Corte di cassazione pronuncio’ un annullamento senza rinvio che elimino’ la sola ordinanza ritenuta abnorme, non essendo vincolato il Tribunale al principio di diritto espresso dalla Corte.
Si richiama, per la prima volta la sentenza delle Sezioni Unite n. 42979/2014, aderente al caso de quo e si qualifica per la prima volta come assoluta la nullita’ dell’interrogatorio derivante dall’omesso avviso al difensore di fiducia.
1.8. Orbene, la sentenza della Corte di appello contiene un errore di diritto che puo’ essere emendato dalla Corte di cassazione perche’ non ha incidenza sul dispositivo; non mutano la decisione finale di improponibilita’ dell’eccezione di nullita’.
1.9. Non puo’ procedersi all’interpretazione analogica dell’articolo 627 c.p.p., comma 4 trattandosi di una norma eccezionale, limitativa del diritto di proporre questioni di nullita’.
1.10. La non proponibilita’ dell’eccezione di nullita’ dell’interrogatorio e del decreto di giudizio immediato deriva invece dalla sentenza della Corte di cassazione che – con quella n. 31728 del 28/03/2013, Rv. 256733 – 01, di annullamento senza rinvio – ha stabilito, nel dichiarare l’abnormita’ proprio del provvedimento che dichiaro’ la nullita’ del decreto di giudizio immediato per la nullita’ dell’interrogatorio, che una volta disposto il giudizio immediato il giudice del dibattimento non puo’ sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all’adozione del decreto di giudizio immediato.
1.11. La decisione di annullamento senza rinvio ha prodotto da un lato l’effetto rescindente, eliminando l’atto ritenuto abnorme; dall’altro ha prodotto anche un effetto rescissorio limitato proprio alla questione di diritto sottoposta all’esame della Corte di cassazione.
La decisione in diritto della Corte di cassazione, sulla non proponibilita’ della eccezione di nullita’ dell’interrogatorio per la insindacabilita’ dei presupposti applicativi del decreto di giudizio immediato, si e’ infatti sostituita a quella del Tribunale di Padova, che invece ritenne sussistente la nullita’ disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
L’annullamento senza rinvio, infatti, fu disposto per la superfluita’ del nuovo giudizio sul punto, perche’ la sentenza della Corte di cassazione ha risolto ed esaurito il thema decidendum.
1.12. La decisione della Corte di cassazione, relativa alla questione di diritto, ha allora efficacia di giudicato, all’interno nel processo de quo, limitatamente alla proponibilita’ delle eccezioni relative alla validita’ del decreto di giudizio immediato, e non puo’ essere messa in discussione: produce dunque un effetto preclusivo sulla riproposizione della questione ed e’ immodificabile da parte del giudice nel proseguimento del processo.
Se infatti si riconoscesse al giudice di modificare la questione di diritto gia’ sottoposta all’esame della Corte di cassazione e gia’ decisa, si riconoscerebbe l’impugnazione della decisione del giudice e di conseguenza anche la sottoposizione ad impugnazione della stessa decisione di legittimita’, mentre le sentenze della Corte di cassazione non sono impugnabili.
Cfr. Sez. 6, n. 5617 del 15/02/1994, Di Matteo, Rv. 198832 – 01 che ha affermato che le sentenze della Corte di Cassazione, anche se delle singole sezioni, non sono impugnabili.
Ne consegue che la Corte di cassazione, nel verificare le sentenze di un giudice d’appello emesse a seguito di un annullamento di precedente sentenza, con o senza rinvio, non puo’ mai mutare le precedenti statuizioni contenute nella precedente sentenza di annullamento, neppure relativamente alle nullita’ eventualmente verificatesi in fasi antecedenti, ormai coperte da giudicato.
1.13. La decisione sul punto non puo’ pertanto essere modificata, ne’ dal giudice ne’ dalla stessa Corte di cassazione, neanche in base all’orientamento successivo espresso da Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 – 01 (“La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non puo’ essere oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non e’ stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p.)”.
1.14. Non e’ possibile procedere all’applicazione retroattiva di una norma secondo la mutata sua interpretazione; inoltre, le sentenze delle Sezioni Unite assolvono per legge ad una specifica funzione nomofilattica; non assurgono mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e non possono modificare la regiudicata che si e’ gia’ perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione.
1.15. Cio’ accade per altro anche nelle ipotesi di annullamento con rinvio, in cui, come affermato da Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, I., Rv. 275864 – 01, il giudice del rinvio ha l’obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l’incompatibilita’ con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previgente.
1.16. Dunque, la questione di nullita’, dopo l’annullamento senza rinvio dell’atto abnorme di accoglimento della stessa identica questione di nullita’, non puo’ essere riproposta, essendosi formato sul punto il giudicato.
2. Deve pero’ prendersi atto che i reati di cui al capo b) si sono estinti per prescrizione il 8 giugno 2018.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento ai reati di cui al capo b) perche’ estinti per prescrizione; il termine di prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, e’ infatti decorso il 8 giugno 2018.
Quanto al reato di cui al capo a), ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), la pena va rideterminata eliminando l’aumento per il reato di cui al capo b).
Il Tribunale determino’ la pena di cui al capo a), riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis c.p., u.c., in un anno ed otto mesi di reclusione, confermando la sospensione condizionale della pena gia’ concessa e l’applicazione della pena accessoria ex articolo 609-nonies c.p., n. 2.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b (articolo 582 c.p.) perche’ estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.
Rigetta il ricorso relativamente al capo a (articolo 609 bis c.p.) e ridetermina la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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