La rinunzia al legato

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La rinunzia al legato

 

1)    Introduzione e la disciplina applicabile prevista per l’eredità

art. 649 c.c.   acquisto del legato: il legato si acquista (ipso iure) senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Coincidono, dunque, a differenza che nell’istituzione di erede, nel legato[1] vocazione[2], delazione[3] ed acquisto[4].

La rinunzia al legato, come la sua accettazione, manca di un’espressa disciplina giuridica e si deve perciò applicare, nei limiti della compatibilità, la normativa sulla rinunzia all’eredità.

Bisogna innanzitutto ritenere applicabile, nonostante qualche voce contraria, l’art. 520 c.c.

art. 520 c.c.   rinunzia condizionata, a termine o parziale: è nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (c.c.475).

Il principio è correlativo a quello previsto dall’art 475, ultimo comma, che vieta l’accettazione parziale di eredità[5].

Ipotesi di testamento parziale

Nel caso in cui il testatore abbia disposto per testamento solo una metà del suo patrimonio, e l’altra metà è devoluta allo stesso erede testamentario in quanto anche erede legittimo, potrà costui rinunziare alla successione devolutagli per testamento ed accettare quella devolutagli per legge?

È preferibile[6], anche a parere di chi scrive, la tesi negativa[7] la quale si basa sulla considerazione che i due concorrenti titoli successori non danno luogo a due concorrenti delazioni, ma ad un’unica delazione complessa che ha per oggetto l’intera eredità.

È anche applicabile l’art. 526, per cui la rinunzia al legato si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo; non è rilevante l’errore vizio, ma solo l’errore ostativo.

art. 526 c.c.   impugnazione per violenza o dolo: la rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo (c.c.1434 e seguenti).

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (c.c.1442).

Infine secondo la S.C.[8], poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell’oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l’azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata).

2)    Forma

Il negozio di rinunzia (è una vera e propria rinunzia e non un atto di rifiuto come prospettato dal Ferri e dal Masi)  è unilaterale, non recettizio e produce effetti ex tunc fin dall’apertura della successione.

Pertanto, la rinunzia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto.

In linea generale l’art. 649 c.c. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato.

Sia la Giurisprudenza[9] che la quasi unanime dottrina, invece, hanno affermato, nel corso degli anni, che per la rinunzia ai beni immobili, è prevista quella disciplinata dall’art. 1350, n.5.

In realtà proprio con una recentissima sentenza le Sezioni Unite[10], confermando il principio più volte espresso secondo cui il legittimario che ha ricevuto per testamento un legato in sostituzione di legittima relativo a beni immobili se intende conseguire la legittima deve rinunciare al legato in forma scritta.

Tale sentenza, in realtà ha risolto un contrasto di giurisprudenza esistente sul punto.

In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che il legatario in sostituzione di legittima deve essere considerato pur sempre un legatario che, per legge, acquista i beni al momento dell’apertura della successione senza bisogno di accettazione e non un semplice chiamato all’eredità. Ne consegue che, in caso di richiesta della legittima e trattandosi di beni immobili, è necessaria la sua rinuncia al legato in forma scritta.

Qualora il legatario rinunzi, la quota di legato si accresce (eventualmente) al collegatario con effetto dal momento dell’apertura della successione.

3)    Termine

art. 650 c.c.   fissazione di un termine per la rinunzia: chiunque ha interesse può chiedere che l`autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (c.c.481).

 

Secondo una parte del dottrina minoritaria[11] l’acquisto non avverrebbe de iure al momento dell’apertura della successione, ma quando il legatario non può più rinunziare, perché ha accettato o è decaduto ex art 650 o si è prescritto il diritto (non si tratterebbe in fatti di facoltà) alla rinunzia, la quale quindi, in quanto omissio aquirendi, sarebbe sempre a forma libera.

Sorrento 1/4/2011.

Avv. Renato D’Isa


NOTE

[1] le sorti del legato sono indipendenti dall’istituzione di erede, tant’è vero che l’erede che rinunzia all’eredità può tuttavia ritenere il legato

[2]  Per vocazione si intende il  titolo che è alla base della delazione.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIASUCCESIONE EX LEGE
Il titolo è costituito dal testamentoIl titolo è costituito dalla legge

Nella maggior parte dei casi, vocazione e delazione  si verificano nello stesso momento, vale a dire alla morte del de cuius.

Il carattere distintivo, invece, emerge qualora tra i due fenomeni non vi sia coincidenza temporale, come nelle ipotesi dove vi sono dei vocati (chiamati) all’eredità ma che non sono allo stesso tempo delati.

[3] Consiste nell’offerta di eredità. La delazione coincide temporalmente con  L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE (la quale indica soltanto un momento temporale), che avviene automaticamente a prescindere dall’esistenza di attività patrimoniali al momento della morte, vera o presunta, dell’individuo.

                    art. 456 c.c.    apertura della successione: al momento della morte si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto  la successione.

Da tale norma si evincono due determinazioni di particolare importanza:

1)       la determinazione temporale (momento d’inizio del fenomeno successorio);

2)       la determinazione spaziale (sede del fenomeno successorio).

[4] Secondo l’art 459 (acquisto dell’eredità), la qualità di erede si acquista di regola volontariamente mediante l’accettazione, i cui effetti retroagiscono, per una finzione giuridica (finctio iuris) al momento nel quale si è aperta la successione.

art. 459 c.c.  acquisto dell’eredità: l’eredità si acquista con l’accettazione (c.c.470 e seguenti). L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (c.c.456, 1146).

 

art. 470   c.c.    accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d`inventario: l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d`inventario (c.c.484 e seguenti).

L`accettazione col beneficio d`inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (c.c.634).

[5] Nullità dell’accettazione parziale: questa disposizione, così come quella contenuta all’art. 533, dimostra al di là di ogni dubbio quanto a suo tempo detto con riguardo alla qualità di erede: con l’accettazione non si acquista questo o quel bene ma piuttosto la qualità di erede come tale, qualità che è ovviamente unitaria ed indivisibile.

La normativa in esame ha fatto sorgere, in dottrina e in giurisprudenza, la questione se sia possibile accettare la quota di eredità devoluta per legge, rifiutando quella devoluta per testamento, e viceversa.

A)            Qualche autore (Gangi) sostiene la tesi positiva, basandosi soprattutto sul dettato dell’art.457 che prevedrebbe una duplicità di delazioni alla quale dovrebbe corrispondere una duplicità di accettazioni.

B)           Altri autori (preferibile per Capozzi) la tesi negativa, seguita dalla dottrina prevalente (Bianca – Grosso – Burdesse – Ferri) e da una sentenza della Cassazione (del 22-9-00- n.12575), secondo la quale non esistono più delazioni, ma un’unica delazione complessa, come è confermato dall’art. 483, che prevede l’ipotesi di colui il quale, avendo accettato quale erede legittimo, resti erede (sia pure con responsabilità limitata) anche se si scopre che egli, invece, è erede testamentario in base ad un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’apertura della successione.

[6] Capozzi

[7] Ferri – Grosso e Burdesse

[8] Cass. civ., Sez. II, 11/11/2008, n. 26955

[9] La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, che abbia per oggetto beni immobili, deve essere fatta per iscritto a pena di nullità. Cass. civ., Sez. II, 10/06/2003, n. 9262, o anche  Cass. civ., Sez. II, 03/07/2000, n. 8878: l‘art. 649 c.c non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell’art. 1350 n. 5 c.c. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacchè in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.