La rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di due elementi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12094.

La rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di due elementi

La rimessione in termini, di cui all’articolo 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e cioè dell’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima, e dell’immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. Per fatto ostativo esterno alla volontà della parte si intende qualsivoglia fatto che, oggettivamente, abbia impedito il compimento dell’atto processuale in relazione al quale si è verificata la decadenza e, soggettivamente, che tale fatto non sia in qualsiasi modo imputabile alla parte decaduta, per essersi lo stesso determinato per circostanze su cui l’interessato non poteva avere alcun controllo o disponibilità (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata nella parte in cui la stessa aveva disatteso l’istanza di acquisizione di nuovi documenti formulata in appello dal ricorrente, ritenendo che il rinvenimento casuale degli stessi in luoghi che comunque rientravano nella sua disponibilità non poteva costituire causa non imputabile tale da giustificare la rimessione in termini rispetto all’avvenuta decadenza dal termine di produzione in giudizio, non sussistendo nella circostanza alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22342; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29889).

Ordinanza|| n. 12094. La rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di due elementi

Data udienza 28 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Termini processuali – Rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c. – Richiesta della verifica della ricorrenza di due elementi – Esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte non governabile da quest’ultima – Immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente

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