Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12389.

La revocatoria di rimesse bancarie incombe al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova della natura solutoria

Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione ad opera della banca della loro natura solutoria non integra un’eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenza che l’onere probatorio rimane fermo a carico dell’attore; nell’ambito di un simile giudizio incombe quindi al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova della natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario, nonché del presupposto della stessa, costituito dall’esistenza di uno scoperto del conto. Tuttavia, ove sia invece la difesa della banca ad allegare un fatto impeditivo all’individuazione di uno scoperto di conto – quale l’esistenza di un’apertura di credito – grava su di essa l’onere di dimostrare i propri assunti, ai sensi dell’articolo 2697, comma 2, del codice civile. L’onere probatorio rimane quindi distribuito nel senso che alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo sospetto e della scientia decoctionis da parte della banca, mentre quest’ultima ha l’onere di provare, onde escludere la natura solutoria del versamento, sia l’esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntista alla medesima data.

Ordinanza|| n. 12389. La revocatoria di rimesse bancarie incombe al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova della natura solutoria 

Data udienza 27 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO – Azione revocatoria ex articolo 67 della legge fallimentare – Rimesse su conto corrente bancario – Onere del curatore di fornire la prova della natura solutoria di dette rimesse – Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articolo 2697)

 

 

 

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