IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35395/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), SOCIETA’ (OMISSIS) SNC, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 1 OTTOBRE 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Il socio a differenza dell’erede non è un successore universale della società
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Varese respingeva e dichiarava inammissibili rispettivamente le domande proposte ex articoli 1669 e 2043 c.c. dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS), i quali all’esito di un accertamento tecnico preventivo avevano chiesto la condanna di (OMISSIS) srl (venditrice) e (OMISSIS) snc (costruttrice) al risarcimento dei danni derivanti dalle copiose infiltrazioni ai piani terra ed interrato.
2. Il Tribunale di Varese rigettava la domanda, in quanto riteneva spirato il termine di prescrizione annuale previsto dall’articolo 1669 c.c. e considerava domanda nuova e, quindi, inammissibile quella risarcitoria proposta ai sensi dell’articolo 2043 c.c. nella memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, tale domanda comportava l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito e quindi un inammissibile ampliamento del thema decidendum.
3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
4. (OMISSIS) srl e (OMISSIS) snc resistevano all’appello.
5. La Corte d’Appello accoglieva il gravame e condannava le societa’ appellate in solido al pagamento della somma di Euro 16.045 a favore dei coniugi (OMISSIS) e dello stesso importo a favore di (OMISSIS), oltre alle spese processuali e di atp.
In particolare, secondo il giudice del gravame, l’appello sul punto era fondato, in quanto la domanda ex articolo 1669 c.c. integrava un’ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale con carattere di specialita’ rispetto al disposto di cui all’articolo 2043 c.c. e, dunque, non comportava nulla di nuovo o di diverso rispetto all’atto introduttivo se non l’argomentazione secondo cui l’azione poteva anche tranquillamente ricondursi nell’alveo della responsabilita’ extracontrattuale
Non vi era stato alcun ampliamento del thema decidendum e dunque la domanda come formulata con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, era ammissibile. Cio’ premesso doveva affrontarsi il merito della lite. Secondo la Corte la domanda era fondata sulla scorta degli accertamenti peritali effettuati dall’ingegner (OMISSIS) che si era avvalso anche di una ricerca Geoclimatica e dei verbali dei vigili del fuoco di Varese. Il consulente aveva concluso che la ridotta pendenza delle falde di copertura la notevole porosita’ delle tegole e la mancanza di posa di un telo di tenuta d’acqua ed impermeabilizzante avevano causato l’infiltrazione di acqua all’interno delle unita’ immobiliari degli appellanti e che dunque le infiltrazioni erano da attribuire ad una non corretta progettazione e direzione dei lavori e successiva realizzazione della copertura delle due unita’ immobiliari.
Riguardo al quantum del risarcimento i costi necessari al ripristino degli immobili e dell’illuminazione dei danni dovevano calcolarsi nella somma di Euro 3150 per l’imbiancatura ed Euro 12.895 per la sistemazione del tetto per ciascuno degli immobili.
6. (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di soci dell’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.
7. Le parti intimate non si sono costituite.
8. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Il socio a differenza dell’erede non è un successore universale della società
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 2043 c.c. degli articoli 183 189 c.p.c..
La censura attiene all’ammissibilita’ della domanda di risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c. proposta solo con la memoria ex articolo 183 c.p.c.. Peraltro, oltre ad essere nuova, la suddetta domanda era anche del tutto generica non contenendo alcuna contestazione concreta della colpa o del dolo della societa’ ricorrente. Pertanto, secondo i ricorrenti, gli attori avevano proposto solo la domanda ex articolo 1669 c.c. e rispetto a tale domanda era decorso il termine decadenziale.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: vizio del procedimento in senso stretto sotto il profilo della partecipazione dei soggetti al processo. Violazione e falsa applicazione degli articoli 106, 107, 167, 269, 270 e 272 c.p.c..
La censura attiene alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori geometra (OMISSIS) grave lesione del diritto di difesa della societa’ (OMISSIS) che aveva chiesto di essere tenuta indenne da ogni possibile conseguenza negativa del giudizio di merito in cui era stata chiamata.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1 Deve premettersi che la legittimazione all’impugnazione compete, di regola, ai soggetti che hanno partecipato al precedente grado o alla precedente fase di giudizio. Ne consegue che il soggetto che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte in forza di un rapporto successorio deve non soltanto allegare, ma anche offrire la prova di detta successione nel rapporto processuale pregresso (Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 26/01/2006, Rv. 587815 – 01).
Nella specie il giudizio di merito si e’ svolto tra gli attori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) srl (convenuta in qualita’ di venditrice) e l’ (OMISSIS) convenuta in qualita’ di costruttrice.
La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c. formulata dagli attori con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, in quanto l’originaria domanda ex articolo 1669 c.c. era anch’essa una domanda di responsabilita’ extracontrattuale, anche se con carattere di specialita’ rispetto al disposto di cui all’articolo 2043 c. c. e dunque ha ritenuto che non vi fosse stato alcun ampliamento del thema decidendum. Nel merito ha condannato le societa’ convenute in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 16.045 in favore degli attori.
3.2 Cio’ premesso deve osservarsi che il presente ricorso e’ proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in qualita’ di soci della societa’ a responsabilita’ limitata (OMISSIS) cancellata dal registro delle imprese.
In proposito deve rilevarsi che l’ex socio che agisca a tutela di un rapporto obbligatorio sorto in capo ad una societa’ di capitali cancellata dal registro delle imprese deve allegare espressamente di aver avuto in sede di liquidazione della societa’ beni rispetto ai quali puo’ essere chiamato a rispondere e non puo’ limitarsi ad agire in giudizio nella semplice qualita’ di socio della societa’, non implicando tale qualita’ necessariamente una successione nei rapporti debitori. Infatti, la giurisprudenza di legittimita’ afferma ormai pacificamente che, dopo la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, in caso di estinzione della societa’, di capitali o di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno di tipo successorio per il quale l’obbligazione della societa’ non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione.
L’effettiva liquidazione e ripartizione dell’attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza sono tutte circostanze nel caso di specie non provate e neppure allegate e costituiscono il necessario presupposto della assunzione, in capo all’ex socio, della qualita’ stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Sez. 1, Sent. n. 15474 del 2017; Sez. 5, Sent n. 2444 del 2017).
I ricorrenti, si limitano a qualificarsi successori universali ex articolo 110 c.p.c. in quanto ex soci della (OMISSIS) srl e affermano che il processo deve essere da loro proseguito ma, come si e’ detto, trattandosi di societa’ di capitali, poiche’ rispondono delle obbligazioni della societa’ cancellata dal registro delle imprese solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, avrebbero dovuto allegare a sostegno della propria legittimazione processuale di essere chiamati a rispondere nei limiti di quanto ricevuto, non essendo sufficiente la sola dichiarata qualita’ di ex-socio non necessariamente implicante una responsabilita’ rispetto ai debiti sociali.
Infatti il socio, a differenza, dell’erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l’eredita’ intra vires, con beneficio d’inventario, non e’, in quanto tale, un successore universale della societa’, ma lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione e solo in tal caso puo’ ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla societa’ (Cass., 16 maggio 2012, n. 7676, in motivazione).
4. Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra loro di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto;