La revoca del finanziamento

Consiglio di Stato, Sentenza|21 giugno 2021| n. 4763.

La revoca del finanziamento, a fronte della mancanza dei requisiti di legge, è un provvedimento vincolato e, quindi, in virtù dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, non è annullabile per vizi procedimentali e formali.

Sentenza|21 giugno 2021| n. 4763. La revoca del finanziamento

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Contributi pubblici – Concessione – Mancanza di requisiti di legge – Revoca del finanziamento – Provvedimento vincolato – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7306 del 2012, proposto dalla Ch. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Gi., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ad. To. in Roma, via (…)
contro
la Regione autonoma della -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato Ro. Gi. per la parte appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La revoca del finanziamento

FATTO e DIRITTO

1. La società odierna appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, avverso la determinazione della Regione autonoma della -OMISSIS-, Assessorato all’ambiente, Direzione generale dell’ambiente, Servizio pesca – acquacoltura, n. -OMISSIS- di revoca di contributi precedentemente concessi all’interessata dall’amministrazione regionale per l’acquisto di un terreno e la realizzazione su di esso di un impianto di acquacoltura intensiva, in applicazione della legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984, con provvedimento del 22 luglio 1998, nonché avverso le direttive istruttorie di attuazione della predetta legge regionale, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS- e successivamente modificate nel 1996 con le deliberazioni numeri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.1. La Regione autonoma della -OMISSIS- si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la -OMISSIS-, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione regionale, delle spese di lite, liquidate in euro 4.000.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 4 ottobre 2012 e in data 17 ottobre 2012 – la società interessata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando nove motivi, di cui l’ultimo diretto a sollecitare il Collegio a sollevare una questione di legittimità costituzionale su una norma di legge regionale.
4. La Regione autonoma della -OMISSIS-, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2020, svoltasi con modalità telematica.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

 

La revoca del finanziamento

7. Con il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha censurato un’erronea interpretazione, da parte del T.a.r., della legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984 con riferimento alla ritenuta insussistenza dei requisiti per ottenere il finanziamento.
In particolare, ad avviso della società interessata, il T.a.r. avrebbe errato nel considerare che i requisiti anagrafici e occupazionali previsti dall’art. 2 della citata legge regionale non fossero posseduti da tutta la compagine sociale (costituita nel 1996) e segnatamente da uno dei soci (il signor -OMISSIS-, nato nel 1960).
Siffatta doglianza è infondata.
Il socio in questione certamente è privo del requisito anagrafico, il che, attesa l’essenzialità di questo elemento, è sufficiente a considerarlo non in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale citata, con conseguente legittimità, correttamente affermata dal T.a.r., della revoca ex tunc del finanziamento regionale erogato in favore della società .
In proposito si rileva che è fatto pacifico che il suddetto socio avesse già compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della costituzione della società, superando così il limite anagrafico previsto dal legislatore regionale.
Sul punto si osserva che la tesi prospettata dall’appellante per cui la soglia limite verrebbe superata solo al compimento del trentaseiesimo anno di età non è condivisibile. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dalla società interessata, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 2 dicembre 2011 non ha affermato che, in assenza di una specifica previsione in senso contrario, il limite di età s’intende superato al compimento del genetliaco successivo, ma anzi ha recisamente escluso tale orientamento giurisprudenziale minoritario, aderendo, per contro, all’orientamento maggioritario per cui quando la legge ricollega la perdita di un requisito di ammissione al compimento di una data età, la stessa decorre dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno e, pertanto, qualsiasi sia la formulazione utilizzata dalla disposizione, il limite di età ivi indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno.
Tale orientamento – espresso in materia di concorsi per i pubblici impieghi, ma chiaramente applicabile anche in tema di ammissione ai benefici pubblici, non riscontrandosi alcuna diversità di ratio, né dati normativi in senso opposto – è stato successivamente ribadito in modo univoco dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2014, n. 3703; Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 marzo 2018, n. 1774; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 marzo 2019, n. 1467), da cui il Collegio non intende discostarsi.
La mancanza iniziale dei requisiti per l’accesso al beneficio finanziario ne rende già di per sé legittima la revoca.

 

La revoca del finanziamento

8. Ad ogni modo, il T.a.r. ha confermato la sussistenza anche ulteriori elementi su cui la Regione ha ulteriormente basato il provvedimento di revoca e sufficienti autonomamente a sorreggerlo.
Al riguardo, tramite il secondo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato un travisamento ed un’erronea valutazione dei fatti circa i rapporti tra due procedimenti penale e quello amministrativo.
Segnatamente il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’amministratore di fatto della società interessata e di due suoi soci per estinzione per prescrizione dei reati relativi all’utilizzo di prestanomi per ottenere il finanziamento regionale e li ha assolti con riferimento ai reati inerenti all’emissione di fatture false e a dichiarazioni mendaci; con sentenza n. -OMISSIS-, il medesimo organo giudiziario ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti di numerosi soggetti, tra cui l’amministratore di fatto della società e alcuni soci.
Tanto premesso, ad avviso dell’appellante, il T.a.r. avrebbe illegittimamente riconosciuto la sussistenza dell’utilizzo artificioso di prestanomi.
Questa censura è infondata, poiché le richiamate pronunce penali di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non vincolano l’amministrazione nell’accertamento dei fatti materiali contestati, in quanto non vi è stata in sede penale una pronuncia di merito che li abbia esclusi; anzi, nel caso di specie in sede penale la materialità di tali condotte, consistenti nell’intestazione fittizia di quote societarie al fine della percezione indebita degli aiuti, è stata sostanzialmente accertata.
Orbene, dagli atti emerge un disegno nel suo complesso elusivo della disciplina di settore, che giustifica la revoca del beneficio da parte della Regione.
In proposito, correttamente e in modo congruo e ragionevole il T.a.r. ha sottolineato che “Dalla ricostruzione della vicenda, così come compiuta e riscontrata, emerge l’utilizzo “ab origine” di ” prestanomi” per l’ottenimento dei finanziamenti; finanziamenti che non avrebbero potuto essere erogati – per mancanza dei requisiti soggettivi – qualora si fossero esposti i reali promotori dell’iniziativa imprenditoriale, finanziata dalla Regione.
In sostanza coloro che risultavano essere gli ideatori e gli amministratori di fatto erano diversi da coloro che costituirono formalmente la società (meri prestanomi).
I reali progettisti (dell’iter della pratica di finanziamento) erano soggetti, sprovvisti dei requisiti (soggettivi) espressamente richiesti dalla normativa regionale e volta ad incentivare l'”occupazione giovanile” (questa era la finalità della norma). I reali interessati furono poi fatti entrare (formalizzandone la partecipazione) in seconda battuta, in sede di “cessione di quote” e di qualifica di socio (-OMISSIS-, -OMISSIS-); il -OMISSIS-, prima amministratore di fatto, divenne poi formale amministratore unico e Presidente dal 2001.
Il presupposto fattuale essenziale – quanto meno sotto tale profilo, “genetico”, e già di per sé sufficiente – risulta quindi correttamente individuato dalla Regione che ha proceduto alla revoca/decadenza dei finanziamenti concessi”.
9. Attraverso il terzo motivo, la parte privata ha lamentato un’erronea interpretazione, da parte del T.a.r., della legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984 in relazione alla cessione di quote sociali.
Tale motivo è sostanzialmente sovrapponibile al settimo motivo, con cui l’appellante ha censurato l’operato dell’amministrazione regionale laddove questa ha ritenuto che ogni variazione della compagine sociale dovesse rispettare i requisiti iniziali per l’ottenimento del beneficio.
Posto che il provvedimento di revoca è già pienamente legittimo per quanto precisato nei punti 7 e 8, ambedue queste doglianze – che, a ben vedere, rappresentano un’unica contestazione vista sotto i due profili della critica al T.a.r. e della critica diretta alla Regione – sono infondate, atteso che la ratio della normativa su cui si basa il sussidio finanziario erogato e poi revocato è d’incentivare l’occupazione giovanile nel settore dell’acquacoltura, cosicché la successiva sostituzione dei soci originari con altri ovvero l’ingresso tout-court di nuovi soci sono ammissibili soltanto se anche questi ultimi posseggano i requisiti anagrafici e occupazionali previsti dalla legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984, pena la frustrazione e l’aggiramento delle finalità del finanziamento pubblico.
10. Con il quarto motivo, l’appellante ha dedotto la violazione delle norme di partecipazione procedimentale di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990.
Detta doglianza è infondata, poiché la revoca del finanziamento, a fronte della mancanza dei requisiti di legge, è un provvedimento vincolato e, quindi, in virtù dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, non è annullabile per vizi procedimentali e formali.
11. Tramite il quinto e il sesto motivo, la società interessata ha sostenuto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza motivazionale, nonché la sussistenza di un eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria.
Questi due motivi, strettamente connessi, sono infondati, poiché, come già evidenziato, il provvedimento di revoca è stato adottato su un’ampia e composita piattaforma fattuale in cui sono state riscontrate molteplici mancanze circa i requisiti di legge per accedere al beneficio finanziario e, pertanto, da un lato, non vi è stato alcun travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria per quanto specificato nei punti precedenti e, dall’altro, non vi è alcun deficit motivazionale, stante la natura vincolata del provvedimento, che è scaturito automaticamente dal riscontro della mancanza dei requisiti senza che fosse necessario nessuna comparazione d’interessi, né tanto meno la giustificazione di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale dell’interessata (che era in re ipsa, essendo il provvedimento vincolato), e nessuna giustificazione tra più possibili esiti alternativi, che nel caso di specie non sussistevano, essendovi un solo sbocco procedimentale normativamente legittimo, ovverosia la revoca del finanziamento.

 

La revoca del finanziamento

12. Con l’ottavo motivo d’impugnazione, la parte privata ha lamentato, in via subordinata, l’erroneo rigetto da parte del T.a.r. dall’asserita illegittimità, sostenuta in primo grado sempre in via subordinata, delle direttive istruttorie alla legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS- (successivamente modificate nel 1996 con deliberazioni numeri -OMISSIS- e -OMISSIS-) e, in particolare, dell’art. 13, con conseguente illegittimità derivata del provvedimento di revoca.
Siffatto motivo è infondato, poiché la revoca, come chiarito ai punti 7 e 8, discende dalla mancanza di requisiti previsti dalla legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984 e, quindi, le direttive regionali non hanno un’influenza determinante.
Ad ogni modo, le suddette direttive della giunta regionale sono legittime e meramente enunciative di un principio già desumibili dalla legge regionale, in quanto, come correttamente statuito dal collegio di primo grado, con riferimento alla disposizione per cui qualsiasi successiva variazione dell’assetto societario deve comunque garantire la costanza dei requisiti per l’ottenimento del finanziamento (e segnatamente per cui i nuovi soci devono possedere i requisiti anagrafici e occupazionali previsti dalla legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984), “anche in assenza di esplicita norma sul punto (nella LR 24/1984), la G.R. ben avesse il potere di definire il principio, esplicandolo, trattandosi di “principio” da considerarsi del tutto connesso, implicito e connaturato alla norma di settore (finalizzata a sostenere – esclusivamente – l’occupazione giovanile)”.
13. Tramite il nono motivo, l’appellante ha dedotto un’eccezione di illegittimità costituzionale delle citate direttive istruttorie alla legge regionale della -OMISSIS- n. 28/2014, che avrebbero illegittimamente innovato questa legge.
Quest’eccezione è infondata per i seguenti plurimi motivi, ognuno di per sé bastante a respingerla:
a) l’atto d’indirizzo della Giunta regionale non è un atto legislativo, ma funge da strumento di direzione degli uffici regionali nell’applicazione della legge, sicché non è soggetto allo scrutinio della Corte costituzionale;
b) non vi è stata alcuna innovazione legislativa da parte di fonte impropria e in tal caso le direttive istruttorie sarebbero state annullabili direttamente dal giudice amministrativo, il che non è stato per quanto esplicitato al punto 12;
c) la questione è irrilevante ai fini del decidere, poiché la revoca è giustificata già solo mediante l’applicazione della legge regionale della -OMISSIS- n. 28/1984.
14. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
15. Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7306 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutti i soggetti privati citati, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore

 

 

La revoca del finanziamento

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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