La responsabilita’ per il delitto di bancarotta per distrazione

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45344.

Le massime estrapolate:

La responsabilita’ per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all’imprenditore fallito, richiede l’accertamento della previa disponibilita’, da parte di quest’ultimo, dei beni dell’impresa, accertamento che non e’ condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito ne’ da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice – ancorche’ le scritture di impresa costituiscano prova, ex articolo 2710 cod. civ., nei riguardi dell’imprenditore – deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l’attendibilita’ dell’annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo.
In altri termini, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilita’, da parte dell’imputato, di detti beni o attivita’ nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione.
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non puo’ avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2, L. fall.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45344

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 16/11/2016, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 19/01/2011 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile, quale amministratore di fatto di (OMISSIS) s.r.l. (dichiarata fallita il (OMISSIS)) dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per avere distratto beni della societa’ e, segnatamente, la somma di circa 169 milioni di lire, indicata come esistente in cassa nell’ultimo bilancio depositato relativo al 2001 e non rinvenuta in sede di inventario) e di bancarotta fraudolenta documentale (per avere omesso di redigere e depositare i bilanci relativi agli esercizi 2002, 2003 e 2004, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari), e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 di reclusione.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. P. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 – inosservanza dell’articolo 216 L. fall. e vizi di motivazione. L’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale si fonda sul mancato rinvenimento della somme indicate alla voce “cassa” nel bilancio del 2001, ma la difesa ha dedotto che detta somma non e’ mai stata incassata, in quanto l’indicazione era un mero artificio contabile, laddove l’omesso deposito dei bilanci relativi al 2002, al 2003 e al 2004 e’ frutto di erroneo inquadramento giuridico del fatto, tanto piu’ che lo stesso giudicante fa riferimento all’inoperativita’ dell’azienda dal 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito indicati.
2. Le censure relative all’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono fondate. Investita del motivo di gravame con il quale l’imputato deduceva che l’appostazione nel bilancio 2001 della somma di circa 169 milioni di lire, indicata come esistente in cassa, era un mero espediente contabile ai fini fiscali, la Corte di appello, per un verso, ha rilevato che l’affermazione non era sostenuta da alcun riscontro contabile e, per altro verso, ha richiamato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della societa’ dichiarata fallita puo’ essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilita’ dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verita’, penalmente sanzionato, gravante ex articolo 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societa’ fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). Nei termini indicati, tuttavia, il ragionamento del giudice di appello non considera che intanto il disavanzo ingiustificato puo’ costituire prova del fatto distrattivo, in quanto risulti con certezza l’esistenza dei beni della societa’ la cui destinazione non sia stata dimostrata dall’amministratore: e’ dunque necessario l’accertamento che l’imprenditore ha avuto nella sua disponibilita’ i beni che si assumono distratti (Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino, Rv. 213636). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la responsabilita’ per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all’imprenditore fallito, richiede l’accertamento della previa disponibilita’, da parte di quest’ultimo, dei beni dell’impresa, accertamento che non e’ condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito ne’ da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice – ancorche’ le scritture di impresa costituiscano prova, ex articolo 2710 cod. civ., nei riguardi dell’imprenditore – deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l’attendibilita’ dell’annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197); in altri termini, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilita’, da parte dell’imputato, di detti beni o attivita’ nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Facendo leva su un approccio all’evidenza presuntivo, il giudice di appello si e’ sottratto all’onere di motivare circa l’accertamento della previa disponibilita’, in capo al ricorrente, della somma di cui all’imputazione, sicche’, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
3. Del pari fondate sono le doglianze relative all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine alla quale i giudici di merito sono effettivamente incorsi nell’erroneo inquadramento giuridico del fatto denunciato dal ricorso. Invero, come questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non puo’ avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503), sicche’, a fronte dell’imputazione che fa esclusivo riferimento all’omessa redazione dei bilanci, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non sussiste, limitatamente all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e, limitatamente all’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale senza rinvio perche’ il fatto non sussiste e limitatamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

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