Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23662.

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell’articolo 2735 del codice civile, di un fatto estintivo dell’obbligazione. L’efficacia di prova legale a essa attribuita dagli articoli 2733 e 2735 del codice civile va tenuta distinta dall’accertamento dell’obbligazione, l’estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L’efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l’obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito.

Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23662. La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Inadempimento contrattuale – Articolo 1482 cc – Frazionamento del mutuo – Articolo 2932 cc – Esecuzione in forma specifica – Articolo 96 cpc – Lite temeraria – Articoli 2733 e 2735 cc – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 19888 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6172-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE;
– intimati –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN PERSONA DDEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente avverso ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1116/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio nel giugno 2006 innanzi al Tribunale di Trani la (OMISSIS) di Scaringi S.r.l. la (OMISSIS).
Le parti attrici esponevano:
di aver venduto alla societa’ convenuta, con atto pubblico del 29 luglio 2002, un suolo edificatorio in localita’ (OMISSIS) al prezzo pattuito, in origine, in Euro 1.300.000,00 e da versare entro il 7 ottobre 2002;
che in tale ultima data avevano, quindi, pattuito che la societa’ -in luogo del suddetto prezzo- avrebbe venduto agli attori medesimi, con preliminari quietanzati, alcuni piani fuori terra delle erigende palazzine da realizzare sul terreno e un numero di box auto non inferiore a 12; che successivamente, ancora, con altro atto del 9 marzo 2005 le parti avevano nuovamente modificato i patti, convenendo il trasferimento di altre unita’ immobiliari, oltre al versamento di una somma in contanti di Euro 1.250.000,00 da versare per Euro 150.000,00 alla sottoscrizione e – per il resto – in ventidue rate mensili da Euro 50mila; che la societa’ convenuta, dopo il versamento iniziale di talune rate, non versava piu’ alcunche’, ne’ provvedeva a trasferire gli immobili promessi;
che veniva contratto mutuo fondiario trentennale sul suolo de quo con concessione di ipoteca volontaria per l’importo di otto milioni di Euro e che la societa’ convenuta si stava liberando di tutti gli immobili.
Tanto esposto parti attrici chiedevano all’adito Tribunale: di fissare un termine perentorio ai sensi dell’articolo 1482 c.c. per la liberazione dei beni, obbligando l’istituto bancario convenuto al frazionamento del mutuo con esclusione delle unita’ immobiliari compromesse in favore degli attori; di emettere sentenza costituiva del contratto non concluso dalla societa’ convenuta ai sensi dell’articolo 2932 c.c.; di pronunciare condanna al risarcimento dei danni; di condannare la societa’ convenuta al pagamento delle penali pattuite nei contratti preliminari.
Costituitasi in giudizio la (OMISSIS) esponeva che gli immobili oggetto di lite erano gia’ stati liberati dall’ipoteca prima della notificazione dell’atto di citazione, chiedendo l’estromissione dal giudizio, con rigetto di ogni istanza risarcitoria nei propri riguardi e istanza di manleva nei confronti della societa’ convenuta.
La convenuta societa’ (OMISSIS) resisteva all’avversa domanda attorea ed esponeva di aver appreso che nel marzo del 2006 gli attori avevano ricevuto l’intero prezzo di Euro 1.300.000,00 con la conseguenza della nullita’ di tutte le ulteriori pattuizioni addotte dalle parti attrici sostanzianti novazioni di obbligazione gia’ estinta.
La societa’ convenuta instava, quindi, per il rigetto di ogni pretesa nei propri confronti e chiedeva la condanna degli attori alla restituzione della somma gia’ pagata di Euro 700.000,00, oltre interessi e risarcimento dei danni morali e da lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.
L’adito Tribunale di prima istanza, disattesa l’istanza di sequestro giudiziario e concesso successivamente in favore delle parti attrici sequestro conservativo, provvedeva – in seguito – alla riunione del giudizio scaturito dalla detta citazione del giugno 2006 con altro giudizio sorto da citazione del novembre 2006, con la quale i medesimi attori (OMISSIS)- (OMISSIS) chiedevano l’accertamento dell’inadempimento della societa’ (OMISSIS), con condanna della stessa al pagamento della somma a saldo di Euro 550mila, oltre risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..
Lo stesso Tribunale provvedeva, quindi, con sentenza n. 765/2010 disponendo:
il rigetto della domanda ex articolo 2932 c.c. e della domanda nei confronti della (OMISSIS);
la condanna della societa’ (OMISSIS) al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 122.000,00, oltre interessi, nonche’ della somma di Euro 285.000,00, da rivalutare e delle ulteriori somme di Euro 550mila, oltre interessi e di Euro 30mila,oltre rivalutazione ed interessi.
La societa’ convenuta veniva, infine, condannata al pagamento in favore degli attori delle spese del procedimento e di quelle del sequestro.
I (OMISSIS)- (OMISSIS) interponevano appello per la riforma della decisione del Tribunale di prima istanza lamentando il mancato accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., previa autorizzazione al deposito del foglio mancante (il secondo) della nota di trascrizione (non esaminata in primo grado) della citazione in giudizio, che avrebbe consentito l’accoglimento della detta domanda di esecuzione in forma specifica pur stanti gli atti di vendita degli immobili da parte della societa’ edilizia in favore di terzi. Parti appellanti principali instavano, altresi’, per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni con condanna al pagamento dell’intera somma di cui alla scrittura privata del 9 marzo 2005 ovvero – in subordine – delle somme indicate nei preliminari.
L’appellata (OMISSIS) chiedeva il rigetto dell’interposto gravame e spiegava appello incidentale per la condanna delle parti appellanti principali al risarcimento dei danni da lite temeraria.
La (OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.r.l., chiedeva il rigetto dell’appello principale e formulava appello incidentale lamentando – in particolare – la non rituale acquisizione della succitata nota di trascrizione della citazione e l’omessa valutazione di atto notarile di quietanza dell’intervenuto pagamento (appreso, come detto, dalla societa’ convenuta ed) intervenuto, per la asserita somma di Euro 1.300.000,00, di cui al primo contratto, da parte di terzo in favore delle parti attrici-appellanti.
L’adita Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1116/2015, disattesa ogni altra istanza, provvedeva riformando i capi quarto, quinto e sesto della decisione del Giudice di prima istanza e, quindi, cosi’ rispettivamente disponendo in riforma della stessa: condannava la societa’ (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 163.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento danni, al pagamento della ulteriore somma pari alla differenza fra il rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di cui in dispositivo e di valore pari alla sorte capitale di Euro 550.000,00.

 

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

La Corte distrettuale rigettava, per il resto la domanda di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c. e l’appello incidentale della (OMISSIS), con condanna della (OMISSIS) al pagamento, in favore delle parti appellanti principali, delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio deve, da subito, evidenziarsi che la Corte territoriale valutava come pienamente ammissibile la completa produzione della nota di trascrizione dell’atto di citazione, ma – contestualmente – riteneva comunque non accoglibile la domanda ai sensi dell’articolo 2932 c.c. stante la non rimediabile indeterminatezza dei beni oggetto del preliminare di vendita immobiliare in dipendenza della natura del contratto inter partes e del tipo di pronuncia richiesta.
La stessa Corte argomentava, quindi, la irrilevanza e la libera valutabilita’ della pretesa quietanza del pagamento ad opera di terzi della somma di Euro 1.300.000,00 in quanto non trattavasi di atto fidefacente fino a denuncia di falso, ma di mera scrittura come tale non avente efficacia probatoria piena e quindi liberamente valutabile.
Per la cassazione della anzidetta sentenza ricorre la (OMISSIS) S.r.l. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito con controricorso dei (OMISSIS)- (OMISSIS), i quali – loro volta – propongono ricorso incidentale basato su un motivo.
La societa’ ricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

 

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza ex articolo 156 c.p.c., comma 2 per vizio della motivazione.
La doglianza attiene, nella sostanza, alla gia’ accennata questione del riconoscimento dell’efficacia probatoria della citata quietanza rilasciata dai (OMISSIS)- (OMISSIS) comparsi il 7.10.2002 innanzi al notaio Dott. (OMISSIS) a dare quietanza, con scrittura privata autenticata (rep. N. (OMISSIS)), dell’importo ricevuto “in nome e per conto” della acquirente (OMISSIS), importo consistente nella somma di Euro 1.300.000,00.
Parte ricorrente, insite, quindi, nella propria esposta prospettazione ribadendo la efficacia probatoria, a suo dire, piena e conseguentemente indicata come fatto estintivo dell’obbligazione.
Il motivo non puo’ essere accolto.
La svolta censura e’ mossa ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Tuttavia, nella fattispecie, la Corte territoriale non ha omesso la motivazione e, prima ancora, la valutazione del fatto in cui si concreta la doglianza qui in esame.
Al riguardo non puo’ che richiamarsi come la mancanza di motivazione rilevante al fine dell’esperibilita’ della censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e’ possibile solo ove si riscontri (e cio’ non e’ nella fattispecie) una “anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione in se’ (ovvero nella) mancanza assoluta di motivi, nella apparenza della motivazione, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione oggettivamente incomprensibile” (ex plurimis: Cass. civ., S.U. Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
Per di piu’ la Corte del merito ha ricostruito (a pag. 11 della sentenza gravata) la valenza della detta scrittura di quietanza. Per la verita’, in cio’, la sentenza impugnata andava rispetto a quanto gia’ in precedenza ritenuto dal Tribunale di prima istanza (che aveva ritenuto “tuttavia inverosimile” la tesi della quietanza, evidenziando la necessita’ del documento e considerato la dichiarazione, “conosciuta dalla societa’ sin dal 7/10/2002 e “superata dalle successive pattuizioni, che espressamente ponevano nel nulla le precedenti”.
La stessa impugnata sentenza della Corte distrettuale ha, poi, provveduto a valutare e motivare l’aspetto della questione in ordine al quale e’ svolta la censura di cui al motivo qui in esame.
E, cosi’, ha considerato e valutato – una volta ammessa la produzione completa della nota di trascrizione dell’atto di citazione – il preteso (e peraltro non usuale, anche in dipendenza della somma portante) atto di quietanza.
E’, quindi, cosi’ giunta ad affermare che detto atto di quietanza, poiche’ “semplicemente corredato di sottoscrizioni autenticate da notaio, mancando l’attestazione notarile del fatto del pagamento” non poteva far fede, fino a querela di falso, dell’avvenuto pagamento.
Detto atto era, pertanto e secondo la motivazione (in punto di certo esistente) della Corte del merito, pienamente “suscettibile di libera valutazione”.

 

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

In cio’ la Corte territoriale si e’ perfettamente attenuta a noto principio che questa Corte ha gia’ avuto modo di statuire allorche’ ha affermato che “la quietanza e’ atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell’articolo 2735 c.c., di un fatto estintivo dell’obbligazione. L’efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli articoli 2733 e 2735 c.c. va tenuta distinta dall’accertamento dell’obbligazione, l’estinzione della quale e’ attestata dalla stessa quietanza.
L’efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza e’ piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l’obbligazione non e’ in essa precisata il relativo accertamento e’ rimesso al giudice del merito” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 marzo 2000, n. 2813, che sottolinea -quindi, in senso non correttamente inteso dalla parte ricorrente a pag. 14 del ricorso- proprio la libera valutabilita’).
La non recente giurisprudenza invocata dalla parte ricorrente in via principale (Cass. n.ri 2339/1994, 3055/1996 e 689/1997) non appare utilmente invocabile nella fattispecie, atteso – per di piu’ ed in senso contrario a quanto ritenuto in ricorso – che, con la sentenza della S.U. di questa Corte 22 settembre 2014, n. 19888 non e’ stato la che ribadito (in specifico riferimento alla quietanza per acquisto di autovettura) il necessario carattere di tipicita’ dell’atto di quietanza.
Quest’ultimo, come correttamente evidenziato dalla (Corte territoriale), e’ pienamente tale e fidefacente (Cass. civ. Sez. Terza, Sent. n. 2819/1999) quando nella sua interezza e’ completo ed attestante – come non e’ nella concreta ipotesi – la liberazione dell’obbligo e non solo il mero fatto del pagamento, di cui restavano (secondo acuto apprezzamento della Cote del merito) “ignote le modalita’”.
Nella fattispecie, infine, la Corte distrettuale ha di poi svolto -motivatamente e come gia’ esposto innanzi in narrativa – tale libera valutazione, con appropriata valutazione in fatto. Il motivo e’, quindi, infondato e va respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Parte ricorrente lamenta, sotto il diverso profilo della norma di cui in epigrafe, l’erroneita’ della gravata decisione in punto di affermazione della “suscettibilita’ di libera valutazione” della anzidetta quietanza.
Il motivo e’ infondato alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi gia’ diffusamente svolte.
L’infondatezza della doglianza mossa col motivo qui in esame emerge altresi’ laddove, in ricorso, si prospetta che la detta quietanza non era “suscettibile di libera valutazione” in quanto contenuta in atto notarile.
La ratio decidendi della Corte territoriale (e delle pronunce di questa Corte innanzi riportate) ancora, infatti, la valenza della quietanza non al tipo di atto notarile con cui essa e’ data, ma al suo specifico contenuto che – per la richiesta tipicita’ – deve contenere, al fine delle invocata piena fidefacienza e della non suscettibilita’ di libera valutazione, l’attestazione sia della liberazione dell’obbligo che del relativo fatto estintivo.
Peraltro, ancora, la violazione di legge denunciata col motivo qui in esame e’ svolta in dispregio di noti principi relativi all’articolo 116 c.p.c..
Infatti violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. sono apprezzabili nei limiti del vizio di motivazione descritto nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e devono, pertanto, emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non gia’ del riesame degli atti” (Cass. n.ri 2707/2004 e 14267/2006).
Sotto altro profilo, poi, va evidenziato che, quanto al preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice del merito, “in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”, di guisa che “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 giugno 2016, n. 11892).
Il motivo deve, quindi, essere respinto.

 

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione

3.- Con il terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente lamenta, in sostanza, una pretesa omessa valutazione costituita da un “fatto intercorso fra le stesse parti anche in senso processuale della controversia” e, quindi (e per quanto e’ dato comprendere), alla circostanza che la societa’ affermava “aver appreso” nel 2006 del pagamento quietanzato avvenuto sostanzialmente “a sua insaputa”.
Il motivo e’ del tutto infondato in quanto, come gia’ innanzi evidenziato, la circostanza risulta essere stata valutata da entrambi i giudici del merito.
Il motivo stesso va, dunque, respinto.
4.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.
5.- Con il motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c. e articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
Parte ricorrente in via incidentale appare condividere, con la parte espositiva del motivo, la valutazione della Corte di Appello (che supera quanto ritenuto dal Tribunale di prima istanza di Trani) per la pretesa non ammissibilita’ della produzione documentale della completa trascrizione dell’atto citazione (e della questione della famosa mancanza della seconda pagina) finalizzata alla prova della anteriorita’ della trascrizione dell’atto di citazione.
Svolge tuttavia doglianza in ordine al disposto rigetto, ritenuto errato, della svolta domanda ex articolo 2932 c.c..
Cosi’ facendo il motivo non tiene in conto, in sostanza e nella sua stessa parte espositiva, la fondamentale ragione per cui quella domanda non veniva accolta.
Il rigetto di quanto richiesto ai sensi dell’articolo 2932 c.c. era insito nel valutato ed ostativo fatto, a superamento della questione di ammissibilita’ documentale, che per l’esecuzione in forma specifica del contratto sussisteva una non ovviabile e rimediabile mancanza di determinatezza dei beni oggetto del preliminare.
La corretta valutazione della Corte distrettuale faceva, in tal senso, leva sul costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha avuto modo di affermare il principio per cui “l’oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare puo’ essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex articolo 2932 c.c., caso nel quale occorre hi l’esatta individuazione dell’immobile, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; trattandosi di contratto per il quale e’ imposta la forma scritta, l’accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell’oggetto del preliminare contratto e’ riservato al giudice di merito ed e’ soggetto al sindacato di legittimita’ solo sotto il profilo della logicita’ e congruita’ della motivazione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 16 gennaio 2013, n. 952, nonche’, in precedenza e conformemente, Cass. n.ri 29849/2011, 7279/2006 e 11874/2002).
Il motivo e’, quindi, infondato e va respinto.
6.- Il ricorso incidentale, conseguentemente, va rigettato.
7.- Le spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza, vanno compensate.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera delle parti ricorrenti e di quelle controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto -rispettivamente – per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte e di quelle controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari – rispettivamente – a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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