Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23666.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d’appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” ex articolo 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d’appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore (o all’appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, essendo la corte territoriale incorsa in una “…omissione di pronuncia…” sul motivo di gravame con il quale era stata ritualmente denunziata l'”extrapetizione” in cui, a sua volta, era incorso il giudice di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).

Ordinanza|31 agosto 2021| n. 23666. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Vizio di omessa pronuncia su una domanda – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. – Omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda – Pronuncia di accoglimento o di rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12162 – 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale autenticata in data 12.1.2021 a ministero notar (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS), – (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
e
(OMISSIS), (in proprio e quale erede di (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2299/2015 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 4/6.11.2003 (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) – loro genitore, successivamente deceduto – nonche’ i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), condomini del condominio di (OMISSIS), citavano il condominio a comparire dinanzi al Tribunale di Roma.
Esponevano, tra l’altro, che l’edificio condominiale, costituito da piu’ livelli fuori terra senza ascensore, presentava molteplici ostacoli o impedimenti nei passaggi, qualificabili come “barriere architettoniche”; che l’impianto ascensore che il condominio intendeva installare, non consentiva in alcun modo il superamento delle esistenti “barriere architettoniche”.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi che l’unica soluzione tecnica idonea ai fini del superamento delle “barriere architettoniche” era costituita dalla realizzazione di una pedana per l’ingresso principale, dalla modifica del portone d’ingresso principale, dalla realizzazione di un servoscala rettilineo per la rampa di scale posta nell’androne e dalla realizzazione di un servoscala per ogni ulteriore rampa di scale.
Chiedevano altresi’ dichiararsi che unicamente mediante l’eliminazione delle “barriere architettoniche” sarebbe stato possibile far luogo, ai sensi della L. n. 13 del 1989, con le maggioranze in deroga a quelle codicistiche, all’effettuazione di innovazioni quali l’installazione dell’ascensore esterno.
2. Si costituiva il condominio di (OMISSIS).
Chiedeva previamente autorizzarsi la chiamata in causa dei condomini che si erano assunti in proprio l’onere dell’installazione dell’ascensore.
Instava per il rigetto delle avverse domande; in subordine, chiedeva dichiararsi i terzi chiamati tenuti a rispondere in proprio per tutti gli oneri correlati alla domanda attorea.
3. Si costituivano i condomini chiamati in causa.
Instavano, in adesione alle conclusioni formulate in via principale dal condominio, per il rigetto delle domande attoree; in via subordinata, per il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dal condominio.

 

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

4. Con sentenza n. 13708/2007 l’adito tribunale rigettava le domande esperite dagli attori e li condannava alle spese di lite nei confronti del condominio e nei confronti dei terzi chiamati.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello.
6. Resisteva il condominio di (OMISSIS).
Resistevano i condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
7. Con sentenza n. 2299/2015 la Corte di Roma rigettava il gravame.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il condominio di (OMISSIS), ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Del pari hanno depositato controricorso i condomini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
I condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese. Parimenti non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
9. La ricorrente ha depositato memoria.
Ha depositato memoria il condominio.
Hanno depositato memoria i condomini.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 277 e 342 c.p.c. e dell’articolo 1102 c.c.
Deduce che la corte d’appello, al pari del tribunale, per nulla ha esaminato l’iniziale domanda attorea, reiterata nelle premesse da 1 a 14 dell’atto di appello, con cui era stato chiesto accertarsi e dichiararsi che le soluzioni tecniche all’uopo prefigurate fossero le uniche idonee al superamento delle “barriere architettoniche”.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, erano ben specifici i motivi d’appello riguardanti l’omessa decisione sulla domanda degli attori.
11. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e meritevole di accoglimento.
12. Occorre dar atto, dapprima, che gli originari attori e dunque la ricorrente avevano con l’iniziale citazione testualmente chiesto: “A) dichiarare che l’unica soluzione tecnica idonea al rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle “barriere architettoniche” in relazione al fabbricato di cui e’ causa e’ la realizzazione della pedana per l’ingresso principale, la modifica del portone di detto ingresso, nonche’ servoscala rettilineo per la rampa di scale posta nell’androne e impianto di servoscala per ogni ulteriore rampa di scale; B) dichiarare infine che soltanto la eliminazione di tutte le predette barriere architettoniche rende applicabile la L. 9 gennaio 1989, n. 13 (…)” (cosi’ atto di citazione, pagg. 7 – 8).
Occorre dar atto, poi, che gli originari attori, appellanti, e dunque la ricorrente con l’atto di gravame avevano addotto che il primo dictum “parla d’altro e non della domanda attrice”, che giammai avevano chiesto “che si dichiarasse la illegittimita’ dell’installazione dell’ascensore”.

 

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

Ed, in effetti, col primo dictum, il tribunale aveva assunto che “l’iniziativa intrapresa dai chiamati in merito all’installazione dell’ascensore sulla facciata esterna dello stabile condominiale puo’ inquadrarsi nell’uso piu’ intenso della cosa comune (…) relativamente alle censure formulate dagli attori va evidenziato il difetto di interesse in capo agli stessi in quanto l’installazione dell’ascensore costituisce iniziativa curata dai chiamati in causa a proprie spese e priva quindi di ricadute economiche sugli attori (…) dunque l’iniziativa e’ legittima” (cfr. controricorso condominio, pag. 6; cfr. controricorso condomini, pag. 4; cfr. ricorso, pagg. 15 – 17).
Con la doglianza esperita con l’appello la ricorrente aveva quindi denunciato il difetto di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, propriamente un vizio di extrapetizione.
13. Dal canto suo, la corte di merito ha dapprima rilevato (cfr. pag. 6) che il primo giudice aveva respinto la domanda attorea per difetto di interesse degli attori a contrastare la decisione assunta da un gruppo di condomini di procedere, a loro spese, all’installazione di un ascensore.
Poi ha specificato che “sul rigetto della impugnativa relativa alla Delib. assembleare 17 giugno 2013 con la quale e’ stata disposta l’installazione dell’ascensore, si e’ formato il giudicato (in forza della sentenza (…) dep. il 28/8/06 (…)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
Indi ha ritenuto (cfr. pag. 6) che gli appellanti non avevano provveduto a sollevare specifiche censure avverso la ritenuta mancanza di interesse a contrastare la soluzione tecnica – ossia l’installazione dell’ascensore adottata, sicche’ i motivi di gravame, viepiu’ in considerazione della loro genericita’ (cfr. pag. 5), non si correlavano alla ratio decidendi dell’appellato dictum.
14. Nel solco della riferita scansione processuale – a fronte della quale sovviene il principio per cui, quando si assume che l’interpretazione della domanda abbia determinato un vizio riconducibile sub specie di difetto di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” nell’ambito dell'”error in procedendo”, la Corte di Cassazione ha il potere/dovere di procedere, appunto, all’esame e all’interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2017, n. 25259; Cass. 10.10.2014, n. 21421; Cass. sez. un. 22.5.2012, n. 8077) – la denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c. appieno si configura.
Difatti, indubbiamente, il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d’appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d’appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore (o all’appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass. 16.5.2012, n. 7653).

 

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

In tal guisa, indubbiamente, la Corte di Roma, alla stregua della motivazione fondante la decisione assunta nel caso di specie e dapprima riferita, in sostanza, merce’ l’argomento del tutto inconferente “della assoluta mancanza di specifici attacchi all’impianto motivazionale della sentenza” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5), e’ incorsa in una “omissione di pronuncia” sul motivo di gravame con cui si denunciava l'”extrapetizione” in cui, a sua volta, era incorso il primo giudice.
In tal guisa, ulteriormente, e’ fuor di dubbio che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, nessuna preclusione da giudicato “interno” si prospetta per “assenza di specifiche argomentazioni” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7).
15. Evidentemente, in questi termini, non puo’ essere condiviso il rilievo dei condomini controricorrenti secondo cui la Corte d’Appello di Roma “prendeva in esame tutte le domande formulate dalla ricorrente, respingendo (…) l’appello (…) con puntuali ed ineccepibili argomentazioni” (cosi’ controricorso condomini, pag. 8; cfr. memoria condomini, pag. 6).
Evidentemente, nei medesimi termini, contrariamente all’assunto del condominio controricorrente, nessuna valenza esplica nel caso di specie il giudicato correlato alla sentenza del Tribunale di Roma depositata il 28.8.2006, riguardante l’opposizione all’installazione dell’ascensore (cfr. controricorso condominio, pagg. 11, 15 e 16).
16. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 106 c.p.c., dell’articolo 1124 c.c. e degli articoli 68 e 69 disp. att. c.c.
Deduce che la chiamata in garanzia era inammissibile ed ha errato la corte distrettuale a rigettare il gravame nella parte in cui si era censurato il primo dictum in rapporto alla disposta chiamata in causa dei condomini.
Deduce che la controversia concerne l’accertamento dell’attitudine delle soluzioni tecniche prefigurate al superamento delle “barriere architettoniche” e non gia’ l’accertamento della legittimita’, giammai contestata, dell’installazione dell’ascensore.
17. Il secondo motivo di ricorso va respinto.
18. E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la chiamata del terzo disposta, ex articolo 106 c.p.c., ad istanza di parte e’ rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicche’ l’esercizio del relativo potere non puo’ formare oggetto d’impugnazione ne’, tanto meno, e’ sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimita’ (cfr. Cass. 19.1.2006, n. 984; Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15693).
19. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 112 e 277 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 106 c.p.c. e della L. n. 13 del 1989.

 

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

Deduce che ha errato la corte territoriale a ritenere che con la domanda volta all’accertamento dell’esclusiva idoneita’ dell’eliminazione delle “barriere architettoniche” ai fini dell’applicazione della L. n. 13 del 1989, esperita in prime cure (sub lettera 8) delle conclusioni di cui all’iniziale citazione) e ribadita in seconde cure (sub n. 3) delle conclusioni di cui alla citazione d’appello), si fosse opposta all’installazione dell’ascensore.
20. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., comma 1, e dell’articolo 100 c.p.c.
Deduce che ha errato la corte romana a ritenere che, con l’instaurazione del presente giudizio, si fosse opposta all’installazione dell’ascensore.
Deduce che invero oggetto della controversia e’ “l’accertamento della presenza di barriere architettoniche nel fabbricato condominiale e del modo in cui possono essere superate” (cosi ricorso, pag. 37).
21. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost. e degli articoli 99, 112, 113, 277, 348 bis, 348 ter e 358 c.p.c.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte capitolina, la domanda di accertamento volta al superamento delle “barriere architettoniche” non e’ mai stata proposta in precedenza.
22. I rilievi, che la delibazione del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli anzidetti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

 

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

23. Si e’ anticipato che la corte d’appello ha, dapprima, evidenziato che il tribunale aveva respinto la domanda attorea per difetto di interesse degli attori a contrastare la decisione assunta da un gruppo di condomini di procedere, a loro spese, all’installazione di un ascensore. Poi, ha soggiunto che gli appellanti non avevano censurato la ritenuta mancanza di interesse, sicche’ i motivi di gravame non si correlavano alla ratio decidendi del primo dictum.
24. Al di la’ del rilievo, debitamente espresso in sede di disamina del primo motivo, sulla cui scorta si e’ reputato che la corte di merito con i surriferiti inconferenti passaggi motivazionali ha di fatto omesso di pronunciarsi, e’ fuor di dubbio che le doglianze dai mezzi in disamina veicolate, quantunque ambiscano a dar ragione della reale ed effettiva portata e dell’iniziale domanda e del motivo di appello, non si correlano, in ogni caso, alla seppur inconferente ratio (“assoluta mancanza di specifici attacchi all’impianto motivazionale della sentenza”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 5) che, in parte qua, sorregge il secondo dictum.
25. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Deduce che ha errato la corte distrettuale, ai fini della liquidazione delle spese, a reputare la causa di valore indeterminabile.
Deduce che in dipendenza dell’illegittimita’ della chiamata in causa la corte territoriale avrebbe dovuto condannare il condominio alle spese nei confronti dei terzi chiamati.
26. Indiscutibilmente l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del sesto motivo.
27. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 2299/2015 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
28. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito nell’accoglimento del primo motivo il sesto motivo di ricorso; cassa – in relazione e nei limiti del motivo accolto – la sentenza n. 2299/2015 della Corte d’Appello di Roma e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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