Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 settembre 2019, n. 38753.
Massima estrapolata:
La qualifica di rifiuto ha un contenuto normativo ben specifico, posto che, secondo la previsione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 152 del 2006, deve intendersi per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi», per l’effetto ai fini di una puntuale contestazione non basta una generica indicazione del materiale (nella specie, indicato come «materiale ferroso», senza ulteriore specificazione), ma occorre fornirne gli elementi descrittivi in modo tale da consentire di ritenere, anche sulla base di una valutazione di mera accettabilità sociale, che il materiale abbia le caratteristiche per essere considerato un rifiuto (per l’effetto, la Corte ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione sulla natura di rifiuto del materiale trasportato, la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 256 del Dlgs n. 152 del 2006).
Sentenza 20 settembre 2019, n. 38753
Data udienza 7 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 75/2019 del Tribunale di Catanzaro del 21 gennaio 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito, altresi’, per i ricorrenti, l’avv. (OMISSIS), del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del foro di Catanzaro, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 21 gennaio 2019, ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, perche’, in concorso fra loro, trasportavano all’interno di un autocarro rifiuti costituiti da materiali ferrosi in assenza della prescritta autorizzazione.
Il predetto Tribunale ha, per l’effetto, condannato i due prevenuti alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, concesse ad entrambi le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, avendo, invece, rigettato la richiesta della applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., rilevato che il possesso dell’autocarro ed il trasporto non autorizzato del materiale in questione deponevano nel senso della non occasionalita’ della condotta, elemento questo ostativo alla applicazione della disposizione sopraindicata.
Hanno interposto impugnazione i due prevenuti, articolando tre motivi di ricorso.
Il primo di essi riguarda il vizio di motivazione, considerato che il Tribunale non ha assolutamente giustificato la attribuzione ai materiali trasportati della qualifica di rifiuto; di essi non ha, infatti, fornito alcuna descrizione ne’ in termini quantitativi ne’ in termini qualitativi.
Nel ricorso e’ stato, altresi’, precisato che non vi e’ alcun elemento a carico della (OMISSIS), che si trovava sul veicolo senza concorrere nel reato.
Con il secondo motivo di impugnazione e’ contestata la estraneita’ alla fattispecie dell’articolo 131-bis c.p., atteso che gli elementi per la non occasionalita’ del trasporto non sono riscontrabili ne’ lo sono quelli atti ad escludere la particolare tenuita’ del fatto commesso.
Infine e’ contestata la mancata concessione del beneficio della non menzione della sentenza di condanna, sebbene questa fosse stata sollecitata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio.
Osserva, infatti, il Collegio la fondatezza gia’ del primo motivo di impugnazione.
Infatti il Tribunale di Catanzaro ha attribuito, in assenza di qualsiasi motivazione, la qualifica di rifiuto agli oggetti che i due imputati stavano trasportando con l’autocarro di proprieta’ del (OMISSIS) al momento in cui questo fu fermato da agenti della Polizia stradale di Catanzaro, affermando, in termini assertivi e del tutto autoreferenziali, che sulla natura di tali oggetti, si tratta di materiale ferroso, non sussisteva dubbio alcuno.
Cio’ posto, rileva il Collegio che, tenuto conto che la quantita’ e la qualita’ di tale materiale non risulta neppure essere stata descritta nel capo di imputazione contestato ai due prevenuti e che la qualifica di rifiuto ha un contenuto normativo ben specifico, posto che, secondo la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), deve intendersi per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, sarebbe stato onere del Tribunale, considerata anche la non puntuale indicazione contenuta nel capo di imputazione, fornire degli elementi descrittivi del “materiale ferroso” trasportato dai ricorrenti, tale da far ritenere, anche sulla base di una valutazione di mera accettabilita’ sociale, che il materiale in questione avesse le caratteristiche per essere considerato un rifiuto, posto che, evidentemente, tale qualifica non puo’ essere inferita sulla sola base della assolutamente generica indicazione che si trattava di “materiale ferroso”.
Viziata e’, altresi’, la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha escluso la possibilita’ di ritenere la particolare tenuita’ del fatto sulla base della ritenuta non occasionalita’ del trasporto.
Infatti, deve rilevarsi che il reato contestato agli imputati e’, come anche il Tribunale calabrese ha ritenuto, un reato istantaneo e non abituale, il quale si realizza anche in caso di una sola condotta incriminatrice (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8979), laddove la stessa sia indice di una certa organizzazione nello svolgimento di tale attivita’, organizzazione che puo’ essere desunta sulla base di taluni indici rivelatori quali la provenienza del rifiuto da una attivita’ imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneita’ dei rifiuti gestiti, la loro quantita’, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attivita’ preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 luglio 20127, n. 36819).
Fare riferimento alla non occasionalita’ della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuita’ del fatto, in una ipotesi in cui ai prevenuti e’ stata contestata un solo episodio di trasporto, appare, pertanto, manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioe’ la assoluta occasionalita’ del trasporto, o comporterebbe la assenza di rilevanza penale della condotta, che e’ cosa evidentemente diversa dalla particolare tenuita’ del fatto (al riguardo si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 febbraio 2016, n. 5254, ove e’ chiarito che il fatto privo di offensivita’ e’ penalmente neutro, mentre l’articolo 131-bis c.p. si applica alle ipotesi in cui la, pur presente, offensivita’ e’ talmente esigua da ritenersi irrilevante ai fini della punibilita’), ovvero sarebbe riferibile a condotte estranee al reato contestato, sicche’ non sarebbe giustificata la loro valutazione ai fini della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p..
Infatti allorche’ il legislatore ha inteso escludere dal fuoco di tale disposizione il “comportamento abituale” ha, altresi’, chiarito che, eccettuate le ipotesi relative ad individui gia’ dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, evidentemente estranea alla presente fattispecie, deve intendersi per abituale il comportamento di chi abbia commesso piu’ reati della stessa indole, sebbene ciascuno di particolare tenuita’, ovvero abbia commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate o abituali.
In tali ipotesi l’oggetto della previsione normativa deve intendersi riferito alle condotte di cui alla contestazione di volta in volta elevata nei confronti dell’imputato e non ad altre, eventualmente pregresse, condotte non ricadenti nell’ambito materiale del fatto contestato.
Nel caso di specie, invece, il Tribunale catanzarese ha ritenuto ostative alla qualificazione del fatto in termini di particolare tenuita’ condotte che, per essere estranee alla contestazione, non possono costituire elemento di valutazione al fine di cui sopra.
Fondato e’, infine, anche il terzo motivo di impugnazione, posto che, pur avendo i ricorrenti, secondo quanto indicato nella stessa sentenza impugnata, formulato le proprie conclusioni subordinate chiedendo la concessione dei “benefici di legge”, intendendosi logicamente per essi, secondo un inveterato stilum fori, la sospensione condizionale della pena e la sua non menzione, il Tribunale ha provveduto, peraltro in senso favorevole ai due condannati, solo sulla prima questione, nulla decidendo sulla seconda.
Evidente e’, pertanto, l’omessa motivazione sulla relativa richiesta e, quindi, la illegittimita’ della sentenza sul punto.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro che, in diversa composizione personale, riesaminera’ la fondatezza o meno della imputazione contestata ai due ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply