La pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 10 aprile 2020, n. 11992.

E’ legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).

Sentenza 10 aprile 2020, n. 11992

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Rapina – Furto – Concorso di persone – Condanna – Circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti – Sospensione condizionale della pena – Presupposti – Articoli 61 e 175 cp – Determinazione della pena – Parametri – Articoli 132 e 133 cp – Criteri – Articolo 54 cp – Scriminante – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. in (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 1579/2018, in data 05/10/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale DALL’OLIO Marco che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado e quantificate in complessivi Euro 3.420,00.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05/10/2018, la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Messina in data 06/12/2017, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata e riconosciuta aggravante, rideterminava la pena nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo A) e furto aggravato in concorso (capo B) nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro cinquecento di multa, con la sospensione condizionale e la conferma nel resto.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., per lamentare:
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 628 c.p., commi 2 e 3 e articolo 54 c.p.; mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (primo motivo);
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 7 e articolo 61 c.p., n. 2; mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (secondo motivo);
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 628 c.p., commi 2 e 3; mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (terzo motivo);
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 539 c.p.p.; mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (quarto motivo);
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 132, 133 e 175 c.p.; mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (quinto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura l’omesso riconoscimento della scriminante di cui all’articolo 54 c.p., in quanto l’azione del ricorrente e’ stata spinta dall’unica necessita’ impellente di procurarsi del cibo, non avendo lo stesso la possibilita’ di ricorrere ad altre forme di assistenza.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come non possano in alcun modo ravvisarsi, in relazione al delitto di rapina, gli elementi caratterizzanti la fattispecie, in quanto il ricorrente, dopo la consegna delle pizze da parte del fattorino, si e’ limitato a spingerlo “per paura di essere inseguito” ed a scappare non avendo i soldi per poter pagare il cibo ricevuto, in totale assenza, pertanto, di atti di violenza. A cio’ si aggiunga che la presunta persona offesa non ha mai fornito alcuni prova degli asseriti danni subiti in conseguenza dell’ipotizzata aggressione. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto attiene al reato di furto, non rinvenendosi agli atti alcuna prova relativa all’addebitabilita’ del fatto al ricorrente.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la subordinata richiesta difensiva di procedere alla riqualificazione del reato di rapina di cui al capo A) in quello di furto, apparendo innegabile che il fatto contestato sia stato commesso su cose di tenue valore (quattro pizze e quattro lattine di coca cola) e con il solo scopo di provvedere ad un “grave ed urgente bisogno”, quale l’esigenza di sfamarsi. Del pari, non accolta e nemmeno esaminata e’ stata l’ulteriore richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella figura del furto con strappo, in presenza di un’ipotizzata violenza che e’ stata immediatamente rivolta verso la cosa e solo indirettamente verso la persona che la deteneva.
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura l’errore in cui e’ incorsa la Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di dover confermare la pronuncia di primo grado che aveva condannato il (OMISSIS) al pagamento dei danni in favore della costituita parte civile con assegnazione anche di una provvisionale. Invero, quest’ultima non ha fornito alcuna prova degli asseriti danni subiti in seguito all’ipotizzata aggressione, non essendovi agli atti alcun certificato medico o prescrizione.
2.5. In relazione al quinto motivo, si censura l’eccessivita’ della pena irrogata che non ha tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato (oltre che della ricorrenza della succitata esimente, dell’assenza di danni in capo alla vittima e dell’esiguita’ del fatto) e ha omesso di spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilita’ della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Nel ricorso viene innanzitutto dedotto, con riferimento a tutti i motivi proposti, il vizio di motivazione.
2.1. Come e’ noto, la rilevabilita’ del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:
a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non puo’ rientrare fra i compiti del giudice della legittimita’ la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c);
b) per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto – sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perche’ in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non e’ ammissibile nel giudizio di legittimita’: di qui discende, inoltre, che e’ onere della parte indicare il punto della decisione che e’ connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorieta’ della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, si’ che l’accoglimento dell’una esclude l’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);
c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), puo’ altresi’ emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, e’ onere della parte procedere alla allegazione dell’atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071);
d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialita’, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico – argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965);
e) il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorieta’ o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., ovvero all’invalidita’ o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’articolo 192 c.p.p., riguardanti l’attendibilita’ dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ma soltanto nei limiti indicati dalla lettera e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).
2.3. Parimenti, non e’ denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non e’ legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.4. Va ancora osservato che non puo’ formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni, salvo il controllo di congruita’ e logicita’ della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova e’ devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilita’ degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimita’ della Corte Suprema.
2.5. Va inoltre richiamato il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non e’ consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma e’ necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguita’ di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).
2.6. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificita’, e quindi di inammissibilita’, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza – in tutti i motivi proposti – di censure assolutamente prive di specificita’ in tutte le loro articolazioni (quasi sempre si reiterano censure gia’ dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), spesso del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate.
3. Manifestamente infondato e’ il primo motivo.
Come gia’ riconosciuto in primo grado e ribadito in appello, non vi sono elementi per poter sostenere nella fattispecie la ricorrenza dell’esimente dello stato di necessita’ con riferimento ad una situazione di asserita indigenza, facendo difetto sia l’elemento dell’attualita’ che quello dell’inevitabilita’ del pericolo.
La giurisprudenza, al riguardo, e’ assolutamente univoca nel ritenere che l’esimente dello stato di necessita’ postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non puo’ quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (cfr., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888; Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio e altro, Rv. 264560; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014; Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cisse’, Rv. 234529): conclusione tanto piu’ giustificata allorquando, come nella fattispecie, si ritiene di dover fronteggiare un bisogno economico ponendo in essere condotte di aggressione fisica ai danni di terze persone.
4. Manifestamente infondati, oltre che aspecifici, sono sia il secondo che il terzo che il quarto motivo, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti.
4.1. Nessun dubbio ricorre sulla ricorrenza e sulla attribuibilita’ al (OMISSIS) di entrambi i reati in contestazione.
Invero, la descrizione delle circostanze del fatto effettuata dalla persona offesa, (OMISSIS), e’ stata chiara e del tutto verosimile a comprova di un’azione che si e’ rivolta in primis in danno diretto di quest’ultimo a cui – dicono i giudici di secondo grado – “fu sferrato un violento calco all’addome proprio da parte dell’odierno appellante (ndr., (OMISSIS)) al solo fine di assicurarsi il possesso del cibo senza pagare.
Per maggiore precisione, va evidenziato quanto riportato nella sentenza di primo grado che, sulla dinamica dei fatti, riconosce come il (OMISSIS)”… veniva dapprima avvicinato dal (OMISSIS), che scendeva dalla vettura per accertarsi se si trattasse dell’arrivo dell’ordinazione (ndr., alimentare) effettuata, e subito dopo accerchiato dagli altri tre. Si avvicinava dapprima la persona… (successivamente) identificata per (OMISSIS) e, poi, gli altri due,… identificati in (OMISSIS)… e in (OMISSIS). Mentre costoro fingevano di cercare il denaro nelle tasche, (OMISSIS) lo aggrediva con calci e si impossessava del cibo senza pagare. Dopo un breve inseguimento della vittima nell’evidente intento di impedirgli di chiamare aiuto, i quattro si davano alla fuga a bordo della autovettura dalla quale erano scesi… Analogamente integrato e’ il delitto di furto aggravato di due targhe… asportate dalla vettura di (OMISSIS), parcheggiata sul viale (OMISSIS), che non puo’ essere addebitato al solo (OMISSIS), che se ne e’ attribuito l’esecuzione materiale, posto che le targhe erano funzionali al rientro nel proprio Paese da parte di tutto il quartetto, evitando controlli a proprio carico…”.
Peraltro, quand’anche fosse vero – come si assume da parte del ricorrente – che il (OMISSIS) sia stato “solo” spintonato, nondimeno il reato di rapina si riterrebbe comunque integrato attesa la finalizzazione di detta condotta (cfr., Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Fadda Mereu, Rv. 255199, secondo cui la violenza necessaria per l’integrazione dell’elemento materiale della rapina puo’ consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l’impossessamento della cosa).
4.2. Del tutto irrilevante e’, infine, la censura dell’assenza di prova di danni fisici in capo alla vittima atteso che, da un lato, il reato de quo e’ produttivo di danni non solo materiali ma anche morali e, dall’altro, come riconosciuto dai giudici di merito, l’assenza di certificati medici potrebbe rilevare semmai solo per la configurabilita’ di un altro reato, peraltro non contestato, ossia quello di lesioni personali.
5. Manifestamente infondato e’ il quinto motivo.
Al riguardo va premesso che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, l’indicazione in motivazione – con riferimento alla determinazione dell’entita’ della pena – degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E’ quindi sufficiente, in considerazione dell’entita’ della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’articolo 133 c.p., unicamente alla capacita’ a delinquere dell’imputato e alla gravita’ dei fatti per le particolari modalita’ di commissione. Allorche’ la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’articolo 125 c.p.p., comma 3, deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruita’ della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’articolo 133 c.p. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che in tal caso l’obbligo di motivazione del giudice si attenua ed e’ sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
5.1. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come i giudici di merito, pur tenendo conto delle ammissioni rese, dell’incensuratezza del reo e del non elevato valore dei beni appresi, circostanze che hanno indotto ad un ridimensionamento della pena, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale, non si potesse applicare al (OMISSIS) una pena inferiore a quella di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 500 di multa, avuto riguardo alla specifica gravita’ delle condotte, allo sprezzante atteggiamento prevaricatore nei confronti di un modesto lavoratore, picchiato dal (OMISSIS) ed intimidito dall’inseguimento dello stesso (OMISSIS) e di ben altri tre soggetti, e alla circostanza che “… pur avendo consumato la sera precedente la prima rapina, l’imputato si apprestava ad effettuarne una seconda unitamente ai correi, ritenendo di aver individuato una facile forma di approvvigionamento grazie al servizio a domicilio, il che ne dimostra la pervicacia e non indifferente capacita’ aggressiva. Del pari rilevante sotto il medesimo profilo e’ la cospicua presenza a bordo del veicolo sul quale viaggiava di armi bianche e strumenti atti ad offendere, che ne sottolineano la specifica attitudine violenta dimostrata dalla pronta disponibilita’ di strumenti chiaramente tenuti pronti per l’uso…”: trattasi di motivazione del tutto congrua che ha operato corretto riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p. e con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.
5.2. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento alla censura di omesso riconoscimento dei doppi benefici di legge.
Premessa l’eccentricita’ della richiesta con riferimento alla sospensione condizionale (beneficio gia’ riconosciuto con la sentenza di secondo grado), evidenzia il Collegio come il diniego della non menzione – la cui richiesta difensiva, peraltro, risulta essere stata genericamente avanzata, perche’ non accompagnata dalla specifica indicazione degli elementi di fatto a sostegno della invocata meritevolezza – sia assistita da (consentita) motivazione implicita, avuto riguardo alla valutata gravita’ della condotta (sulla ritualita’ della motivazione implicita del diniego del beneficio della non menzione, v. Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller, Rv. 275748, in fattispecie di diniego del beneficio pur in presenza di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche “bilanciate” dalla riconosciuta recidiva, essendo la relativa statuizione collegata alla valutazione degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p.).
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “E’ legittimo il diniego implicito di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale allorquando, pur in presenza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mitigazione della stessa in grado di appello e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, quali conseguenze delle ammissioni rese, dell’incensuratezza e del non elevato valore dei beni oggetto del delitto di rapina, il giudice, al di la’ dell’eventuale genericita’ della richiesta difensiva, ritenga che il reo non possa usufruire di ulteriori benefici tenuto conto della gravita’ delle condotte e di ogni altro elemento di valutazione di cui all’articolo 133 c.p.”.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila. Il ricorrente viene altresi’ condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 1.755,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonche’ alla rifusione delle spese della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 1.755,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore cons. PELLEGRINO Andrea, e’ sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento alla firma dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1 lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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