Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4234.
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4234. La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata
Data udienza 19 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Procura speciale – Assenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31731/2020 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 790/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal consigliere Dr. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO IN FATTO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per responsabilita’ sanitaria. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore del (OMISSIS) della somma a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 472.797,90, a titolo di lucro cessante pari ad Euro 421.972,22, nonche’ Euro 2.393,43 per spese mediche, ed in favore della (OMISSIS) al pagamento della somma a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 46.497,60 ed Euro 2.700,00 per spese mediche. Avverso detta sentenza propose appello la societa’ convenuta. Con sentenza di data 24 marzo 2020 la Corte d’appello di Milano rigetto’ l’appello.
Premesso che il (OMISSIS) era stato trasportato in codice verde alle ore 12.10 del giorno (OMISSIS) presso il pronto soccorso dell’ospedale (OMISSIS) appartenente al gruppo della societa’ appellante e che, dopo che alle ore 16:09 si era allontanato dal predetto ospedale, gli era stata diagnosticata nello stesso giorno presso altro nosocomio lesione emorragica cerebrale con conseguenti interventi chirurgici, osservo’ la corte territoriale che, alla luce della CTU, era indubbio che i sanitari del primo nosocomio avessero omesso di porre in essere le condotte necessarie al fine di individuare tempestivamente l’aneurisma cerebrale il quale, se fosse stato trattato con tempestivita’, non avrebbe avuto gli esiti devastanti raggiunti nelle ore successive e avrebbe determinato un danno biologico inferiore a quello poi verificatosi pari all’80% di invalidita’. Aggiunse che lo stato depressivo ed il disturbo dell’adattamento insorti nella (OMISSIS) erano da ricondurre ai danni riportati dal marito. Osservo’ ancora, circa il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella misura del 10% per essersi allontanato spontaneamente dal pronto soccorso, che non era possibile riconoscere un concorso paritario per la disparita’ di informazioni e competenze fra il paziente ed il personale sanitario, il quale, contrariamente alle regole dell’arte, aveva accettato il paziente in codice verde, ritardando l’intervento nEurochirurgico sull’aneurisma in atto e senza provvedere alle rilevazioni circa l’evoluzione della sintomatologia.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la sentenza si limita a recepire acriticamente le conclusioni della CTU senza esaminare i motivi di appello.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 1223 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il nesso causale fra la condotta dei sanitari e i danni patiti era stato interrotto dai due successivi interventi chirurgici cui il (OMISSIS) era stato sottoposto e che non vi era prova del fatto che l’anticipazione dell’intervento chirurgico avrebbe modificato l’esito, essendo sul punto scorrette e lacunose le conclusioni di CTU.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2055 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che non doveva essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 1227, comma 2, alcun risarcimento al (OMISSIS) avendo costui adottato il comportamento, contrario alla diligenza ordinaria, di abbandonare il pronto soccorso.
Il ricorso e’ inammissibile. La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed e’ valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilita’ dell’attivita’ svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (da ultimo Cass. n. 17901 del 2020). Come eccepito dalla parte controricorrente, a fronte della sentenza depositata in data 24 marzo 2020, la procura, in forma di procura generale alle liti, e’ stata rilasciata con scrittura privata autenticata in data 25 luglio 2019 e congiunta all’odierno ricorso. La certificazione notariale della data della procura attesta la sua antecedenza cronologica rispetto alla sentenza impugnata. Alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022, dalla procura risulta in modo assolutamente evidente la sua non riferibilita’ al giudizio di cassazione. Non esiste dunque, alla stregua degli atti processuali, una procura speciale che sia stata rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata.
Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “non e’ riferibile al giudizio di cassazione la procura rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata che rechi una data antecedente a quella della sentenza impugnata”.
All’inesistenza della procura speciale consegue che l’attivita’ processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilita’ del legale, il quale deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza.
Sussistono inoltre nei confronti del difensore le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’avv. (OMISSIS) al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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