La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4321.

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4321

Data udienza 18 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Custodia cautelare in carcere – Turbativa d’asta – Aggravante dell’agevolazione mafiosa – Gravi indizi di colpevolezza – Dichiarazioni di collaboratori di giustizia – Convergenza – Sussistenza di riscontri esterni – Doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare – Attualità e concretezza del pericolo – Difetto di prova contraria – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/06/2020 del Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tassone Kate, che, nel rinviare alle richieste scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15/06/2020 il Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 4, 26, 28, 38 e 44, nonche’ in relazione all’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p. contestata con riferimento ad altre imputazioni, ha riqualificato i fatti di cui ai capi 34 e 35 ai sensi degli articoli 56 e 353 c.p., ed ha confermato nel resto la misura cautelare applicata.
1.1. Il procedimento, denominato “(OMISSIS)”, ha ad oggetto plurimi reati contro la P.A. e la fede pubblica, commessi da imprenditori, talora in concorso con pubblici ufficiali compiacenti, protagonisti di un sistema illecito nell’aggiudicazione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di Gioia Tauro, ed e’ collegato ad un piu’ ampio procedimento, denominato “(OMISSIS)”, nell’ambito del quale furono emesse numerose ordinanze cautelari, personali e reali, nel gennaio del 2017.
1.2. Il procedimento “(OMISSIS)” aveva ad oggetto le attivita’ dei componenti della famiglia (OMISSIS), imprenditori nel settore edile, ritenuti “imprenditori di riferimento della cosca (OMISSIS) nel settore dei lavori pubblici edilizio/urbanistici”; in tale contesto, venivano contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, una pluralita’ di reati di turbativa d’asta, ed il reato di associazione per delinquere finalizzata alle turbative d’asta, aggravato dalla finalita’ di agevolazione della cosca (OMISSIS).
Le turbative erano preordinate sia alla acquisizione degli appalti “truccando” le gare, sia a rendere possibile l’acquisizione delle commesse da parte dei (OMISSIS), che non potevano apparire quali appaltatori, in quanto coinvolti in procedimenti penali analoghi; a tal fine erano stati creati “cartelli di imprese”, che presentavano offerte coordinate, in modo da consentire il pilotaggio delle aggiudicazioni, con l’intesa che poi le imprese formalmente aggiudicatarie non avrebbero svolto i lavori, riservati ai (OMISSIS), che si avvalevano di (OMISSIS); costui veniva indicato dalle imprese aggiudicatrici procuratore speciale, e alle imprese che facevano da schermo era riconosciuta una percentuale sul valore dell’appalto (dal 2,5 al 5%).
1.3. Nel procedimento “(OMISSIS)” sono state contestate le condotte “a valle” delle turbative d’asta contestate nel procedimento “(OMISSIS)”, dirette ad accaparrarsi indebite erogazioni pubbliche (in particolare, i fondi Europei per i PISU), per l’esecuzione di appalti indetti dai comuni di Gioia Tauro e Rosarno.
Inoltre, dal contenuto dell’hard-disk di (OMISSIS) sono emerse ulteriori condotte di turbative di gara, con la finalita’ di agevolare la cosca (OMISSIS), di cui il gruppo (OMISSIS) costituisce espressione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo dodici motivi, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo viene dedotta la nullita’ dell’ordinanza genetica del Gip per violazione dell’articolo 292 c.p.p.: lamenta, al riguardo, che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione proposta in merito all’assenza di una valutazione autonoma del Gip rispetto alla richiesta cautelare del PM; a fronte di una richiesta di 1206 pagine, il Gip ha emesso una ordinanza di 112 pagine, di cui 63 dedicate ai soli capi di imputazione, 13 alle statuizioni finali, e solo 36 di motivazione effettiva; tanto premesso, sarebbe mancata la specificazione delle condotte dei singoli indagati, ed il vaglio critico degli elementi di prova, anche delle consulenze tecniche. Nel richiamare giurisprudenza di legittimita’ pertinente, sostiene che l’ordinanza genetica contenesse solo un generico riferimento a tangenti conferite da cosche, senza specificare dove fossero state elargite, da quale degli indagati e a chi, quale entita’ abbiano avuto.
Sotto altro profilo, lamenta l’insufficienza della motivazione ed il travisamento della prova, non avendo fornito risposta ai rilievi difensivi, ed avendo utilizzato le propalazioni dei collaboratori come riscontro, benche’ nel procedimento (OMISSIS) non siano stati ancora escussi, e, in sede cautelare, sia stata esclusa la gravita’ indiziaria dell’articolo 416 bis c.p..
2.2. Con un secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 297 c.p.p..
Le imputazioni da 2 a 29 riguardano gli appalti di Gioia Tauro rientranti nei fondi PISU, per i quali (OMISSIS) e’ stato gia’ sottoposto a misura cautelare nell’ambito del procedimento (OMISSIS), dal 13.2.2017 e fino al 18.1.2018; in quel procedimento le condotte erano contestate dall’agosto 2011 con contestazione aperta. Le condotte oggetto dei titoli cautelari nel procedimento in esame sono antecedenti rispetto all’esecuzione della misura emessa nel procedimento (OMISSIS), il materiale investigativo e’ comune, i lavori edili sono gli stessi, e vi e’ una parziale identita’ soggettiva degli indagati. Pertanto, il termine di fase deve farsi decorrere dal gennaio 2017, ed e’ interamente elasso.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ in tema di retrodatazione dei termini, sostiene il ricorrente che le vicende comprese fino al capo 29 fossero gia’ tutte perfettamente note nel procedimento (OMISSIS).
Quanto alla desumibilita’ dagli atti, nel richiamare il principio secondo cui “in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilita’ della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti,
ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi “recepito”, risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale” (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839), sostiene il ricorrente che i delitti dal capo 1 al 29 fossero gia’ emersi nella prima indagine conclusa nel gennaio 2017, quando (OMISSIS) fu arrestato, e che l’ufficio di Procura avesse gia’ la disponibilita’ di tutto il materiale indiziario; lo stesso incarico di consulenza al Dott. (OMISSIS) e’ stato conferito nel luglio 2017.
2.3. Con un terzo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’articolo 416 bis.l c.p..
Premesso che il Tribunale del riesame ha escluso l’aggravante in relazione a diverse ipotesi di reato, il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2020 sulla natura soggettiva dell’aggravante dell’agevolazione dell’attivita’ mafiosa e sulla differenza rispetto al concorso esterno in associazione mafiosa, per affermare che “la singolare condotta del (OMISSIS) (…) ben poteva riferirsi ad una triplicita’ di figure di reato sotto il profilo indiziario”, ma che il Tribunale non ha affrontato il quesito principale: “la stabile e duratura messa a disposizione giammai del singolo, ma dell’intera associazione di riferimento e la proposizione concreta circa la realizzazione dei fini associativi”.
Altri erano i profili meritevoli di approfondimento: o il gruppo (OMISSIS) e’ parte del clan (OMISSIS) o ha pagato ad esso la tangente.
I collaboratori di giustizia non hanno mai parlato di (OMISSIS), perche’ non lo conoscono, ed egli risulta avere sporto numerose denunce per i danneggiamenti subiti durante i lavori, ed ha dovuto incaricare una societa’ di sicurezza.
Lamenta vizi di motivazione in merito ai richiami dell’ordinanza del GIP sui contenuti delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori, richiamando nuovamente la giurisprudenza in tema di valutazione autonoma del compendio indiziario. Sostiene che, essendo necessario che l’agevolazione dell’associazione costituisca l’obiettivo diretto della condotta, sono irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta; l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i concetti di dolo diretto e specifico, essendo chiaro che (OMISSIS) ha agito solo per tornaconto personale e giammai per favorire alcuna cosca, in assenza peraltro di prova di passaggi di denaro o di cointeressenze con la cosca (OMISSIS).
Nell’ambito di diffusi richiami giurisprudenziali, sostiene che (OMISSIS) non abbia conseguito vantaggi per la consorteria, che le dichiarazioni dei due collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) siano prive di riscontri concreti e individualizzanti, oltre che de relato, che (OMISSIS) sia in realta’ una vittima, come desumibile dai molteplici atti vandalici subiti durante i lavori e dalla necessita’ di incaricare una societa’ di vigilanza per la protezione dei cantieri, e che, nel corso del lungo monitoraggio, non siano emersi contatti con esponenti della cosca (OMISSIS).
Lamenta, poi, il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) concernenti i lavori presso il fiume (OMISSIS) nel 2011, i pretesi rapporti con (OMISSIS), con i sodali della cosca (OMISSIS) in carcere, le vicende con tale (OMISSIS) (incensurato e poi assolto anche dall’accusa), la vicinanza alla cosca (OMISSIS), gli esiti favorevoli in alcuni procedimenti penali, la vicenda (OMISSIS), le attivita’ svolte a (OMISSIS), i rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS).
Sostiene che non vi sia prova della tassa ambientale, senza indicazione di quando, da chi e a chi fu consegnata, e che (OMISSIS) non abbia assunto il ruolo dell’imprenditore colluso, ma dell’imprenditore vittima.
2.4. Con riferimento ai diversi reati-fine contestati, lamenta che le singole condotte non vengano mai specificate, e che non emerga il ruolo assunto dal ricorrente.
In particolare, con il quarto motivo deduce violazione di legge e omessa e illogica motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli articoli 356, 476, 479, 323 e 640 bis c.p. oggetto di contestazione ai capi da n. 2 al n. 6.
Il ricorrente sollecita una rivisitazione della ricostruzione effettuata quanto ai profili tecnici e di fatto – dal CT del Pubblico Ministero, ing. (OMISSIS), in ordine all’esecuzione dei lavori aggiudicati alla societa’ Cittadini.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., articoli 356, 323 e 640 bis c.p., sostenendo che le due intercettazioni – la prima tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – non provano l’interesse dell’indagato, che aveva eseguito lavori a cottimo per la (OMISSIS), e attendeva il pagamento; la seconda intercettazione, del 8.7.2013, e’ successiva alla revoca della procura speciale al (OMISSIS) e precedente all’esecuzione dei lavori.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p. e agli articoli 356, 476, 479, 6, 76, 479 e 640 bis c.p. contestati ai capi 10, 11), 12), 14), sostenendo che la (OMISSIS) aveva revocato la procura speciale al (OMISSIS), e che la motivazione sarebbe illogica.
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione agli articoli 356, 323 e 640 bis c.p. in relazione ai reati contestati ai capi 15), 16), 17), affermando errori di calcolo del CT nella determinazione della base d’asta.
2.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articoli 356, 323, 604 bis c.p. in relazione ai reati di cui ai capi da 18) a 20), ribadendo che dall’agosto 2014 (OMISSIS) non era piu’ procuratore della Cittadini, e che, se e’ vero che la busta della Cittadini fu presentata da (OMISSIS) il 12.7.2012, cio’ non riguarda la futura esecuzione dei lavori, iniziati nell’ottobre 2015.
2.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., e articolo 323 c.p. contestato al capo 27), sul rilievo che dal flusso telematico richiamato dal Tribunale non si evinca che si stia parlando di quell’appalto, e che al ricorrente era stata revocata la procura.
2.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articolo 353 c.p., contestati ai capi da 30) a 44).
(OMISSIS) non ha partecipato alle gare per gli appalti, se non per essere escluso, e comunque il reato di turbata liberta’ degli incanti, sebbene sia un illecito di pericolo, deve ritenersi integrato solo quando gli accordi collusivi siano idonei ad influenzare l’andamento della gara.
Non risulta accertata la reale capacita’ delle condotte del (OMISSIS) ad alterare le gare, e quanto rinvenuto nell’hard disk concerne meri calcoli di probabilita’.
Poiche’ le gare si svolgevano con il metodo del taglio delle ali, un’offerta poteva essere ininfluente per il risultato finale; inoltre, si sarebbe dovuto approfondire se l’impresa aggiudicataria sarebbe stata diversa e se vi sia stato un effettivo turbamento dell’incanto.
2.11. Con l’undicesimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 512 c.p. contestato al capo 45), sostenendo che dal tenore dell’intercettazione del 25.9.2014 non si evince che (OMISSIS) e (OMISSIS) parlassero dei documenti della (OMISSIS) da far recapitare a (OMISSIS), e che non sia sufficiente la presenza dell’impresa nell’hard disk di (OMISSIS).
2.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione all’articolo 275 c.p.p., comma 3, con riferimento alla assenza di attualita’ delle esigenze cautelari.
(OMISSIS) e’ sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. nel diverso procedimento (OMISSIS), dopo 28 mesi di “cattivita’ inframuraria”, ed i fatti contestati sono precedenti alla stessa misura; il decorso del tempo rileva ai fini dell’attenuazione o dell’elisione delle esigenze cautelari, anche per superare la presunzione relativa di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, essendo indicativo dell’avvenuta rescissione del vincolo associativo.
Le ditte riconducibili al (OMISSIS) sono da tempo in sequestro, egli ha gia’ sofferto la custodia in carcere, e non ha alcuna possibilita’ di reiterare le condotte contestate, anche perche’ tutti i coimputati sono dal 2017 nelle medesime condizioni, e, a distanza di quattro anni dall’esecuzione della prima misura, non ha posto in essere alcuna condotta delittuosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile sotto molteplici profili, in parte perche’ i motivi proposti sono manifestamente infondati, in parte perche’ sono declinati interamente in fatto, in parte perche’ del tutto generici, soprattutto per l’omesso concreto confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, oltre che, talvolta, oscuri nella loro portata logico-argomentativa.
2. Il primo motivo, con cui si lamenta l’assenza di una autonoma valutazione del Gip rispetto alla richiesta cautelare, e’ manifestamente infondato, oltre che generico.
La doglianza, con cui si deduce una violazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c bis), innanzitutto non considera che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullita’, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito e’ previsto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2 con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (ex multis, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex articolo 292 c.p.p., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Il ricorso omette altresi’ di confrontarsi con il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullita’ dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001): nella fattispecie, il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificita’, con le puntuali argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che ha escluso il vizio denunciato sulla base di una motivazione completa e congruente con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ne’ assolve all’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la pretesa omessa valutazione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse.
Va, in ogni caso, censurata la manifesta infondatezza della doglianza.
Al riguardo, va evidenziato che, concernendo l’adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, l’introduzione, nell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c bis), del requisito dell’autonoma valutazione deve essere inteso non gia’ quale mero attributo “estetico”, o “stilistico”, trattandosi di profilo estraneo alla celebre ragion pratica, bensi’ in senso epistemologico: l’autonoma valutazione, in altri termini, deve consistere in una autonoma decisione, essendo il provvedimento giurisdizionale un atto d’autorita’, non gia’ un atto di scienza (come, ad es., un’opera letteraria).
Tuttavia, l’autonomia della valutazione, e quindi della decisione, non puo’ ritenersi compromessa dalla riproduzione, piu’ o meno fedele, del provvedimento gravato (o, in primo grado, della richiesta del P.M.), in quanto cio’ che rileva ai fini dell’integrita’ dell’autonomia del giudice e’ la conoscenza degli atti del procedimento e la volonta’ che sostiene il giudizio.
In altri termini, prescindendo dai profili “estetici”, o anche “etici”, della decisione, irrilevanti ai fini della produzione degli effetti giuridici e della legittimita’ dell’atto, sotto il profilo epistemologico il provvedimento che riproduca, piu’ o meno fedelmente, o comunque richiami, quello oggetto di gravame (ma il discorso e’ analogo anche per altri atti) assume una propria oggettiva consistenza, e, in assenza di affidabili criteri di classificazione del pensiero autonomo, non puo’ ritenersi per cio’ solo indiziante una valutazione, e quindi una decisione, priva di autonomia, o, come pure si e’ detto, una cessione di imparzialita’.
A prescindere dai casi in cui la c.d. motivazione “per incorporazione” riproduca refusi, stilemi o improprieta’ terminologiche proprie del provvedimento oggetto di gravame, che indiziano un controllo superficiale da parte dell’organo giudicante, ed una valutazione non sufficientemente “meditata”, o comunque autonoma, la decisione cautelare che richiami, in maniera piu’ o meno estesa, il provvedimento impugnato, condividendo altresi’ le valutazioni in esse eventualmente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valutazione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario, sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e della formulazione di un giudizio autonomo.
L’alternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrilevante per il diritto) pretesa di autonomia âEuroËœstilistica, che si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile pretesa di una valutazione necessariamente diversa rispetto a quella proposta dal giudice autore del provvedimento impugnato: in tale seconda ipotesi, supponendo che il provvedimento contenga una ricostruzione dei fatti del tutto aderente alle risultanze processuali, e proponga una valutazione degli stessi logica e conforme al diritto, il giudice sarebbe costretto o ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una valutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare una autonomia decisionale.
E’ evidente che una lettura ragionevole, ed epistemologicamente corretta, della nuova formulazione della norma impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme.
L’autonoma valutazione, dunque, e’ compatibile con la tecnica di redazione “per incorporazione” allorquando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizionale, eventualmente anche sotto il profilo della graduazione delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste, come nel caso di specie, in cui, nell’ambito della medesima vicenda cautelare, il Gip ha disposto diverse misure coercitive (arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla p.g.) e interdittive, graduandole in relazione ai diversi indagati.
In tal senso sono consolidati, nella giurisprudenza di questa Corte, i principi – pure testualmente richiamati dal Tribunale del riesame (p. 1-3) – secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) bis, e’ compatibile con la redazione dell’ordinanza con la tecnica c.d. dell'”incorporazione” quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacche’ la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339); sicche’ ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lett.c) bis, – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera piu’ o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni gia’ svolte da altri, poiche’ valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreche’ emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Pedato, Rv. 274403; in senso identico, Sez. 3, n. 18501 del 02/02/2016, Rv. 266938, non mass. sul punto).
2.1. Del tutto generica, oltre che oscura, e’ la doglianza concernente l’asserita insufficienza motivazionale ed il travisamento delle propalazioni dei collaboratori, scandita sul mero rilievo che nessuno di essi sia stato ancora escusso nel dibattimento del processo “(OMISSIS)”.
3. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione del divieto di contestazione a catena, e’ manifestamente infondato.
La doglianza e’ sviluppata, infatti, sul rilievo che il materiale probatorio del procedimento “(OMISSIS)”, sviluppo del procedimento “(OMISSIS)”, fosse gia’ nella disponibilita’ del P.M. fin dal gennaio 2017, sicche’ dovrebbe pervenirsi ad una retrodatazione dei termini di fase.
3.1. Al riguardo, giova premettere che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’eccezione, innanzitutto richiamando e sintetizzando i rapporti tra il procedimento c.d. “(OMISSIS)” e il procedimento in esame, c.d. “(OMISSIS)”: il ricorrente, a gennaio 2017, e’ stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel procedimento c.d. “(OMISSIS)” per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati di turbative d’asta aggravate ex L. n. 203 del 1991, articolo 7 in relazione alla finalita’ agevolativa della cosca (OMISSIS); il Tribunale del riesame, in sede di giudizio rescissorio a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha annullato il titolo cautelare limitatamente al reato di cui all’articolo 416 bis c.p. e all’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, con ordinanza, a sua volta, oggetto di annullamento con rinvio; nel giudizio di rinvio il Tribunale del riesame, in sede di secondo giudizio rescissorio, ha confermato il titolo genetico in relazione alla sussistenza dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, annullandolo per il reato associativo.
Tanto premesso, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato come il medesimo disegno criminoso tra i reati di cui ai capi da n. 2 a n. 28 del procedimento “(OMISSIS)” sconta l’insuperabile discrasia tra la specificita’ che necessariamente connota il medesimo disegno criminoso e la genericita’ ed indeterminatezza del programma associativo.
Ma, soprattutto, l’ordinanza impugnata ha evidenziato l’impossibilita’ di configurare il requisito della “desumibilita’” dei fatti di reato dagli atti del procedimento “(OMISSIS)” in cui e’ stata emessa la prima delle ordinanze cautelari: appare assorbente, infatti, il rilievo che le frodi e i reati connessi, oggetto dell’ordinanza impugnata, sono state accertate sulla base di consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero, e depositate il 29 novembre 2017; analogamente, l’accertamento dei fatti si fonda anche sulla consulenza tecnica relativa all’impiego dei fondi PISU relativi alle stesse opere pubbliche, depositata il 16 gennaio 2018, laddove il rinvio a giudizio nel procedimento c.d. “(OMISSIS)” e’ stato disposto con decreto del 12 luglio 2017.
3.2. L’ordinanza impugnata appare dunque immune da censure, e conforme ai principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.
Quando nei confronti di un imputato sono emesse piu’ ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma e’ l’unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi) (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058); nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano gia’ desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui e’ stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorita’ giudiziaria e la loro separazione puo’ essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909).
Quindi, nel quadro dei principi affermati delle Sezioni Unite, pur ammettendo la sussistenza di una connessione qualificata – tutta da verificare, peraltro – tra i fatti dei procedimenti “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, sarebbe stata necessaria, ai fini della invocata retrodatazione dei termini di fase, la desumibilita’ dagli atti dei fatti oggetto di contestazione nel secondo procedimento.
La manifesta infondatezza della doglianza si coglie gia’ nel richiamo contenuto espressamente nello stesso ricorso (a p. 16) – al principio secondo cui “in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilita’ della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi “recepito”, risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale” (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839).
Tale principio e’ consolidato e pacifico: in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore “desumibilita’”, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilita’ storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita’ degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 27735102); la nozione di “desumibilita’ dagli atti” non e’ integrata dalla mera “conoscenza o conoscibilita’” dei fatti che hanno condotto all’adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravita’ e completezza da legittimare l’adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui e’ stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752, con riferimento ad una fattispecie in cui la seconda misura cautelare era stata adottata sulla base delle dichiarazioni di un collaborante, gia’ sentito all’epoca dell’adozione della prima misura cautelare, che solo in occasione di una successiva escussione aveva completato il riconoscimento dell’indagato attinto dalla misura cautelare di cui si chiedeva la retrodatazione); la nozione di anteriore “desumibilita’” delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilita’ cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva gia’ un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680).
Cio’ posto, va dunque osservato che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, secondo cui, per l’anteriore “desumibilita’” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, e’ necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, ne’ che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori gia’ presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, FLANDINA, Rv. 279291), in quanto, a tacer d’altro, pacifico che le fattispecie di turbata liberta’ degli incanti – che non sembrano oggetto di esplicita censura sono emerse in seguito al sequestro dell’hard disk di (OMISSIS) eseguito nel procedimento “(OMISSIS), le frodi nell’esecuzione degli appalti (capi da 2 a 29) sono state accertate, a livello di gravita’ indiziaria, soltanto con il deposito delle consulenze tecniche.
4. Con il terzo motivo il ricorrente propone doglianze promiscue nei confronti dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 c.p., richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2020 a proposito della necessita’ che l’aggravante dell’agevolazione di un sodalizio mafioso, che ha natura soggettiva, sia caratterizzata da dolo intenzionale, sostenendo che i collaboratori di giustizia non hanno mai parlato di (OMISSIS) e che non vi sia prova di una finalizzazione delle condotte a favorire l’associazione e non un singolo partecipante, e, ancor prima, un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; nel richiamare alcuni episodi oggetto di specifica imputazione, contestando il travisamento della prova, sotto il profilo del significato probatorio delle dichiarazioni, sostiene che il (OMISSIS) al piu’ potrebbe essere considerato un imprenditore vittima, non gia’ un imprenditore colluso.
4.1. Il motivo, che pure e’ articolato diffusamente (da p. 19 a 34), e’ inammissibile sotto molteplici profili, non potendo il “contenuto” delle doglianze essere obliterato dal “peso” e dall”estensione quantitativa’ (che anzi, sovente, caratterizza censure scarsamente chiare nella loro portata logica e argomentativa, a discapito della necessita’ di specificita’ e di efficacia).
Invero, il motivo e’ inammissibile innanzitutto sotto il profilo della carenza di interesse.
E’, infatti, consolidato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi e’ carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilita’ (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilita’ delle aggravanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 5 commi 3 e 5); e’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilita’ di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimita’ della disposta misura (Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028, che, affermando la necessita’ di un immediato riflesso sull'”an” o sul “quomodo” della misura, ha ritenuto inammissibile per carenza d’interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione).
Tanto premesso, irrilevanti le deduzioni con cui si contesta una estraneita’ del (OMISSIS) alla cosca (OMISSIS) – che non e’ stata contestata nei titoli cautelari -, la doglianza ha ad oggetto soltanto l’astratta configurabilita’ dell’aggravante, senza che venga dedotto alcun interesse ad impugnare, derivante da una concreta utilita’ all’accoglimento del motivo, non venendo in rilievo una questione di durata dei termini massimi di custodia cautelare, o altra questione rilevante in tale prospettiva, atteso che anche il dodicesimo motivo concernente le esigenze cautelari e’ stato calibrato sulla pretesa assenza di attualita’, e non gia’ sui profili della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
4.2. Peraltro, non puo’ mancarsi di osservare che il motivo e’ altresi’ inammissibile perche’ propone motivi non consentiti – concernenti la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -, manifestamente infondati, oltre che generici.
4.2.1. Sotto il primo profilo, le doglianze concernenti l’aggravante dell’agevolazione di un’associazione di tipo mafioso sono eminentemente di fatto, sollecitando, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, e’ ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimita’ sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicita’ del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicche’ il controllo di logicita’ deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non e’ possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).
Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del compendio probatorio (in particolare, intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) posto a fondamento dell’affermazione, a livello di gravita’ indiziaria, della sussistenza dell’aggravante; gli elementi indiziari, sostiene il ricorrente, sulla base tuttavia di un’argomentazione del tutto assertiva ed avulsa dalla base indiziaria richiamata nell’ordinanza impugnata, sarebbero idonei ad una qualificazione dei fatti che riduca il ruolo del (OMISSIS) a quello di mero “imprenditore vittima”.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l’ordinanza impugnata, come piu’ ampiamente si dira’, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.
4.2.2. Il motivo e’ inoltre generico, perche’ contesta la sussistenza di un’aggravante in maniera indistinta, senza neppure calibrare le doglianze sulle singole imputazioni costituenti titoli cautelari, e perche’ omette del tutto di confrontarsi concretamente con l’ordinanza impugnata, della quale si limita a richiamare parziali estratti, senza una censura riguardante il complessivo impianto motivazionale.
Al riguardo, infatti, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che i lavori relativi al lungomare di (OMISSIS) comprendevano 7 appalti indetti dal Comune per un importo complessivo di 21 milioni di Euro, che avevano richiamato l’attenzione delle cosche mafiose che delle somme messe a disposizione dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche, da sempre, si nutrono, e che, nel caso in esame, la cosca egemone sul territorio era la cosca (OMISSIS); ha rilevato lo stretto legame tra il gruppo imprenditoriale a base familiare dei (OMISSIS) e di (OMISSIS) con il clan (OMISSIS); ha ricostruito come i lavori relativi al lungomare di (OMISSIS) siano stati, in una prima fase, appannaggio unico, quanto alla esazione di una “tangente ambientale”, della famiglia mafiosa dei (OMISSIS), e come, successivamente, i medesimi avessero acconsentito a fare partecipare alla spartizione illecita le giovani leve della cosca (OMISSIS), clan storicamente alleato del clan (OMISSIS) fino all’omicidio di (OMISSIS); circostanze, queste, oggetto di precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. fino alla decisione di collaborare con la giustizia, profondo conoscitore delle dinamiche criminali della Piana di Gioia Tauro, e di Gioia Tauro in particolare, cognato di (OMISSIS), vertice indiscusso unitamente a (OMISSIS) del sodalizio omonimo, entrambi detenuti in regime ex articolo 41 bis O.P..
Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha evidenziato come le dichiarazioni rese da (OMISSIS) siano state riscontrate da quanto dichiarato da (OMISSIS), collaboratore di giustizia di epoca recente, in relazione ai contrasti insorti tra i (OMISSIS) ed i (OMISSIS) per la spartizione dei lavori del lungomare di (OMISSIS), e come la risoluzione di detti contrasti fosse passata proprio dall’intervento di (OMISSIS) il quale, a sua volta, si rimetteva all’autorevolezza di (OMISSIS), indicato da (OMISSIS) quale referente della cosca (OMISSIS) per i lavori del lungomare di (OMISSIS).
(OMISSIS) ha altresi’ dichiarato come, durante la comune detenzione, avesse rilevato, all’interno del carcere, la vicinanza e la consuetudine – di indubbio significato nell’ambito dei rapporti mafiosi – tra (OMISSIS) Giuseppe (padre di (OMISSIS) cl. (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti legati al clan (OMISSIS), e come, una volta libero, avesse avuto modo di notare, abitando vicino al porto, che i lavori in quell’area fossero stati eseguiti da (OMISSIS), al quale il collaboratore si era rivolto per ottenere assunzioni di lavoratori per dei âEuroËœragazzi’ a lui vicini.
Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, dunque, veniva affermato che i lavori in oggetto si svolgevano sotto l’influenza della cosca (OMISSIS), attraverso la mediazione e l’attivita’ proprio di (OMISSIS), in relazione alle pretese dei clan, e che i referenti della cosca (OMISSIS) per i lavori del lungomare erano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ebbene (OMISSIS) ha specificato che (OMISSIS) era molto inserito con i (OMISSIS), aveva effettuato lavori nel quartiere “(OMISSIS)” e sul lungomare di (OMISSIS), aggiungendo che il proprio “peso specifico” era legato anche all’essere egli il nipote di (OMISSIS), “capo societa’” legato ai (OMISSIS); in tale quadro, ha spiegato come chi avesse inteso effettuare dei lavori in una zona sotto l’influenza della cosca di riferimento (in questo caso la cosca (OMISSIS)) dovesse corrispondere al clan una “tassa ambientale”, e come, nel caso in esame, i lavori fossero appannaggio di (OMISSIS) in ragione del suo legame con (OMISSIS), e dunque con il clan (OMISSIS), e come (OMISSIS) avesse assunto persone vicino allo stesso collaboratore di giustizia ( (OMISSIS)).
Dall’attivita’ di riscontro sulle dichiarazioni di (OMISSIS) e’ emerso che la societa’ di (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., aveva, effettivamente, assunto il fratello del collaboratore di giustizia e due amici del predetto; inoltre, sia (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno riportato condanne per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p.: (OMISSIS) e’ stato condannato dal Gup di Reggio Calabria ad anni 8 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. con sentenza del 9.11.2017 nel procedimento c.d. “(OMISSIS)”; (OMISSIS) e’ stato condannato ad anni 18 di reclusione con sentenza della Corte di Assise di Palmi del 17 novembre 2018 ad anni 18 di reclusione quale capo ed organizzatore della cosca (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p..
Gia’ nel procedimento c.d. “(OMISSIS)”, del resto, erano emersi i rapporti di interesse tra (OMISSIS) e i referenti del clan (OMISSIS): nella fase cautelare era stata ritenuta sussistente l’aggravante ex articolo 416 bis.1. c.p. in relazione all’associazione finalizzata alle turbative ed ai reati fine contestati, con decisione confermata dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, (OMISSIS), Rv. 276066).
Cio’ posto quanto alla ricostruzione delle fonti indiziarie, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS) emergesse l’influenza dei (OMISSIS) sui cantieri del (OMISSIS) di Gioia Tauro, influenza che si sostanziava nella corresponsione di una “tassa ambientale”, nell’assunzione di maestranze caldeggiate dal clan (OMISSIS), e nel conseguente accresciuto prestigio ambientale del sodalizio di âEuroËœndrangheta egemone sul territorio, escludendo la natura estorsiva dei rapporti contrattuali – nemmeno mai ventilata dall’indagato, che pur avrebbe avuto interesse a sfumare la propria posizione -, che, al contrario, si inserivano in un contesto di reciproche cointeressenze in cui vi erano, da un lato, gli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS), esecutori materiali delle opere pubbliche aggiudicate alle imprese schermo (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., previa turbativa a monte delle gare pubbliche (secondo quanto gia’ emerso nel procedimento c.d. “(OMISSIS)”), e come gli imprenditori (OMISSIS) volessero mantenere una posizione defilata proprio in ragione degli stretti rapporti con i (OMISSIS).
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, nel caso di specie, i rapporti con la cosca (OMISSIS) avessero non gia’ natura estorsiva, bensi’ si esplicassero in un contesto di rapporti paritari, dove ogni parte coltivava un proprio interesse: (OMISSIS) e (OMISSIS) cl. (OMISSIS), in particolare, fruendo di una posizione privilegiata nel contesto imprenditoriale di Gioia Tauro beneficiando dell’ombrello protettivo dei (OMISSIS), ed il clan (OMISSIS) ottenendo la corresponsione della “tangente ambientale”, l’assunzione di maestranze, la fornitura di mezzi e beni, e, di conseguenza, accrescendo il prestigio criminale sul territorio. Al riguardo, viene richiamato l’interrogatorio reso sul punto da (OMISSIS), dal quale emergeva la conferma della sussistenza di un rapporto paritario tra (OMISSIS) e il diretto referente del clan (OMISSIS), (OMISSIS), e come, proprio la presenza tanto “immateriale” quanto efficiente del clan (OMISSIS) sui pubblici appalti in esame comportasse che i cantieri non avevano patito nemmeno un furto di modesto cabotaggio.
4.2.3. Tanto premesso, la deduzione secondo cui (OMISSIS) sarebbe un mero “imprenditore vittima”, oltre ad essere frutto di una generica ed assertiva proposizione, e’ manifestamente infondata, avendo il Tribunale ricostruito attentamente il contesto dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale ( (OMISSIS) – (OMISSIS)) ed il gruppo mafioso dei (OMISSIS), con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicita’, e dunque insindacabile in sede di legittimita’.
Anche la deduzione con cui si lamenta la violazione del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite, secondo cui “la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalita’ agevolatrice perseguita dal compartecipe” (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), appare del tutto priva di pertinenza nel caso in esame, caratterizzato da un contesto in cui la componente imprenditoriale ( (OMISSIS) – (OMISSIS)) risulta avere ricevuto gli appalti grazie all’influenza criminale del clan (OMISSIS), e risulta avere poi eseguito le opere appaltate frodando nelle pubbliche forniture al fine di ottenere un profitto destinato in parte a se’, in parte al sodalizio mafioso, al quale era riconosciuta la “tangente ambientale”; laddove la consapevolezza di agire nell’interesse, sia pur non esclusivo, ma concorrente, dell’associazione mafiosa, e’ stata desunta in maniera univoca dagli stessi rapporti diretti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), referente della cosca (OMISSIS) per i lavori sul lungomare di (OMISSIS).
Al riguardo, va osservato che l’ordinanza impugnata e’ immune da censure, e conforme al consolidato insegnamento secondo cui la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, prevista dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora articolo 416 bis.1 c.p.), ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento, finalita’ che non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l’agevolazione di qualsiasi attivita’ esterna dell’associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalita’ ultime tipizzate dall’articolo 416-bis c.p. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615), ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far si’ che l’associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall’attivita’ svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300).
Le doglianze concernenti pretesi vizi di motivazione in merito ai richiami dell’ordinanza del GIP sui contenuti delle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori, sono del tutto generiche, intrinsecamente ed estrinsecamente.
Infine, la doglianza con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS) concernenti i lavori presso il fiume (OMISSIS) nel 2011, i pretesi rapporti con (OMISSIS), con i sodali della cosca (OMISSIS) in carcere, le vicende con tale (OMISSIS) (incensurato e poi assolto anche dall’accusa), la vicinanza alla cosca (OMISSIS), gli esiti favorevoli in alcuni procedimenti penali, la vicenda (OMISSIS), le attivita’ svolte a (OMISSIS), i rapporti con (OMISSIS) e (OMISSIS), risulta scandita da un andamento argomentativo confuso e “sincopato”, declinata interamente in fatto, ed e’ generica sia intrinsecamente (in relazione al contenuto della censura) sia estrinsecamente (in relazione all’omesso concreto confronto argomentativo con l’ordinanza impugnata, della quale si limita a contestare gli esiti valutativi).
5. I motivi dal quarto all’undicesimo, che concernono i diversi reati-fine contestati, meritano una valutazione congiunta.
Con essi si lamenta che le singole condotte non vengano mai specificate, e che non emerga il ruolo assunto dal ricorrente.
Tuttavia, il ricorrente si limita a formulare generiche doglianze concernenti la ricostruzione in fatto, inammissibili in questa sede, omettendo, per altro, di enucleare, agganciandoli alle emergenze processuali, specifici vizi deducibili in sede di legittimita’.
5.1. In particolare, con il quarto motivo si deducono vizi in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli articoli 356, 476, 479, 323 e 640 bis c.p. oggetto di contestazione ai capi da n. 2 al n. 6, sollecitando una rivisitazione della ricostruzione effettuata – quanto ai profili tecnici e di fatto – dal CT del Pubblico Ministero, ing. (OMISSIS), in ordine all’esecuzione dei lavori aggiudicati alla societa’ (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile in quanto, nel richiamare quanto gia’ evidenziato supra § 4.2.1., sollecita ictu oculi una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
5.2. Il quinto motivo, con cui si deducono vizi in relazione agli articoli 125 c.p.p., 356, 323, 640 bis c.p., sostenendo che le due intercettazioni – la prima tra (OMISSIS) e (OMISSIS) – non provano l’interesse dell’indagato, che aveva eseguito lavori a cottimo per la (OMISSIS), e attendeva il pagamento, e che la seconda intercettazione, del 8.7.2013, e’ successiva alla revoca della procura speciale al (OMISSIS) e precedente all’esecuzione dei lavori, e’ inammissibile perche’ del tutto generico, non essendo indicati neppure i titoli cautelari oggetto di censura, e perche’ completamente in fatto, concernendo la valutazione del significato delle intercettazioni.
5.3. Il sesto motivo, concernente i capi 10, 11), 12), 14), con cui si sostiene che la (OMISSIS) aveva revocato la procura speciale al (OMISSIS), e’ inammissibile, non solo perche’ declinato interamente in fatto, mediante una contestazione della valutazione probatoria, ma anche perche’ manifestamente infondato: secondo quanto evidenziato dall’ordinanza impugnata, dalle indagini sono emerse condotte illecite del ricorrente tenute successivamente alla revoca della procura della (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS); circostanza che attesta la irrilevanza della formale revoca della medesima – in realta’, legata all’interdittiva antimafia adottata nel 2013, che aveva coinvolto anche (OMISSIS) – rispetto alle condotte in concreto accertate e attribuite al ricorrente, e che evidenzia come la motivazione del Tribunale sia, anche su tale profilo, il frutto di un apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimita’.
5.4. Il settimo motivo, con cui si deducono vizi in relazione ai reati contestati ai capi 15), 16), 17), affermando errori di calcolo del consulente tecnico nella determinazione della base d’asta, e’ inammissibile, in quanto, oltre a proporre doglianze di fatto, estranee al sindacato di legittimita’, e’ oscuro nella sua portata argomentativa, caratterizzata da un andamento lessicale “sincopato”.
5.5. L’ottavo motivo, concernente i reati di cui ai capi da 18) a 20), con cui si ribadisce che dall’agosto 2014 (OMISSIS) non era piu’ procuratore della (OMISSIS), e che, se e’ vero che la busta della (OMISSIS) fu presentata da (OMISSIS) il 12.7.2012, cio’ non riguarda la futura esecuzione dei lavori, iniziati nell’ottobre 2015, e’ inammissibile, in quanto anche in tal caso propone doglianze di fatto, limitandosi ad una contestazione della valutazione probatoria formulata dal Tribunale; inoltre, e’ manifestamente infondato, in relazione anche al profilo della revoca della procura speciale, in quanto, oltre a quanto gia’ rilevato supra § 5.3., dalle conversazioni intercettate in ambientale, risulta il pieno coinvolgimento del (OMISSIS) nell’esecuzione del Centro Polifunzionale.
5.6. Il nono motivo, concernente il reato di abuso di ufficio di cui al capo 27), con cui si contesta che dal flusso telematico richiamato dal Tribunale non si evinca che si stia parlando di quell’appalto, e che al ricorrente era stata revocata la procura, e’ inammissibile, essendo, nella sua laconicita’, del tutto generico ed aspecifico.
5.7. Con il decimo motivo si deducono vizi in relazione ai reati di turbata liberta’ degli incanti contestati ai capi da 30) a 44), sostenendo che (OMISSIS) non ha partecipato alle gare per gli appalti, se non per essere escluso, che il reato di turbata liberta’ degli incanti, sebbene sia un illecito di pericolo, deve ritenersi integrato solo quando gli accordi collusivi siano idonei ad influenzare l’andamento della gara, che non risulta accertata la reale capacita’ delle condotte del (OMISSIS) ad alterare le gare, e che quanto rinvenuto nell’hard disk concerne meri calcoli di probabilita’.
Le doglianze, oltre a concernere la ricostruzione dei fatti, sono manifestamente infondate.
E’ infatti pacifico che il reato di turbata liberta’ degli incanti e’ reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneita’ degli atti ad influenzare l’andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163, con riferimento ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui la Corte ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta, nella quale si dava atto dell’esistenza di un cartello di imprese operanti nel medesimo ambito territoriale, senza che il reato di cui all’articolo 353 c.p. potesse essere escluso a fronte del mero fatto che non tutte le gare avevano avuto esito favorevole, che in alcuni casi una ditta del cartello si era aggiudicata la gara, ma con ribassi consistenti, ovvero che la gara era aperta alla partecipazione di numerose imprese e con la conseguente impossibilita’ di condizionarle tutte).
Nel caso in esame, dall’hard disk sequestrato al (OMISSIS) nel corso dell’esecuzione della misura cautelare disposta nell’ambito del procedimento “(OMISSIS)” e’ emersa appunto la formazione di un cartello di imprese, che riusciva, grazie ad un programma (rinvenuto nell’HD) che consentiva di calcolare le percentuali per turbare le gare di appalto, ad influenzare (o a tentare di farlo) altre gare rispetto a quelle gia’ accertate nel procedimento “(OMISSIS)”, predisponendo griglie di partecipazione elaborate dallo stesso (OMISSIS), e facendo partecipare numerose societa’ che presentavano offerte di comodo, la cui documentazione (documenti di identita’ dei legali rappresentanti delle societa’ partecipanti, documenti aziendali, timbri, offerte in bianco) veniva rinvenuta nel PC del (OMISSIS).
L’ordinanza impugnata appare, dunque, del tutto immune da censure, e conforme al principio secondo cui, in tema di turbata liberta’ degli incanti, il collegamento, formale o sostanziale, tra societa’ partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico non e’ di per se’ sufficiente a configurare il delitto previsto dall’articolo 353 c.p., occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate (Sez. 6, n. 3264 del 13/06/2018, dep. 2019, Ventura, Rv. 275042).
Anche con riferimento ai capi 34 e 35, in cui e’ stato riconosciuto il tentativo, in considerazione dell’esclusione delle offerte dalla gara, la motivazione e’ conforme al principio secondo cui configura il tentativo del reato di turbata liberta’ degli incanti la presentazione, in occasione di una gara d’appalto, di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale da parte di imprese formalmente o sostanzialmente collegate tra loro, successivamente escluse dalla competizione, in quanto l’esclusione impedisce che la condotta collusiva influenzi positivamente l’esito finale della gara e causi la verificazione dell’evento tipico del reato (Sez. 6, n. 8021 del 11/11/2015, dep. 2016, Milone, Rv. 266682).
5.8. L’undicesimo motivo, con cui si contesta il reato di trasferimento fraudolento di beni, mediante intestazione fittizia della societa’ (OMISSIS) (articolo 512 bis c.p.) contestato al capo 45), sostenendo che dal tenore dell’intercettazione del 25.9.2014 non si evince che (OMISSIS) e (OMISSIS) parlassero dei documenti della (OMISSIS) da far recapitare a (OMISSIS), e che non sia sufficiente la presenza dell’impresa nell’hard disk di (OMISSIS), oltre a proporre doglianze non consentite, concernenti la valutazione probatoria di intercettazioni, e’ manifestamente infondato.
Il Tribunale ha evidenziato che, in seguito all’interdittiva antimafia che aveva coinvolto nel 2013 le societa’ di cui (OMISSIS) era titolare ((OMISSIS)) o procuratore speciale ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), ed alla revoca della procura speciale da parte di queste ultime due, nel 2014 veniva formata la societa’ (OMISSIS) s.r.l., di cui il 95% era detenuto da (OMISSIS), ed il 5% da (OMISSIS), proprio per consentire la partecipazione alle gare pubbliche, eludendo eventuali misure di prevenzione (poi effettivamente disposte); la societa’ risulta essere stata inserita nelle griglie di partecipazione alle gare rinvenute nel HD di (OMISSIS); la legale rappresentanza della societa’, benche’ controllata dai due, veniva affidata a (OMISSIS), al quale (OMISSIS) e (OMISSIS) si preoccupavano di far pervenire a Roma dei documenti societari che gli sarebbero serviti, in tal senso evidenziando l’effettivo controllo di fatto che continuavano ad esercitare.
6. Il dodicesimo motivo, concernente l’attualita’ delle esigenze cautelari, e’ inammissibile, perche’ generico, nella parte in cui omette un concreto confronto argomentativo con la pur diffusa motivazione dell’ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
6.1. La deduzione con cui si lamenta l’assenza di attualita’ delle esigenze cautelari e’ manifestamente infondata.
Invero, e’ assorbente rilevare che i titoli cautelari concernono i reati aggravati dall’articolo 416 bis.1 c.p., in ordine ai quali e’ sancita la “doppia” presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall’articolo 275 c.p.p., comma 3.
In tale ipotesi, dunque, e’ la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo “prova contraria”, sancita dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualita’ e concretezza del pericolo; tale, cioe’, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo “cautelare”, salvo “prova contraria”.
L’antinomia tra l’articolo 275 c.p.p., comma 3, e l’articolo 273 c.p.p., non puo’ essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che e’ generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, e’ speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, sia nella dimensione della “sussistenza delle esigenze cautelari”, sia nella dimensione della “adeguatezza della custodia in carcere”, deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all’articolo 273 c.p.p., nel senso che l’attualita’” e la “concretezza” delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo “prova contraria”, insita proprio nel giudizio di astratta e costante “pericolosita’ cautelare” formulato ex ante dal legislatore.
Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell’articolo 275 c.p.p., comma 3, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo “prova contraria” (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualita’ e concretezza del pericolo.
In tal senso si e’ espressa la pressoche’ unanime giurisprudenza di questa Corte, che, per la rilevanza della questione, merita di essere, sia pur succintamente, richiamata: Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: “La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, e’ prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’articolo 274 c.p.p.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualita’ e concretezza del pericolo”; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro’, Rv. 273631: “In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, la doppia presunzione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, puo’ essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualita’ delle esigenze cautelari gia’ insito nella disposizione speciale di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3”; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174: “In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, la presunzione relativa di pericolosita’ sociale di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, puo’ essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorche’ sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare”; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316: “In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora articolo 416-bis.1 c.p.), la doppia presunzione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, puo’ essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualita’ delle esigenze cautelari gia’ insito nella disposizione speciale di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3”; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193: “La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, e’ prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’articolo 274 c.p.p., sicche’ se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 3 detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualita’ e concretezza del pericolo”.
La dimensione consolidata dell’interpretazione appena richiamata non appare ridimensionata dall’orientamento, rimasto del tutto minoritario, e non condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato per uno dei delitti per i quali l’articolo 275 c.p.p., comma 3, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine all’attualita’ delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, in una fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 153, articolo 7, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203); orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, pur operando una presunzione “relativa” di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosita’ (cd. tempo silente), che puo’ rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso articolo 275 c.p.p., comma 3, (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231).
Sia sufficiente, al riguardo, osservare che, ribadendo la correttezza e la condivisibilita’ dell’interpretazione sistematica affermata dall’orientamento assolutamente prevalente, un’interpretazione costituzionalmente orientata e’ comunque consentita soltanto nelle ipotesi in cui il perimetro semantico della norma la consenta, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimita’ costituzionale.
6.2. Pur essendo l’orientamento richiamato infra § 6.1. assorbente della questione della pretesa mancanza di attualita’ e concretezza nei casi di presunzione di pericolosita’, merita comunque di essere precisato che l’ordinanza impugnata ha nondimeno motivato “in positivo” sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la pericolosita’ dell’odierno ricorrente ed il ruolo centrale assunto nel sistema criminale di aggiudicazione ed esecuzione delle opere pubbliche, pilotate dalla cosca di âEuroËœndrangheta egemone sul territorio, sono stati infatti ritenuti indici univoci di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie.
Del resto, con riferimento alla deduzione secondo cui le ditte riconducibili al (OMISSIS) sono da tempo in sequestro, egli ha gia’ sofferto la custodia in carcere, e non ha alcuna possibilita’ di reiterare le condotte contestate, anche perche’ tutti i coimputati sono dal 2017 nelle medesime condizioni, e, a distanza di quattro anni dall’esecuzione della prima misura, non ha posto in essere alcuna condotta delittuosa, va rammentato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l’oggetto del “periculum” e’ la reiterazione di astrattireati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440302), e va altresi’ evidenziato che la deduzione con cui si sostiene la risalenza nel tempo (2016) dei fatti oggetto dei titoli cautelari e’ manifestamente infondata.
Il Tribunale del riesame ha escluso che, in concreto, il decorso di un “tempo silente” avesse eliso le specifiche esigenze cautelari gia’ individuate sulla base del titolo cautelare fondante la doppia presunzione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, non essendo emersi elementi in grado di elidere le esigenze di cautela, considerando che i reati contestati risultano essersi dispiegati ininterrottamente fino al 2016, e che il preteso “tempo silente” e’ stato in realta’ scandito dalla sottoposizione del (OMISSIS), nell’ambito del procedimento “(OMISSIS)”, prima alla misura della custodia in carcere, poi a quella degli arresti domiciliari, e infine a quella dell’obbligo di presentazione alla p.g., che di per se’ hanno impedito la reiterazione di ulteriori reati.
Del tutto eccentrica risulta, infine, la deduzione relativa all’avvenuta rescissione del vincolo associativo, atteso che il titolo cautelare che ha attinto il (OMISSIS) non concerne il reato di associazione di tipo mafioso, e che l’aggravante dell’agevolazione e’, invece, configurabile anche nei confronti dell’estraneo al sodalizio.
7. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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