In tema di misure alternative alla detenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4331.

In tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la regola generale dettata dall’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso, l’esecuzione della pena deve già considerarsi in atto.

Sentenza|3 febbraio 2021| n. 4331

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure alternative alla detenzione – Sorveglianza – Minorenni – Conflitto di competenza – Competenza per territorio – Determinazione – Tribunale nella cui giurisdizione si trovi il condannato al momento della presentazione della domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA MINORI BOLOGNA;
nei confronti di:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA MINORI MILANO;
con l’ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORV. MINORI di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CENTOFANTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento di sorveglianza a carico di (OMISSIS), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale per i minorenni di Milano, il quale, in precedenza, si era gia’ dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi dell’articolo 28 c.p.p., comma 1, lettera b) e articolo 30 c.p.p..
2. L’originaria declinatoria di competenza muoveva dalla constatazione che il condannato, istante per l’ottenimento di una misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 10, si trovasse ad espiare gli arresti domiciliari, all’atto dell’instaurazione del procedimento di sorveglianza, nella circoscrizione territoriale del Tribunale per i minorenni di Bologna.
La soluzione non e’ condivisa dal giudice rimettente, sul rilievo che la competenza debba nella specie determinarsi in applicazione del criterio di collegamento istituito dall’articolo 656 c.p.p., comma 6, e quindi intestarsi al giudice di sorveglianza del luogo ove abbia sede l’ufficio del Pubblico ministero preposto all’esecuzione.
3. Il giudizio di cassazione si e’ svolto a trattazione scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 6, conv. dalla L. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilita’ del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che puo’ essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di tribunale di sorveglianza.
3. La giurisprudenza di questa Corte e’ infatti costante nel ritenere che, in ordine alle misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere -ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 10, – sia, secondo la regola generale dettata dall’articolo 677, il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trovi il condannato al momento della presentazione della domanda (Sez. 1, n. 52994 del 21/11/2014, Rusolo, Rv. 261610-01; Sez. 1, n. 44914 del 22/11/2005, Vacca, Rv. 233993-01; Sez. 1, n. 11919 del 20/02/2002, confl. comp. in proc. Canfarotta, Rv. 221078-01; Sez. 1, n. 491 del 24/01/2000, confl. comp. in proc. Di Giovanni, Rv. 21538501).
In una tale evenienza, infatti, l’esecuzione della pena deve gia’ considerarsi in atto, con la conseguenza che, in assenza di criteri speciali e derogatori per la determinazione della competenza (l’articolo 656 c.p.p., comma 10 richiama solo la “situazione considerata dal comma 5”, e non anche la disciplina dettata, per i titoli sospesi, dal successivo comma 6), essa e’ da intestare secondo i criteri generali di cui al menzionato articolo 677 c.p.p., appartenendo quindi al giudice di sorveglianza del luogo di restrizione domiciliare del condannato.
4. Affermata cosi’ la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di tribunale di sorveglianza, gli atti debbono essere ad esso immediatamente trasmessi per l’ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna in funzione di tribunale di sorveglianza, cui dispone trasmettersi gli atti.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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