Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 29 novembre 2019, n. 31282.

La massima estrapolata:

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

Sentenza 29 novembre 2019, n. 31282

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30242/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2017 r.g.n. 1022/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento, con la quale gli si intimava il pagamento di contributi previdenziali Inps relativi al periodo 1993 – 1996, che il ricorrente sosteneva non essergli mai stata notificata.
2. La Corte territoriale riteneva l’opposizione inammissibile in quanto tardiva perche’ presentata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5. Aggiungeva che il concessionario aveva dimostrato l’avvenuta notifica della cartella producendo la copia della relata, mentre l’affermazione dell’appellante circa la necessita’ di produzione dell’originale, oltre a costituire inammissibile prospettazione nuova in appello, non era fondata, non essendovi contestazione specifica sulla conformita’ all’originale della copia predetta. Negava inoltre l’autonoma impugnabilita’ dell’estratto di ruolo consegnato al contribuente nel 2013 perche’ relativo a cartella esattoriale regolarmente notificata e non opposta nei termini di decadenza.
3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso ADER – Agenzia delle entrate riscossione e Inps, anche quale mandatario di (OMISSIS) s.p.a..
4. (OMISSIS) ha depositato anche memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5 e articolo 29, comma 2 e degli articoli 615 e 618 c.p.c.; sostiene che l’opposizione fosse da ritenersi ammissibile in quanto proposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 29, comma 2 e articolo 615 c.p.c. e che, pertanto, la domanda andasse esaminata secondo il merito esecutivo.
6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9 e lamenta che la Corte non abbia considerato l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, considerato che dalla notifica della cartella esattoriale iniziava nuovamente a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi.
7. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., l’erronea pronuncia ed erronea motivazione in relazione all’impugnabilita’ del cosiddetto estratto di ruolo.
8. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 2718 c.c., l’erronea pronuncia e l’erronea motivazione in relazione alla prova della notifica della cartella di pagamento. Sostiene che nel caso era stato depositato solo un estratto di ruolo ed una cartolina postale di ricevimento e non la copia integrale della cartella di pagamento, sicche’ egli non avrebbe neppure potuto formulare una contestazione di conformita’ all’originale.
9. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
10. La Corte territoriale ha qualificato la domanda proposta dal (OMISSIS) come opposizione a cartella di pagamento della L. n. 46 del 1999, ex articolo 24, comma 5, ritenendola tardiva in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dall’accertata notifica della cartella; ha dunque ritenuto precluso, in virtu’ della suddetta tardivita’, l’esame del merito della pretesa impositiva, ivi compresa la questione avente ad oggetto la prescrizione dei contributi dalla maturazione del credito.
11. Sulla questione che viene posta occorre ribadire – come gia’ chiarito da questa Corte in plurimi arresti (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 17, comma 1, articoli 24, 25, 29, Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilita’ dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (articolo 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece gia’ iniziata (articolo 615 c.p.c., comma 2 e articolo 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonche’ alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia gia’ iniziata (articolo 617 c.p.c., comma 2) o meno (articolo 617 c.p.c., comma 1).
12. Nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli e’ stata notificata, puo’ agire sulla base delle risultanze dell’estratto di ruolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, recuperando l’azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (cosi’ come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); puo’ anche proporre ex articolo 615 c.p.c., la piu’ generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potra’ procedersi all’accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
13. Si tratta di azioni distinte, benche’ cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito (cosi’ da ultimo Cass. n. 29294 del 12/11/2019 ed ivi richiamati precedenti).
14. Qualora il ricorrente per cassazione sostenga che l’opposizione sia da qualificarsi ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. e si dolga della mancata valutazione, ad opera del giudice di merito, della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ha dunque l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e dunque se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.
15. Il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali costituisce questione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale cosi’ come ritualmente introdotto in giudizio.
16. Nel caso, il ricorrente non censura l’erronea interpretazione della domanda come ritenuta dal giudice di merito, limitata all’opposizione ex articolo 24, ne’ riporta il contenuto del ricorso, ma anzi ribadisce che oggetto del ricorso per cassazione e’ la “impugnazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS)…”, al che non poteva che fare seguito la statuizione di decadenza dell’opposizione per tardivita’ adottata in sede di merito, in quanto l’accertamento della tempestivita’ dell’opposizione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ex articolo 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilita’ della domanda e va, pertanto, eseguito d’ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti (Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019).
17. Il terzo motivo e’ infondato.
Basta infatti qui ribadire (con Cass. n. 5443 del 25/02/2019) che l’estratto di ruolo non e’ autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio trova una deroga nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata notificata o sia stata notificata invalidamente ed egli sia venuto a conoscenza della pretesa contributiva solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, in quanto in tale caso, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di cui gia’ si e’ detto (Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013, cui molte altre conformi, tra cui n. 4259 del 03/03/2015), deve accordarsi al contribuente la possibilita’ di far valere immediatamente le proprie ragioni mediante una tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidita’ della notifica.
18. Il quarto motivo e’ inammissibile in quanto non riproduce il contenuto degli atti valorizzati dal giudice di merito al fine di ritenere la cartella validamente notificata, e non attinge la seconda ratio decidendi in ordine alla mancanza di specifica contestazione della conformita’ della copia prodotta all’originale.
19. Questa Corte ha invece chiarito (Cass. n. 31038 del 30/11/2018) che ove sia contestata in cassazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificita’ dei motivi di ricorso, e’ necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessita’ di accedere a fonti esterne allo stesso.
20. L’esame degli atti prodotti sarebbe stato tanto piu’ necessario in quanto questa Corte ha chiarito (Cass. n. 16121 del 14/06/2019, n. 25292 del 11/10/2018) che al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale e’ sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale e’ consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identita’ dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in una “intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima (conf. n. 23039 del 11/11/2016).
21. Segue coerente il rigetto del ricorso.
22. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
23. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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