La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20042

La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull’insolvenza di quest’ultimo, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20042

Data udienza 22 luglio 2020

Tag/parola chiave: Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Diritto di recesso – Preclusione della prosecuzione del rapporto – Non incidenza sull’atto – Operatività ex nunc – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12266/2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei commissari liquidatori Dott. (OMISSIS) ed Avvocato Prof. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS).
– ricorrente –
e
(OMISSIS) S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria dei crediti di (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di intervento del 15.1.2019, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in (OMISSIS).
– interventrice volontaria –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del curatore Avv. Prof. (OMISSIS).
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 28/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 21 marzo 2001, la (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a., (per il prosieguo, semplicemente (OMISSIS)) propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti, (OMISSIS)) insistendo per la propria ammissione ivi per la complessiva somma di Lire 16.299.561.127, di cui Lire 13.073.686.066 in privilegio e Lire 3.225.875.612 in chirografo, oltre interessi dal 15 dicembre 1997, sostenendo di non aver potuto produrre i documenti richiesti dal giudice delegato perche’ il proprio legale era stato bloccato da uno sciopero.
1.1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 9 febbraio 2004, nel contraddittorio con la costituitasi curatela fallimentare, ammise al passivo, in chirografo, l’importo di Euro 1.666.025,43 ed in privilegio quello di Euro 6.751.995,37, oltre interessi legali con la decorrenza suddetta.
1.2, Sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisione, rispettivamente, dalla menzionata curatela e da (OMISSIS), l’adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio-28 marzo 2014, n. 505, in parziale sua riforma, ridetermino’ la somma da ammettere al passivo del fallimento della (OMISSIS) e compenso’ interamente le spese del doppio grado.
1.2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) evidenzio’ che la “(OMISSIS) era inoltre debitrice in forza de decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 31/8/92 per la complessiva somma di Lire 4.527.988.661, oltre interessi e accessori dall’1/7/92, e della somma di Lire 363.791.057 per spese legali, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale per il montante di Lire 7.750.000.000”) ii) espose che la (OMISSIS) “aveva consentito il pagamento del debito di Lire 5.257.074.000 mediante 10 rate semestrali anticipate con atto di dilazionamento del 2/12/92”, e che “con raccomandate del 2/8/95 e 14/9/95 aveva formalizzato il recesso per inadempimento”; iii) ritenne doversi tener conto del credito di cui al decreto ingiuntivo predetto (che acquisi’ di ufficio “sia perche’ le parti non ne avevano contestato l’esistenza sia perche’ ad esso faceva riferimento l’atto di dilazione, sia perche’ indispensabile al c.t.u. per l’assolvimento del mandato e l’accertamento richiesto alla Corte”) e non all’atto di dilazione, “stante il recesso dallo stesso da parte della banca”; iv) ridetermino’ la somma da ammettere al passivo del fallimento della (OMISSIS) in complessivi Euro 7.590.117,77 di cui Euro 4.550.331,47 in privilegio ed Euro 3.030.786,32 in chirografo.
1.3. Con ricorso del 5 novembre 2014, (OMISSIS) chiese correggersi l’errore materiale contenuto nell’appena riportata sentenza in relazione all’importo da ammettersi, in via chirografaria, al passivo della menzionata procedura concorsuale, laddove, nel dispositivo della stessa, esso veniva indicato, in via chirografaria, in Euro 3.030.786,32 anziche’ in Euro 3.039.786,32 come in parte motiva, ed a tanto diede seguito l’adita corte palermitana con provvedimento del 5-15 dicembre 2014.
2. Avverso detta sentenza, che si assume essere “gravemente errata e viziata nella parte relativa alla individuazione del credito… da ammettere al passivo del Fallimento (OMISSIS) nascente dai rapporti non fondiari ed in particolare laddove riconduce la fonte di tali crediti al Decreto Ingiuntivo 31 agosto 1992 (…) in luogo dell’atto di dilazione del 2 dicembre 1992 concluso tra le parti”, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La curatela fallimentare e’ rimasta solo intimata.
2.1. Infine, con “memoria di intervento” datata 15 gennaio 2019, si e’ costituita la (OMISSIS) s.r.l., qualificandosi cessionaria dei crediti vantati da (OMISSIS) per effetto delle ivi richiamate operazioni di cartolarizzazione, “facendo proprie tutte le domande e conclusioni rassegnate nel ricorso”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1373 c.c., articolo 1186 c.c., articolo 1362 c.c., comma 1, articoli 1324 e 1458 c.c.”. Si contesta alla corte palermitana di aver individuato la fonte dell’invocato credito derivante da rapporti non fondiari nel decreto ingiuntivo del 31 agosto 1992, invece che nella convenzione di dilazione del 2 dicembre 1992 conclusa tra le parti, senza tener conto che il recesso da quest’ultima esercitato da (OMISSIS), desunto dal giudice a quo dalle raccomandate dell’istituto di credito del 2 agosto e 14 settembre 1995, avrebbe dovuto avere efficacia solo ex nunc, cosi’ da paralizzare l’efficacia del rapporto esclusivamente per il futuro, con salvezza degli effetti contrattuali prodottisi anteriormente. A conclusioni affatto analoghe, peraltro, si sarebbe dovuti giungere ove pure si fosse voluto configurare nelle raccomandate predette una presa d’atto della creditrice dell’intervenuta decadenza della debitrice dal beneficio del termine, ai sensi dell’articolo 1186 c.c., oppure come esercizio, ad opera dell’istituto suddetto, della facolta’ di provocare la risoluzione della convenzione alla stregua dell’articolo 1456 c.c.;
II) “Nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 132, comma 1, n. 4”, sostenendosi che la motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva affermato di dover tener conto del credito di cui al decreto ingiuntivo e non all’atto di dilazione, “stante il recesso dallo stesso da parte della banca”, doveva considerarsi meramente apparente.
2. Pregiudizialmente, va dichiarata l’inammissibilita’ dell’intervento spiegato in questa sede da (OMISSIS) s.r.l. nella indicata qualita’.
2.1. Invero, la recente Cass. n. 25423 del 2019 ha ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui sono soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei gradi precedenti (cfr. ex multis, Cass. n. 25423 del 2019, in motivazione; Cass. n. 20565 del 2018; Cass. n. 7467 del 2017; Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 6348 del 2009; Cass., SU, n. 9753 del 1994), sicche’ e’ inammissibile l’intervento di coloro che non furono parti in tali gradi, difettando la loro legittimazione, senza che, in proposito, si ponga come fondata una questione di legittimita’ costituzionale (cfr. Cass., SU., n. 1245/2004; Cass. n. 5126 del 1999). Una siffatta regola generale trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa, relativa al giudizio di legittimita’, che consenta al terzo di partecipare come interventore volontario al giudizio davanti alla Corte, con facolta’ di esplicare difese ed assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, cioe’ quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 11375 del 2010; Cass. n. 10215 del 2005). Accanto a tale argomentazione, che valorizza la peculiarita’ del procedimento di legittimita’, si accompagna, in maniera quasi tralatizia, l’affermazione che l’articolo 105 c.p.c., troverebbe applicazione soltanto al giudizio di cognizione di primo grado, perche’ compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all’esercizio dell’azione, riferibile esclusivamente al processo di cognizione di primo grado; questo assunto troverebbe fondamento nel dettato dell’articolo 34 c.p.c., che non consente l’intervento in appello, con l’eccezione della legittimazione riconosciuta ai terzi che potrebbero proporre opposizione ex articolo 404 c.p.c.. Il sistema normativo sarebbe, pertanto, coerente, in un quadro ispirato all’esigenza che il processo inizi, per quanto possibile, tra i soggetti interessati e legittimati e proceda, poi, riducendosi ai minimo le eventualita’ di variazioni nell’individuazione delle parti.
2.2. La stessa Cass. n. 25423 del 2019, inoltre, ha opportunamente precisato che tale principio trova deroga nell’ipotesi “in cui l’applicazione rigida della regola dell’inammissibilita’ dell’intervento nel giudizio di cassazione determinerebbe un’eccessiva limitazione dell’esercizio del diritto di difesa”, ed ha ritenuto che la posizione sostanziale del terzo, quale unico soggetto ancora interessato alla sorte del processo, puo’ consentire di adeguare al caso concreto la regola dell’inammissibilita’ dell’intervento: l’ipotesi e’ quella (rinvenibile oggi in quella di (OMISSIS) s.r.l. in relazione al credito di cui si discute), del successore a titolo particolare che assume interamente la posizione del suo dante causa.
2.2.1. In proposito Cass. n. 11638 del 2016 ha gia’ chiarito che il successore a titolo particolare puo’ intervenire nel giudizio di legittimita’, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarita’ del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa (diversamente al terzo sarebbe dr fatto precluso il diritto di difesa). Negli stessi termini, e piu’ di recente, si e’ affermato che la possibilita’ del successore ex articolo 111 c.p.c., di intervenire nel giudizio di legittimita’ deve essere riconosciuta nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarita’ del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. n. 33444 del 2018).
2.2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, l’intervento in questa sede espletato dalla (OMISSIS) s.r.l., nella indicata qualita’, e’ successivo alla proposizione del ricorso per cassazione ad opera di (OMISSIS), sua dante causa in relazione a credito oggi in discussione, per cui deve considerarsi inammissibile.
3. Venendo, allora, allo scrutinio dei formulati motivi, il secondo di essi, il cui esame appare logicamente prioritario, non merita accoglimento.
3.1. Giova premettere che la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 28 marzo 2014), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dai testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, ne “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017). In queste ipotesi, il vizio motivazionale e’ cosi radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorche’ la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte de documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n,. 23940 del 2017).
3.2. Piu’ in particolare, poi, si e’ in presenza di una “motivazione apparente” se la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende, tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, perche’ consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche’ essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento del giudice.
3.2.1. Orbene, la sentenza oggi impugnata, laddove ha ritenuto di doversi avvalere, per la quantificazione della parte del credito di (OMISSIS) s.p.a., nascente da rapporti non fondiari, da ammettersi al passivo del fallimento (OMISSIS), del decreto ingiuntivo reso dai Tribunale di Palermo il 31 agosto 1992, piuttosto che dell’atto di dilazionamento del 2 dicembre 1992, “stante il recesso dallo stesso da parte della banca”, si rivela, benche’ estremamente sintetica, assolutamente chiara in relazione alla giustificazione posta da quel giudice alla base del proprio convincimento, ne’ rileva, qui, l’esattezza, o non di una tale giustificazione (oggetto, invece, del primo motivo di ricorso). Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si e’ appena detto.
A. li primo motivo e’, invece, fondato alla stregua delle complessive considerazioni di cui appresso.
4.1. Dalla sentenza impugnata si evince: i) l’essere la (OMISSIS). debitrice di (OMISSIS) (anche) in forza del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, il 31 agosto 1992, per la complessiva somma di Lire 4.527.988.661, oltre interessi ed accessori dall’1 luglio 1992, e di Lire 363.791.057 per spese legali (questo titolo aveva consentito alla creditrice l’iscrizione di ipoteca giudiziale per il montante di Lire 7.750.000.000); ii) l’avere (OMISSIS) “consentito il pagamento del debito di Lire 5.257.074.000 mediante 10 rate semestrali anticipate con atto di dilazionamento del 2/12/92”, e, successivamente, “con raccomandate del 2/8/95 e 14/9/95 (…) formalizzato il recesso per inadempimento”.
4.1.1. La corte distrettuale ha ritenuto di dover tener conto del credito di cui ai decreto ingiuntivo predetto e non all’atto di dilazionamento, “stante il recesso dallo stesso da parte della banca”. E’ palese, allora, che, al di la’ della terminologia concretamente utilizzata, quel giudice ha sostanzialmente opinato che, per effetto delle menzionate raccomandate di (OMISSIS) del 2 agosto e del 14 settembre 1995, l’atto di dilazionamento del 2 dicembre 1992, era venuto meno con efficacia ex nunc.
4.2. Questa conclusione, pero’, non persuade almeno sotto due aspetti.
4.2.1. In primo luogo, va ricordato che il diritto di recesso – conferito ad uno o ad entrambi i contraenti da un precedente accordo (clausola o patto di recesso) o attribuito dalla legge (diritto legale di recesso) – diversamente dalla revoca, che incide direttamente sull’atto, impedendone la produzione di effetti, investe il rapporto generato dall’atto medesimo, sicche’, lungi dall’eliminare quest’ultimo o gli effetti da esso gia’ prodotti, preclude esclusivamente la prosecuzione del rapporto stesso: opera, cioe’, ex nunc.
4.2.1.1. Nella specie, la doglianza in esame censura, affatto chiaramente, le conseguenze giuridiche attribuite dalla decisione oggi impugnata alle raccomandate suddette: conseguenze che, atteso quanto si e’ appena riferito circa l’operativita’ ex nunc di un ipotetico recesso (convenzionale o legale), ove effettivamente configurabile, sono sicuramente erronee, altresi’ ricordandosi che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico.
4.2.2. La medesima censura, poi, nei secondo dei profili di cui consta, dopo aver rimarcato che “con l’atto di dilazione (…) del 2 dicembre 1992 (…), (OMISSIS) e (OMISSIS) raggiungevano “un formale accordo per consentire, su richiesta dei medesimi debitori, il regolamento del superiore debito (quello da decreto ingiuntivo, n.d.r.) mediante pagamento di rate semestrali posticipate, ognuna comprensiva di quota capitale ed interessi, e cio’ ferme restando le garanzie fideiussorie preesistenti, la predetta ipoteca giudiziale “(…)”, ha chiarito che quello stesso atto prevedeva espressamente che, “in caso di mancato adempimento dei termini contrattuali, i debitori decadranno dal beneficio del termine e la (OMISSIS) s.p.a. sara’ conseguentemente libera di agire per il recupero del debito in linea capitale oltre interessi nella misura convenzionale”.
4.2.2.1. E’ palese, dunque, che, cosi’ stabilendo, le parti di quell’atto, come del tutto condivisibilmente affermato dalla odierna ricorrente, avevano inteso specificare l’ambito di operativita’ del rimedio ex articolo 1186 c.c., per, l’ipotesi del mancato adempimento di (OMISSIS), nei termini ivi pattiziamente fissati, dovendosi qui solo ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, da un lato, la disposizione di carattere generale dell’articolo 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore, se questo e’ divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, puo’ essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994); dall’altro, che, agli effetti della medesima norma, la possibilita’ per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, ne’ la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).
4.2.2.2. E’, allora, assolutamente plausibile ritenere, in applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1 e articolo 1324 c.c., che le dichiarazioni (unilaterali) di (OMISSIS) di cui alle raccomandate del 2 agosto e del 14 settembre 1995 costituivano (piuttosto che il “recesso” menzionato dalla corte distrettuale) proprio l’esercizio, da parte di quest’ultima, della facolta’, contrattualmente riconosciutale, di invocare i propri diritti a seguito della decadenza della controparte dal beneficio del termine. Anche in tal caso, pero’, lungi dal potersi considerare – come sostanzialmente fatto dalla corte palermitana – la convenzione di dilazionamento definitivamente posta nel nulla, la stessa avrebbe perso efficacia solo in relazione alle singole scadenze di pagamento ivi stabilite, pienamente abilitando, invece, la creditrice a chiedere immediatamente quanto, nella medesima convenzione, espressamente riconosciuto; quale entita’ del proprio debito, dalla (OMISSIS) in favore di (OMISSIS).
4.3. Le considerazioni finora esposte sono, ad avviso di questo Collegio, gia’ da sole, ampiamente, sufficienti a giustificare l’accoglimento della censura in esame, rivelandosene, dunque, superfluo lo scrutinio del terzo profilo in essa pure sviluppato.
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, respinto il secondo, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento, in questa sede, della (OMISSIS) s.r.l. nella indicata qualita’. Accoglie il primo motivo di ricorso, respingendone il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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