In tema di condizioni generali di contratto

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20461.

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20461

Data udienza 16 settembre 2020

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Inapplicabilità della clausola compromissoria – Deferimento delle controversia ad Arbitri – Genericità delle doglianze – Reiterazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 25353-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 541/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 02/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;
Visto il ricorso, notificato il 30 agosto 2019 dalla (OMISSIS) s.a.s. per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 541/2019 del 2 agosto 2019;
viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, il quale ha richiesto di rigettare il ricorso;
viste le memorie presentate dalle parti ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

che:
la sentenza del Tribunale di Prato abbia dichiarato l’improcedibilita’ del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la conseguente nullita’ del provvedimento monitorio emesso su domanda della (OMISSIS) s.a.s. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., stante la sussistenza di clausola compromissoria nell’articolo 13 del contratto di agenzia inter partes, con cui si stabilisce che “ogni controversia relativa alla validita’, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto sara’ decisa in via definitiva secondo il regolamento di Arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, da tre arbitri nominati in conformita’ di tale regolamento. La sentenza arbitrale avra’ carattere obbligatorio”;
il Tribunale di Prato ha escluso la necessita’ della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, avendo le parti discusso e contrattato prima di arrivare alla stipula negoziale;
la ricorrente lamenti la “violazione delle norme sulla competenza per non aver ritenuto la inefficacia della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 13 del contratto di agenzia inter partes”, giacche’ redatto unilateralmente in ogni sua parte dalla mandante (OMISSIS) s.p.a., gia (OMISSIS) s.p.a., e trasmesso per posta alla (OMISSIS) s.a.s., in assenza di trattative, non essendovi comunque alcun contratto sottoscritto dalla (OMISSIS) s.a.s.;
la ricorrente lamenta altresi’ l’erronea individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali, operata applicando immotivatamente i parametri massimi e liquidando per intero la fase istruttoria, per essendosi la stessa limitata al deposito delle memorie di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6;
ne’ l’impugnata sentenza ne’ il ricorso per regolamento affrontano il profilo della qualificazione dell’arbitrato previsto dall’indicata clausola compromissoria come rituale o irrituale, pur essendo tale profilo pregiudiziale ai fini dell’ammissibilita’ del regolamento di competenza, atteso che la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non e’ impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l’inapplicabilita’ di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’articolo 819 ter c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, 13/05/2014, n. 10300; Cass. Sez. 6 – 3, 17/01/2013, n. 1158; Cass. Sez. 6 – 3, 31/07/2017, n. 19060);
al fine della qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volonta’ delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta;
i contraenti, nella clausola compromissoria contenuta all’articolo 13 del contratto di agenzia, ricorsero alle espressioni “controversia”, “sentenza” e poi richiamarono il regolamento dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, senza percio’ prevedere espressamente, ai sensi dell’articolo 808-ter c.p.c., che le liti fossero definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, sicche’, nell’interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull’effettiva volonta’ delle parti va risolto nel senso della ritualita’ dell’arbitrato (Cass. Sez. 1, 07/04/2015, n. 6909; Cass. Sez. 1, 07/08/2019, n. 21059);
la sentenza con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertata l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale e dichiarata la nullita’ del decreto opposto, con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri, in forza dell’articolo 819-ter c.p.c. deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c.;
perche’, tuttavia, sussista l’obbligo, ipotizzato dalla ricorrente, della specificazione approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., comma 2, non basta che, come dedotto in ricorso, uno dei contraenti (nella specie, la (OMISSIS) s.p.a., gia (OMISSIS) s.p.a.) abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma e’ altresi’ necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perche’ confezionate da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attivita’ di formulazione del regolamento contrattuale e’ da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Sez. 1, 15/04/2015 n. 7605; Cass. Sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17073; Cass. Sez. 6 – 3, 07/12/2011 n. 26333; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12153; Cass. Sez. 3, 19/05/2006, n. 11757; Cass. Sez. 3, 14/02/2006, n. 3184; Cass. Sez. 1, 19/03/2004, n. 5549; Cass. Sez. 1, 15/04/1976, n. 1343);
non e’ stato provato, e nemmeno dedotto, dalla ricorrente che la (OMISSIS) s.p.a., gia (OMISSIS) s.p.a., avesse non soltanto predisposto l’intero contratto di agenzia, al quale la (OMISSIS) s.a.s. presto’ adesione, ma anche precostituito un formulario negoziale comprensivo della denunciata clausola compromissoria e da utilizzare per una serie indefinita di rapporti contrattuali, il che non rende configurabile l’ipotesi contemplata nell’articolo 1341 c.c., comma 2;
quanto al motivo di ricorso sulla misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale (pur ritenuta l’ammissibilita’ della devoluzione a questa Corte, adita con regolamento necessario di competenza, altresi’ della decisione sul capo concernente le spese di lite dell’impugnato provvedimento), e’ comunque inammissibile la censura che, quale quella proposta da (OMISSIS) s.a.s., in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014: 1) con riguardo a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 35.783,27, individui il valore della causa per la determinazione dei compensi con riferimento allo scaglione da Euro 5.200,01 a 26.000,00 e non allo scaglione da Euro 26.000,01 a 52.000,00, precisando poi, in sede di memoria ex articolo 380 ter c.p.c., comma 2, che tale scaglione inferiore si imponeva in conseguenza della riduzione della pretesa operata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, circostanza che, in realta’, avrebbe comportato l’esigenza di tener conto del valore della domanda quale risultante da detta riduzione soltanto a far tempo da quest’ultima (cfr. Cass. Sez. 3, 30/11/2011, n. 25553); b) lamenti la generica applicazione dei “compensi massimi”, senza specificare le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimita’ la liquidazione che sia stata contenuta entro i limiti dei parametri di riferimento; c) non consideri come, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attivita’ difensive che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande gia’ proposte;
(OMISSIS) s.p.a., alla quale il ricorso recante l’istanza di regolamento era stato notificato il 30 agosto 2019, ha notificato “controricorso” in data 9 ottobre 2019, senza rispettare il termine di venti giorni di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 5, termine ordinatorio, la cui inosservanza e’ stata tuttavia rilevata dalla ricorrente nella sua memoria ex articolo 380 ter c.p.c., sicche’ di tale scrittura la Corte non puo’ tener conto neppure ai fini delle spese (Cass. Sez. 6 – 3, 21/12/2010, n. 25891; Cass. Sez. 3, 18/04/2000, n. 5030; Cass. Sez. 1, 30/03/1999, n. 3075; Cass. Sez. 2, 07/04/1973, n. 986);
considerato, in definitiva, che deve essere rigettato il ricorso, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del procedimento di regolamento, in quanto la (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto utili attivita’ difensive in questa sede (essendosi limitata nella memoria ex articolo 380 ter c.p.c., comma 2, a richiamare il “controricorso” irritualmente notificato rispetto al modello legale di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 5);
ritenuto, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, che sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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