La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6200.

La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante. Né assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una Pa presso l’Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura è circoscritta alla sola attività giudiziaria.

Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6200

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito – E’ equivalente a quella eseguita al procuratore stesso – Idoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14069/2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 1, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che il Giudice designato del Tribunale di Napoli, accolto il reclamo avanzato dall’avv. (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata dal Giudice che aveva definito il merito l’istanza di liquidazione avanzata dalla professionista, che aveva rappresentato e assistito persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condanno’ il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della reclamante delle liquidate competenze;
che avverso la decisione di cui sopra il Ministero della Giustizia ricorre sulla base di unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che l’eccezione di tardivita’ del ricorso prospettata dalla (OMISSIS) e’ fondata, constando dagli atti che l’ordinanza in parola venne notificata in forma esecutiva all’Avvocatura Distrettuale di Napoli il 7 marzo 2016 e il ricorso per cassazione notificato il 30 maggio 2016, ben oltre, quindi, lo scadere del perentorio termine previsto dalla legge (articolo 325 c.p.c., comma 2);
che, siccome questa Corte ha avuto modo di chiarire, la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito e’ equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicche’ essa e’ idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante; ne’ assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una P.A. presso l’Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura e’ circoscritta alla sola attivita’ giudiziaria (Sez. 6, n. 4260, 3/3/2015, Rv. 634556);
considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle svolte attivita’, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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