La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40481.

La massima estrapolata:

La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata.

Sentenza 12 settembre 2018, n. 40481

Data udienza 18 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA Pietro che ha concluso chiedendo.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, investita del gravame presentato nell’interesse di (OMISSIS), imputato del delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 9 aprile 2010, perche’ depositato soltanto in data 12 maggio e, quindi, ben oltre i quindici giorni previsti dal combinato disposto di cui all’articolo 544 c.p.p., comma 1, e articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), trattandosi di motivazione contestuale, decorrenti dal 16 aprile 2010, data della notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale, eseguita ai sensi dell’articolo 548 c.p.p., comma 2, nel testo anteriore alla L. n. 67 del 2014.
2. La sentenza recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello e’ impugnata con il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore dell’imputato, che l’ha affidato a due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 544 c.p.p., comma 2, e articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera b), poiche’ la motivazione della sentenza di primo grado non era stata letta in udienza, di tale decisiva circostanza non essendosi, peraltro, dato atto ne’ in calce al dispositivo letto in udienza, ne’ nella sentenza documento, nella quale, anzi, il riferimento alla motivazione contestuale risultava sbarrato; di talche’ il termine per proporre impugnazione era quello di trenta giorni, decorrente dalla data del deposito della motivazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 157 c.p.p., comma 4, e L. n. 890 del 1982, articolo 7, sul rilievo che l’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale era stato notificato all’imputato mediante consegna al figlio, senza che ad essa avesse fatto seguito l’invio di una raccomandata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. La prima ragione di censura e’ palesemente destituita di fondamento, poiche’ dall’esame degli atti processuali – la cui verifica e’ consentita al giudice di legittimita’ allorche’ sia dedotto un error in procedendo – emerge che effettivamente della motivazione posta a corredo della decisione gravata il Tribunale di Foggia diede lettura contestualmente al dispositivo. Tanto si rileva sia dalla intestazione del dispositivo di sentenza, che tanto l’indicazione: “e motivazione contestuale” che l’annotazione “contestuale”, inserita subito dopo il “n. 125/10 Reg.Sent.”, sia dalla stessa intestazione della sentenza documento, in apice alla quale e’ contenuta l’attestazione “letto in aula il 9/4/2010”. Il relativo termine di impugnazione e’, dunque, quello di quindici giorni ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 544 c.p.p., comma 1, e articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a).
2. Non coglie nel segno neppure il rilievo articolato con il secondo motivo. Come precisato dal giudice a quo, la sentenza di primo grado soggiace al regime di cui all’articolo 548 c.p.p., comma 2, nel testo anteriore alla L. 28 aprile 2014, n. 67, che statuiva che l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza doveva “in ogni caso” essere notificato all’imputato contumace, con la conseguenza che, nella fattispecie concreta scrutinata, il termine per proporre impugnazione decorreva dalla data della notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale.
Va, al riguardo, evidenziato che, per quanto concerne il tema della notifica, la L. n. 890 del 1982, articolo 7 – cosi’ come modificato dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 – dispone che “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. La portata della norma, dunque, mostra la stringente accezione secondo cui la ricezione dell’atto da parte di qualsiasi altra persona diversa dal destinatario implica il dovere di recapitare a quest’ultimo una lettera raccomandata avente ad oggetto l’avviso dell’avvenuta notificazione.
Nel solco di tale interpretazione si e’ mossa del resto la giurisprudenza di questa Corte allorche’ ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: “La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non puo’ considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, ma non e’ necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata” (Sez, 3, n. 36598 del 02/02/2017 – dep. 24/07/2017, Pittalis, Rv. 270729).
Alla stregua di tale massima di orientamento, deve prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti dell’imputato, posto che, successivamente alla consegna del piego raccomandato contenente l’atto da notificare al figlio convivente, all’imputato medesimo risulta essere stata spedita, tramite piego raccomandato non munito di ricevuta di ritorno, la comunicazione di avvenuta notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale, tanto essendo comprovato dall’annotazione, effettuata dall’agente postale, sulla ricevuta di ritorno del piego consegnato al terzo del numero della raccomandata (n. (OMISSIS)) contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell’invio (16/4/2010). Donde la notifica all’imputato (OMISSIS) dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e dell’estratto contumaciale e’ stata correttamente considerata dal Collegio territoriale come avvenuta nella data della consegna del piego raccomandato al figlio dell’imputato.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *