Cade l’accusa di molestia per chi bersaglia qualcuno con lettere indesiderate, guardandosi bene dall’inviare mail o sms.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 settembre 2018, n. 40716.

Sentenza 13 settembre 2018, n. 40716

Data udienza 14 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO F. Maria S. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2016 del TRIBUNALE di LOCRI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO FRANCA, che chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS) si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di Locri in composizione monocratica condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 300,00 di ammenda, nonche’ al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (OMISSIS), perche’ ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 660 c.p., consistito nell’aver inviato alla persona offesa numerose missive con accluse foto a contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi.
L’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) veniva fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, suffragata dalle deposizioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’acquisizione della missiva recante la data del (OMISSIS) con n. 16 fotografie allegate e dalle ammissioni dello stesso imputato, il quale, tuttavia, in sede di esame, aveva riferito di aver spedito missive e foto con spirito goliardico e perche’ incitato dagli amici.
Osservava il Giudice, in punto di diritto, che il requisito del “luogo pubblico o aperto al pubblico”, previsto dalla norma violata, doveva ritenersi integrato tanto nell’ipotesi in cui l’agente si fosse trovato in luogo pubblico e il soggetto passivo in luogo privato, quanto nell’ipotesi inversa. Il caso di specie corrispondeva appieno al paradigma normativo, in quanto l’imputato inviando le foto per il tramite del servizio postale aveva agito in luogo pubblico e l’evento molestia o disturbo si era realizzato in luogo privato presso la residenza della persona offesa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, (OMISSIS), che ha sottoscritto personalmente e allegato dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.
Si denuncia, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale.
Il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento non al luogo dal quale l’imputato aveva inviato le missive, irrilevante nel caso di specie in quanto non riconducibile alla prima ipotesi di cui all’articolo 660 c.p., bensi’, vertendosi nella seconda ipotesi di detta norma, al mezzo utilizzato per arrecare molestia o disturbo, ossia alle missive, e stabilirne l’eventuale equiparabilita’ al mezzo del telefono.
A tale ultimo riguardo, avrebbe dovuto attenersi alla consolidata giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale al di fuori delle due ipotesi tassativamente previste dall’articolo 660 c.p. il reato non sussiste e la corrispondenza epistolare non e’ equiparabile al mezzo del telefono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto.
2. In primo luogo, il Giudice di merito e’ incorso in erronea applicazione della legge penale con riferimento ad una delle componenti alternative dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 660 c.p. costituita dalla pubblicita’ o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona.
Questa Corte, con specifico riferimento alla contravvenzione in esame, ha fissato il principio di diritto secondo il quale si intende “aperto al pubblico” il luogo cui ciascuno puo’ accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale puo’ accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti; devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico, ad esempio, l’androne di un palazzo e la scala comune a piu’ abitazioni (Sez. 6, n. 9888 del 6/6/1975, n. 9888, Tona, Rv. 131021; Sez. 1, n. 28853 del 16/6/2009, Leonini, Rv. 244301).
E’ stato, anche, affermato l’ulteriore principio di diritto secondo il quale per integrare il requisito della “pubblicita’” del luogo di commissione del reato e’ sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico (Sez. 1, n. 11524 del 24/4/1986, Formenti, Rv. 174068: “Ai fini del reato di cui all’articolo 660 c.p., il requisito della pubblicita’ del luogo sussiste tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico”).
E’ evidente che tale principio implica la contestualita’ della presenza, nei rispettivi luoghi, degli attori, soggetto attivo e persona offesa, che’, altrimenti, mancherebbe in radice la potenzialita’ lesiva dell’azione molesta o di disturbo, come, del resto, agevolmente desumibile dalla concreta fattispecie esaminata nella citata sentenza n. 11524/86, in cui l’imputato aveva parcheggiato il proprio camion lasciando il motore acceso per molto tempo, davanti alla vetrina del negozio del fratello, nello spazio destinato a parcheggio di cui era comproprietario insieme al fratello medesimo, per ritorsione contro di lui.
Erra, dunque, il Tribunale di Locri, sul piano giuridico, quando afferma di ravvisare il requisito della pubblicita’ del luogo nell’ufficio postale dal quale il ricorrente risulterebbe aver spedito le lettere causa di molestia, trattandosi di antefatto, all’evidenza, insufficiente – per la contestuale assenza da quel luogo della persona offesa – ad integrare un requisito dell’elemento oggettivo del reato.
3. Tra l’altro, nella fattispecie in esame, la questione da risolvere non e’ quella della pubblicita’ del luogo di commissione del reato, che in concreto non rileva, bensi’ l’altra relativa all’assimilabilita’ o meno al mezzo del telefono delle lettere cartacee inviate a mezzo posta tradizionale.
3.1. Invero, per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 c.p., devono concorrere, alternativamente, gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicita’ (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione, di cui si e’ gia’ detto, ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato.
E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non puo’ sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberta’ di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15 Cost., comma 1).
3.2. Sul tema, questa Corte ha affermato in plurime, condivisibili, decisioni che il principio rigoroso della tipicita’, espressione delle ragioni di stretta legalita’ che devono presiedere all’interpretazione della legge penale, nella specie l’articolo 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilita’ per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, Ballarino e altro, Rv. 250807).
E’ stata, conseguentemente, esclusa, a contrario, l’ipotizzabilita’ del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perche’ in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe ne’ veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita’ del secondo (“La modalita’ della comunicazione e’ asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilita’ di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio”: Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010, D’Alessandro, Rv. 247558).
Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non puo’ sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella liberta’ di comunicazione non si potrebbe verificare (Sez. 1, n. 36779/2011; Sez. 1, n. 24510/2010 cit.), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono “attrezzato” la trasmissione di voci e di suoni in modalita’ sincrona, che avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l’invio e la ricezione di posta elettronica (in tal senso gia’, Sez. 3, n. 28680 del 26/3/2004, Modena, Rv. 229464).
A prescindere da tale ultima eccezione, nelle menzionate decisioni si e’, condivisibilmente, ravvisata un’analogia di fondo tra la posta elettronica e la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario ed alla quale quest’ultimo accede per sua volonta’, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori.
Ed invero, l’invio di una lettera spedita tramite il servizio postale – esattamente proprio come un messaggio di posta elettronica – non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne’ alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita’ del secondo.
3.3. Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillita’ della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal “principio di stretta legalita’” e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25 Cost., comma 2, e dall’articolo 1 c.p., (Sez. 3, n. 9617 del 26/6/1997, Apra, Rv. n. 208776) ed esclude la possibilita’ della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.
4. Dalle considerazioni che precedono consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *