Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 16 novembre 2018, n. 29628.
La massima estrapolata:
Per affermarsi la natura fraudolenta dell’appalto non è sufficiente che il personale del committente impartisca ordini al personale dell’appaltatrice e che quest’ultima tolleri lo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto (nel caso di specie, attività di manutenzione anziché di pulizia), essendo necessaria una manifestazione di volontà dei competenti organi del committente o comunque la conoscenza e l’accettazione implicita da parte di quest’ultimo dello svolgimento di attività diverse da quelle appaltate.
Sentenza 16 novembre 2018, n. 29628
Data udienza 5 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10240-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1299/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/11/2013 R.G.N. 1200/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’Appello di Firenze con sentenza n.1299/2013 ha riformato la sentenza del tribunale di Pisa del 2012 che aveva respinto le domande di (OMISSIS) e (OMISSIS) dirette a far accertare l’interposizione illecita di manodopera posta in essere dalla societa’ (OMISSIS), con accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla committente a far data dall’inizio dei rispettivi contratti di lavoro stipulato con le ditte appaltatrici, con condanna alla regolarizzazione del rapporto a fini retributivi e contributivi, per questi ultimi dovuti solo sulle differenze di maggiore retribuzione spettante.
Il giudice di prime cure, espletata l’istruttoria, aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della illiceita’ dell’appalto, essendo stati i ricorrenti sempre diretti da personale delle ditte appaltatrici, indicate nella societa’ (OMISSIS) e poi (OMISSIS) spa., che avrebbero quindi dimostrato un’autonoma organizzazione.
La corte, dopo ampia motivazione in diritto, ha invece ritenuto che dalle prove espletate fosse emerso che i due lavoratori erano stati adibiti ad attivita’ non di mera pulizia, ma di “manutenzione treni” come i dipendenti di (OMISSIS) addetti all’officina meccanica ed in ausilio a questi ultimi, che di fatto i lavoratori erano diretti nell’effettuazione della prestazione dai dipendenti (OMISSIS), mentre il responsabile della ditta appaltatrice si limitava soltanto a ricevere, attraverso un suo responsabile, le richieste di presenza al lavoro degli appellanti nei vari luoghi dove andava svolta l’attivita’ manutentiva.
La corte distrettuale ha quindi escluso che nel caso di specie vi fosse stato un affidamento alle ditte appaltatrici di un’attivita’ finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con rischio dell’impresa relativo al servizio fornito e ha ritenuto conseguentemente l’illiceita’ dell’appalto ai sensi della L. n. 1369 del 1960, articolo 1 applicabile ratione temporis, trattandosi di prestazioni lavorative iniziate il 1.6.2002 per il (OMISSIS) e il 1.7.2002 per il (OMISSIS), con accertamento del rapporto di lavoro in capo alla societa’ (OMISSIS).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi, a cui hanno resistito con controricorso il lavoratori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di circostanze pacifiche utili ai fini della ricostruzione della fattispecie, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito verificato di quale societa’ appaltatrice fossero dipendenti i lavoratori nel periodo in contestazione, non avendo essi allegato tali circostanze di fatto, cosi’ omettendo un passaggio decisionale determinante e necessario ai fini del decidere. La sentenza impugnata ometterebbe qualsiasi motivazione su tale punto, ossia sulla comprovata esistenza di un rapporto di lavoro con le aziende appaltatrici interposte.
Con il secondo motivo di gravame (OMISSIS) spa deduce sempre l’omesso esame di altra circostanza pacifica, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel senso che la corte distrettuale non avrebbe dato alcun peso all’oggetto del servizio appaltato ed alle circostanze per le quali i lavoratori operavano in ambiti completamente diversi, senza verificare da chi provenissero le direttive che avevano mutato i servizi appaltati, non essendo peraltro scrutinabili, ai fini del decidere, mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto.
Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, n. 6. Lamenta la societa’ l’omesso esame del fatto di non aver fornito la prova di essere stati lavoratori dipendenti delle societa’ appaltatrici a far tempo dalle date indicate come inizio del rapporto di lavoro formalmente presso queste ultime. Tuttavia non chiarisce la ricorrente se gia’ sin nel primo atto difensivo e quindi nella memoria di costituzione di primo grado (e non gia’ solo in corso di causa o comunque solo in quella di appello a cui fa riferimento in ricorso) tale eccezione fosse stata ritualmente proposta. La societa’ invero si e’ limitata soltanto alla trascrizione di parte della memoria di costituzione in appello – non seguita peraltro da una precisa indicazione della collocazione nel fascicolo di parte di tali atti, di primo e secondo grado. Tale mancanza impedisce pertanto un verifica diretta da parte di questo giudice della effettiva deduzione e quindi dell’effettiva valutazione di tale fatto nel corso del giudizio da parte del giudice di prime cure.
Il secondo motivo non merita accoglimento. La ricorrente deduce un omesso esame di fatto decisivo che individua tuttavia nel difforme oggetto della prestazione lavorativa rispetto a quella dell’appalto, oltre che nella mancata prova che la deviazione dell’operativita’ dei lavoratori, in difformita’ dell’oggetto dell’appalto, fosse imputabile alla societa’ appaltante.
Ora e’ vero che questa Corte (cfr Cass. n. 8863/2014 e di recente Cass.9139/2018) ha statuito che per affermarsi la natura fraudolenta dell’appalto non basta che personale della societa’ committente impartisca ordini al personale della societa’ appaltatrice e che questa tolleri che suoi dipendenti svolgano mansioni diverse da quelle oggetto dell’appalto (nello specifico di causa attivita’ di manutenzione e non di pulizia), ma che e’ necessaria una manifestazione di volonta’ degli organi competenti della committente e comunque una conoscenza ed una accettazione implicita di tale deviato oggetto dell’appalto.
Nel caso specifico tuttavia non si e’ in presenza di un vizio di omesso esame, atteso che i fatti sono stati ampiamente esaminati dalla corte di merito la quale, analizzando le risultanze testimoniali e diversamente interpretandole rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto che da esse fosse emerso non solo che (OMISSIS) e (OMISSIS) svolgevano le stesse mansioni degli operai dipendenti delle Ferrovie – saldando tubi, cambiando ferodi sui treni, quindi svolgendo attivita’ di manutenzione e non di pulizia, oggetto quest’ultima dell’appalto delle societa’ appaltatrici -, ma che vi era una loro subordinazione tecnica al personale dell’appaltante, che si occupava anche di organizzare l’attivita’ di manutenzione da far loro svolgere, senza intervento del personale della societa’ appaltatrice, la quale si limitava soltanto all’invio dei due lavoratori nei luoghi in cui era richiesta, da parte dei dipendenti della committente, la loro prestazione.
La corte territoriale ha poi imputato comunque alla volonta’ negoziale della committente societa’ lo svolgimento di mansioni non oggetto dell’appalto, laddove ha precisato che l’accertato utilizzo costante del personale della ditta appaltatrice aveva di fatto comportato che l’oggetto dell’appalto era divenuto la forza lavoro utile ad integrare tali lavoratori nell’attivita’ manutentiva, inseriti completamente nei cicli produttivi del committente, senza che costoro fossero in alcun modo coinvolti nell’organizzazione gestionale dell’appaltatore, finalizzata a lavori di pulizia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della societa’ al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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