Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 12086.
La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo
La persistenza dell’interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all’impugnazione non viene meno per effetto dell’accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo – chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna – in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.
Sentenza|| n. 12086. La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo
Data udienza 22 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità ex art. 2051 cc – Caduta all’itero di un teatro – Interesse ad impugnare dalla soccombenza, anche parziale, della parte, intesa in senso sostanziale e non formale – Domanda di manleva – Irrilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28968/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE (OMISSIS);
– intimata –
e contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1027/2019, pubblicata il 25/02/2019;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, ha depositato conclusioni scritte;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dalla Consigliera Dott. Irene Ambrosi.
La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2009 (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Fondazione ” (OMISSIS)” in persona del legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per lesioni; nella specie, aveva riportato una frattura scomposta dell’omero destro, cagionata dalla caduta occorsale l'(OMISSIS) mentre, svolgendo le proprie mansioni di collaboratrice all’interno del teatro, era inciampata in una sporgenza del pavimento, non visibile, essendo la sala al buio ed in scena la rappresentazione di un’opera lirica; la Fondazione convenuta chiamava in manleva la (OMISSIS).
Il Tribunale di Napoli con la sentenza 22 maggio 2014 n. 8634 accertava la responsabilita’ della Fondazione, condannandola al risarcimento del danno, liquidato nell’importo di Euro 41.163,00, oltre interessi e accoglieva la domanda di manleva, condannando la Assicurazioni Generali a tenerla indenne, anche per le spese di lite.
2. Avverso la sentenza di prime cure, la Fondazione proponeva gravame, si costituivano con distinte comparse sia la (OMISSIS) sia la Compagnia di assicurazioni; la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa citta’, riduceva il quantum liquidato e condannava la Fondazione a pagare la somma complessiva di Euro 28.597,13 a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale da lei patito a seguito del sinistro, compensando per un terzo le spese del grado di appello e condannando (OMISSIS) a restituire alle (OMISSIS) s.p.a. le somme eccedenti percepite.
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. Fondazione (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (gia’ Assicurazioni Generali) sebbene intimate, non hanno ritenuto di svolgere le loro difese nel giudizio di legittimita’.
Fissata la pubblica udienza, il ricorso e’ stato trattato in Camera di consiglio, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operativita’ e’ stata prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e chiesto il rigetto del primo motivo e l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. Parte ricorrente ha depositato memoria.
La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la “Violazione articolo 360, nn. 3 e 5, in relazione all’articolo 1965 c.c. e articolo 100 c.p.c.”; in particolare, sostiene che la Corte d’appello, nel decidere sull’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancanza di interesse ad agire della Fondazione (OMISSIS), ha omesso di valutare che l’atto rilasciato dalla Compagnia di Assicurazioni (OMISSIS) s.p.a. fosse una transazione che in quanto tale avrebbe fatto cessare la lite tra le parti, limitandosi viceversa a qualificarla come quietanza di pagamento, rilasciata dalla infortunata alla compagnia di assicurazione della Fondazione “a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro, nonche’ con rinunzia quindi ad ogni azione in qualsiasi sede e non”; denuncia altresi’ che la Corte d’appello ha omesso di considerare che il documento de quo non fosse una mera quietanza, bensi’ un contratto con cui venivano transatte reciproche rinunce; difatti, l’importo pagato dall’assicurazione alla danneggiata veniva corrisposto “in via di transazione”; con tale atto, avente natura contrattuale, la ricorrente insiste nel sostenere che le parti avrebbero quindi manifestato la volonta’ di non proseguire la lite in atto e cio’ dimostrerebbe la totale mancanza di interesse ad agire sia della Fondazione sia della Compagnia assicuratrice; quest’ultima, del resto, corrispondendo il quantum liquidato dalla sentenza di primo grado e con il rilascio dell’atto “di transazione e quietanza” avrebbe manifestato la propria acquiescenza ex articolo 329 c.p.c., alla sentenza di prime cure.
2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo la “Violazione articolo 360, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139”, per aver ritenuto il giudice di appello che la liquidazione del danno andasse corretta perche’, come aveva argomentato l’appellante Fondazione, “del tutto errata per eccesso”; sostiene, viceversa, la ricorrente la correttezza del calcolo, per aver richiesto al giudice di primo grado anche la personalizzazione come riconoscimento del danno morale, basato sulle risultanze della CTU (9%) e sulle Tabelle milanesi o quantomeno con l’aumento di un quinto previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005; il giudice di appello ha effettuato un calcolo di difficile comprensibilita’, che comunque non doveva avere a base l’importo di Euro 23.196,47, ma quello di Euro 27.627,66 (cosi’ come attestato dalla stessa sentenza impugnata a pag. 9), a cui doveva essere aggiunto l’ulteriore importo di Euro 5.400,66 (cosi’ come dalla stessa Corte d’appello calcolato (nella sentenza impugnata a pag. 9) per un importo finale complessivo, non di Euro 28.597,13, ma di Euro 33.027,66; la ricorrente si duole che la Corte d’appello ha altresi’ omesso di sottrarre alla somma di Euro 51.273,08 liquidata in prime cure, l’importo di Euro 9.997,70 corrisposto dalla (OMISSIS) al difensore a titolo di spese di lite, come da fattura; in definitiva, la ricorrente avrebbe dovuto restituire la minor somma di Euro 8.247,72 (cioe’ la differenza tra Euro 41.275,38 ed Euro 33.027,66).
3. Il primo motivo e’ infondato sotto tutti i profili di doglianza proposti e sopra sinteticamente riassunti.
3.1. In primo luogo, non sussiste la violazione dell’articolo 100 c.p.c.; nell’esercizio del suo legittimo potere, la Corte territoriale ha dato conto in modo chiaro delle ragioni per le quali ha ritenuto destituita di fondamento l’eccezione sollevata dall’allora appellata (OMISSIS) in ordine alla mancanza di interesse ad agire della Fondazione (OMISSIS), osservando che l’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 51.273,08 da parte della Compagnia di assicurazione non precludeva affatto alla Fondazione, assicurata dalla predetta assicurazione, la possibilita’ di proporre gravame e chiedere la riforma della decisione di primo grado sia perche’ si trattava di rapporti distinti, sia perche’ “potrebbe l’assicurato coltivare un interesse, anche di carattere non meramente economico, ad ottenere una pronuncia che lo assolva da ogni responsabilita’” (pag. 4 sentenza impugnata).
A conforto della suindicata argomentazione, il giudice di appello ha coerentemente richiamato altresi’ una pronuncia di questa Corte, condivisa dal Collegio, che ha affermato come la persistenza dell’interesse ad impugnare sia data dalla soccombenza, anche parziale, della parte, intesa in senso sostanziale e non formale, senza che la legittimazione ad impugnare sia elisa delle domanda di manleva proposta dalla stessa parte soccombente nei confronti del terzo, chiamato in manleva proprio per tenerlo indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all’altro (Cass. Sez. 2, 20/10/2016 n. 21304).
3.2. In secondo luogo, il motivo e’ infondato quanto alla pretesa natura di contratto di transazione del documento attestante l’avvenuto pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni della somma di cui alla condanna di prime cure in favore della danneggiata; sul punto, la Corte partenopea ha dato conto, in modo esaustivo e specifico del proprio convincimento alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e di quanto espressamente previsto dalle parti nel documento de quo, testualmente affermando “contrariamente a quanto opina la (OMISSIS), la dedotta quietanza di pagamento fu rilasciata dalla infortunata alla compagnia di assicurazione del teatro “a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro, nonche’ con rinunzia quindi ad ogni azione in qualsiasi sede (e non invece di rinunzia a proporre gravame da parte della assicurazione di controparte)” (pag. 4 sentenza impugnata).
4. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato nei limiti e alle condizioni di seguito illustrate.
4.1. La Corte d’appello, dopo aver richiamato correttamente l’orientamento di questa Corte, che va in questa sede ribadito (Cass. Sez. 3, n. 2480 del 01/02/2018 Rv. 647934 – 01) e aver accertato nella fattispecie i presupposti della responsabilita’ per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., e quindi la derivazione del danno dalla cosa (esistenza di una anomalia nel pavimento del teatro) e la custodia in capo alla Fondazione, nel liquidare il danno non patrimoniale, per un verso, ha confermato (poiche’ non contestati) i coefficienti di inabilita’ permanente e temporanea individuati dal consulente tecnico di ufficio e recepiti dal primo giudice e, per un altro verso, ha corretto la liquidazione operata dal Tribunale, riducendola, condividendo le argomentazioni della Fondazione appellante in proposito; in particolare, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che gli importi attribuiti alla attrice fossero “esorbitanti rispetto ai parametri tabellari all’epoca vigenti” elaborati dal Tribunale di Milano riferiti agli anni 2013 e 2014, sicche’ in luogo della complessiva somma liquidata in prime cure di Euro 41.163,00 ha stabilito che andasse riconosciuta la minore somma di Euro 27.122,00 (parametri tabellari del 2013) o quella di Euro 27.232,00 (secondo i parametri tabellari del 2014), e che, pertanto, aggiornando i parametri alle Tabelle del 2018, ha stabilito correttamente che dovesse essere fissata nell’importo di Euro 27.627,00, risultando dalla combinazione del fattore eta’ (31 anni) della danneggiata all’epoca del sinistro e della percentuale di invalidita’ micro permanente del 9 per cento riconosciutale (cfr. sentenza impugnata pag. 9), per poi affermare che “su tale importo andra’ computato l’ulteriore importo di Euro 5.400,66 in favore della (OMISSIS) a titolo di interessi compensativi (calcolati sulla sorte capitale, prima devalutata alla data del sinistro – (OMISSIS) – fissata nell’importo di Euro 23.196,47, e quindi, rivalutata annualmente fino alla data della decisione)”, giungendo a liquidare la somma di Euro 28.597,13.
Il calcolo effettuato dalla Corte di appello appare corretto ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) avendo il giudice di appello correttamente fatto riferimento ai meccanismi tabellari milanesi (che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), posto che nel caso sottoposto al suo esame non erano emersi elementi, che valessero a superare le conseguenze “ordinarie” gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Sez. 3, 21/09/2017 n. 21939; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 31/01/2019 n. 2788; nella stessa prospettiva, Cass. Sez. 3, 15/05/2018 n. 11754; Cass. Sez. 6-3, 04/03/2021 n. 5865; Sez. 3, 05/05/2021 n. 11724; Cass. Sez. 6-L, 26/11/2021 n. 36878).
4.2. Fondata, viceversa, e’ la doglianza secondo cui la Corte d’appello ha omesso di sottrarre dalla somma di Euro 51.273,08 (corrisposta con assegno bancario dalla assicurazione) quella liquidata per l’importo di Euro 9.997,70, a titolo di spese del giudizio di primo grado, corrisposta dalla (OMISSIS) al difensore, come da fattura in atti.
5. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, rigettato il primo, e per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, disponendo che dalla somma in restituzione dovuta dalla danneggiata sia defalcata la somma pagata dalla ricorrente a titolo di spese del giudizio di primo grado e sopra meglio indicata.
6. le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico della Fondazione intimata nella misura della meta’ sia per il grado di appello che per quello di legittimita’, compensate tra le parti nella restante misura.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, dispone che dalla somma in restituzione dovuta dalla danneggiata sia defalcata la somma pagata dalla ricorrente, come meglio indicato in motivazione, a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Condanna la Fondazione intimata a rifondere la meta’ delle spese in favore della ricorrente che liquida in tale proporzione per il grado di appello nell’importo di Euro 3300,00 per compensi, Euro 722,00 per spese generali, e per quello di legittimita’, in tale proporzione, nell’importo di Euro 3500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali, compensando tra le parti, per entrambi i gradi, la restante meta’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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