La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 12086.

La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo

La persistenza dell’interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all’impugnazione non viene meno per effetto dell’accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo – chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna – in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.

Sentenza|| n. 12086. La legittimazione all’impugnazione al rapporto principale non viene meno per effetto dell’accoglimento della domanda di manleva nei confronti di un terzo

Data udienza  22 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità ex art. 2051 cc – Caduta all’itero di un teatro – Interesse ad impugnare dalla soccombenza, anche parziale, della parte, intesa in senso sostanziale e non formale – Domanda di manleva – Irrilevanza

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