Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7108.
La massima estrapolata:
La forma convenzionale di cui all’art. 1352 cod. civ. ben può riguardare anche i negozi unilaterali, in ragione, se non altro, del disposto dell’art. 1324 cod. civ.
Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7108
Data udienza 21 novembre 2019
Tag – parola chiave: Fallimento – Insinuazione al passivo di crediti associativi – Esclusione – Assenza di prova scritta di adesione alla federazione – Forma scritta – Necessità anche in base allo statuto della federazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10234/2014 proposto da:
Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale – Federambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 14/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ha presentato domanda di insinuazione in chirografo al passivo del fallimento della s.p.a. (OMISSIS). A base della propria richiesta ha posto un credito per mancato pagamento di contributi associativi, secondo quanto previsto dallo statuto federativo, nonche’ quello per contribuzione agli oneri relativi a permessi sindacali per i c.d. distacchi di lavoratori.
Il giudice delegato ha respinto la domanda, rilevando in particolare la mancanza della prova dell’adesione della societa’ di poi fallita alla Federazione istante.
La Federazione ha allora proposito opposizione L. Fall., ex articolo 98, avanti al Tribunale di Foggia. Che la ha respinta con decreto depositato in data 14 marzo 2014.
2.- Il Tribunale ha motivato la decisione cosi’ assunta, osservando che la “s.p.a. (OMISSIS) dal 2005 e’ diventata societa’ a partecipazione pubblica del Comune di Foggia, affidataria di servizio pubblico di rilevanza economica e pertanto soggetta all’osservanza di procedure ad evidenza pubblica”, secondo le disposizioni di cui alle norme del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, articolo 23 bis, comma 10, lettera a), Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, articolo 6, nonche’ Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 4, comma 15. Da tale soggezione “discende” – ha proseguito il decreto – la “necessaria forma scritta ad substantiam di qualsiasi contratto stipulato… dalle societa’ a partecipazione pubblica”.
L'”assenza”, nella specie, del “predetto requisito formale comporta l’insanabile nullita’ del contratto”. A nulla possono valere – in difetto di atto scritto, “sottoscritto dal legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS) e contenente l’adesione di quest’ultima allo statuto della Federazione” – gli “asseriti comportamenti concludenti tenuti in precedenza” per l’assunta sussistenza del vicolo federativo. Come pure la forma scritta sarebbe occorsa – si e’ altresi’ aggiunto – per il “caso di rinnovazione del rapporto associativo”: la necessita’ della forma scritta preclude propriamente l’ipotetica operativita’ di rinnovazioni tacite.
D’altronde, la forma scritta per i contratti di adesione allo statuto federativo – ha pure precisato il Tribunale – risulta “specificamente richiesta dalle previsioni statutarie della Federazione e in specie dall’articolo 4 dello statuto” (che, tra l’altro, prevede la presentazione di una “domanda sottoscritta dal legale rappresentante”, con espressa dichiarazione di “integrale accettazione” delle tavole statutarie “della Federazione, dell’Associazione regionale, nonche’ del sistema Confservizi”).
3.- Avverso questo provvedimento la Federazione presenta ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.
Con controricorso resiste il fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (Decreto Legislativo n. 112 del 2008, articolo 23 bis; Decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, articolo 6; Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 4, conv. in L. n. 148 del 2011; Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3) e omesso esame di fatto decisivo. In particolare, la Federazione contesta l’applicabilita’, per il caso di specie, della disciplina di legge relativa all’operativita’ delle societa’ a partecipazione pubblica. Tale disciplina – si osserva – riguarda solo i “contratti a titolo oneroso… tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu’ operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura dei prodotti, la prestazione dei servizi”: l'”adesione all’Associazione sindacale di categoria non integra un contratto avente a oggetto ne’ l’esecuzione di lavori, ne’ la fornitura di prodotti e tantomeno la prestazione di servizi”. Il Tribunale non ha proprio preso in considerazione – si aggiunge – la circostanza che la Federazione e’ una “associazione con mere finalita’ rappresentative e promozionali degli associati”.
Il secondo motivo – che pure si duole di violazione di legge (articoli 1352, 1362 c.c. e segg.) e di omesso esame di fatto decisivo assume che la normativa dell’articolo 4 dello statuto federativo non detta una prescrizione formale ad substantiam, perche’ “in alcuna parte dello statuto e’ prevista la sanzione della nullita’ in caso di inosservanza della procedura di iscrizione”. Assume altresi’ che la clausola statutaria e’ posta nell’esclusivo interesse della Federazione, investendo la sola proposta di adesione allo statuto (e non anche l’accettazione della “giunta esecutiva”); percio’, essa “non attiene in ogni caso all’ipotesi di forma convenzionale vincolata prevista dall’articolo 1352 c.c.”. E ancora rileva che la forma negoziale e’ rinunciabile dalle stesse parti del contratto e che “tale rinuncia ben puo’ derivare da atti diversi dallo scritto e, in particolare, da comportamenti concludenti incompatibili con la volonta’ di mantenere in vita il vincolo di forma”.
5.- Il ricorso non e’ fondato e non puo’ quindi essere accolto.
Il decreto del Tribunale di Foggia non merita le censure che gli ha rivolto la ricorrente Federazione.
Quest’ultima trascura, in effetti, che i compiti istituzionali assegnati all’ente dall’articolo 2 dello statuto federativo (come riportato dallo stesso ricorrente, a p. 9 s.) importano propriamente la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento di tutta una serie di servizi (in punto, in particolare, di “servizi di interesse economico generale nel settore ambientale” e di “attuazione dei principi che ispirano la gestione dei servizi di interesse economico generale del settore ambientale”: tra l’altro, “svolgendo attivita’ di studio, di formazione e consulenza”, “di assistenza” degli associati “negli accordi locali, nonche’ nelle vertenze stragiudiziali di lavoro” e altresi’ “prestando assistenza agli enti locali”).
Il tenore della norma dell’articolo 1352 c.c., si manifesta univoco, poi, nel ricollegare all’adozione di una forma convenzionale la “presunzione” che la relativa previsione sia stata “voluta per la validita’ del contratto” (cfr., tra le altre, Cass., 12 marzo 2018, n. 5890; Cass., 30 novembre 2017, n. 288116). Si’ che non rileva come per contro opina la Federazione ricorrente – l’assenza di un’espressa e specifica previsione di “nullita’ convenzionale”: il tema si pone, propriamente, sul piano dell’interpretazione dell’atto di autonomia, cosi’ come indirizzata e guidata dalla predetta norma di legge (appunto a mezzo della “presunzione” da questa formulata).
E’ noto, poi, che la forma convenzionale ex articolo 1352 c.c., ben puo’ riguardare anche i negozi unilaterali, in ragione, se non altro, del disposto dell’articolo 1324 c.c. (cfr. Cass., 9 luglio 2019, n. 18414). In quanto collocata nel contesto di uno statuto di un ente associativo, la clausola di cui alla prescrizione formale, inoltre, deve essere considerata come inserita (anche) nell’interesse di tutti gli associati, in essere, come pure potenziali; con la conseguenza che l’eventuale nullita’ (conseguente al mancato rispetto della prescrizione) ben puo’ essere fatta valere da ciascun interessato (cfr., sul punto, Cass., 2 agosto 2016, n. 16053).
Neppure puo’ ritenersi condivisibile l’assunto della Federazione ricorrente la’ dove assume che la “rinuncia” alla prescrizione di una forma convenzionale puo’ anche discendere dall’avere nel concreto adottato forme alternative di accordo. Sembra chiaro, infatti, che trattandosi di clausola statutaria – una “rinuncia” al riguardo puo’ derivare solo dall’assunzione di una corrispondente modifica statutaria, come correttamente assunta a norma di legge e di statuto. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito come, “laddove la clausola che programma la forma di successivi atti o contratti sia da qualificare elemento essenziale del contratto assoggettato all’obbligo di forma, essa non potra’ essere modificata con un accordo concluso verbis tantum o per fatti concludenti” (Cass., 14 giugno 2019, n. 16106); e pure come, in presenza di una prescrizione di forma convenzionale, non sia nemmeno sufficiente il ricorso a “forme equivalenti” (cass., 18 aprile 2019, n. 10845). In definitiva, l’assunto della Federazione ricorrente risulta intesa a confondere piani tra loro nettamente separati: quali, per l’appunto, quello del mancato rispetto, in concreto, del vincolo formale e quello delle modalita’ di eventuale modifica (cancellazione compresa) del vincolo medesimo.
6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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