Istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19

Consiglio di Stato, sezione terza, Decreto 27 aprile 2020, n. 2294.

La massima estrapolata:

Non va sospeso il decreto monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile; è infatti escluso ogni pericolo di perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione, discutendosi nel caso in esame di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, con la conseguenza che non ricorre uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata ” praeter legem”, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto cautelare del Presidente di Tar

Decreto 27 aprile 2020, n. 2294

Data udienza 27 aprile 2020

Tag – parola chiave: Covid-19 – Calabria – Distributori automatici – Vendita bevande e alimenti confezionati h 24 – Chiusura nella fase emergenziale – Non va sospesa

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3380 del 2020, proposto dalla Soc. Sa. Ba. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, non costituito in giudizio;
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 270/2020, reso tra le parti, concernente la sospensione dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio, bar e self – service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati in locale liberamente accessibile, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto, ai fini della ammissibilità dell’appello avverso il decreto presidenziale del T.A.R. Calabria:
– che l’appellante ha proposto il ricorso avverso ordinanze del Comune di Catanzaro susseguitesi a partire dal 23 marzo, appuntando le sue censure in particolare sulla ordinanza sindacale del 16 aprile 2020 che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 la vigenza del divieto di attività di distribuzione automatica effettuata dalla stessa appellante;
– che la prima ordinanza, avente eguale oggetto della seconda e della terza quanto alle caratteristiche del divieto, aveva già esaurito il proprio effetto temporale incidendo, nel primo periodo di vigenza ivi indicato, sul medesimo interesse oggi fatto valere dall’appellante, cioè quello di poter riprendere la vendita;
– che, nelle tre ordinanze (di cui solo la terza attualmente, e per i soli prossimi sei giorni, in vigore) ciò che effettivamente viene leso – e spetterà al giudice competente valutare se l’atto lesivo sia o meno legittimo – è non certo il diritto costituzionalmente tutelato di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) ma l’interesse, di natura economica, a non perdere, per i giorni di sospensione della distribuzione, il relativo ricavo;
– che, peraltro, proprio l’art. 41 della Cost. invocato dall’appellante, limita la stessa libertà di iniziativa economica quando essa sia in contrasto con la sicurezza, libertà e dignità umana. In proposito, non vi sono dubbi sulla correttezza costituzionale di una misura di divieto temporaneo di distribuzione automatica di prodotti allorché ciò derivi dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia abbia conosciuto dal dopoguerra;
– che, quindi, escluso ogni pericolo di perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione, nel caso in esame si discute di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, dovendosi di conseguenza escludere la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata “ praeter legem”, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto cautelare del Presidente di T.A.R.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 27 aprile 2020.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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