La fattispecie prevista dall’articolo 393 del Cp

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 settembre 2019, n. 39138.

Massima estrapolata:

La fattispecie prevista dall’articolo 393 del Cp si fonda sull’esistenza di un preteso diritto, che l’autore soddisfa attraverso l’“uso”, “non costrittivo”, della violenza o della minaccia, mentre l’estorsione ha il suo nucleo proprio nell’azione costrittiva, ovvero nell’annichilimento delle capacità volitive della vittima, la cui mediazione passiva è indispensabile per ottenere il risultato illecito e ciò deve ritenersi anche in presenza di una pretesa che fosse tutelabile per via giurisdizionale o percepita come tale, perché la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non può che essere “ingiusta” e quindi tale da integrare il profitto ingiusto della fattispecie estorsiva. Conferma di tale discrimine la si evince dalla identificazione del bene protetto dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero: a) il “monopolio statale” nella risoluzione delle controversie, per quanto riguarda l’esercizio arbitrario; b) la tutela della “persona”, anche (sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale, con riguardo all’estorsione. In definitiva, l’esercizio arbitrario sanziona le deviazioni comportamentali del privato che, invece di affidare la risoluzione dei conflitti alla giurisdizione statale, riesca a farsi ragione da sé, utilizzando la violenza e la minaccia o per l’impossessamento diretto del bene che si ritiene dovuto, o a fini persuasivi, senza giungere alla soglia della costrizione che incide sul diritto alla libertà della persona, tutelato dalla più grave fattispecie dell’estorsione. Mentre l’estorsione “copre” le condotte “costrittive”, anche in ipotesi finalizzate alla soddisfazione di un preteso diritto, ogni volta che l’azione si risolva nell’annichilimento della capacità reattiva della vittima.

Sentenza 24 settembre 2019, n. 39138

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, terza sezione penale, n. 5556/2015, in data 14/06/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14/06/2018, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 04/05/2015, previo riconoscimento del vincolo della continuazione nonche’ delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata e riconosciuta recidiva qualificata, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa per i delitti di estorsione (capi A e B).
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., per lamentare:
– mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla contestata condotta estorsiva (primo motivo);
– mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in punto elemento psicologico serbato dal (OMISSIS) nonche’ erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 629 e 393 c.p. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che si ritiene caratterizzata da motivazione solo apparente fondata su stereotipi e clausole di stile e che ha del tutto omesso di valutare la testimonianza del (OMISSIS) evitando altresi’ di analizzare la circostanza per la quale i soldi erogati da quest’ultimo fossero stati consegnati al (OMISSIS). La tesi difensiva viene sbrigativamente liquidata sulla base dei contenuti degli sms telefonici che il (OMISSIS) inviava al (OMISSIS), facendo derivare dal fatto che negli stessi non si facesse riferimento alle consegne dei soldi al (OMISSIS) la prova dell’estorsione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come nella sentenza impugnata difetti ogni riferimento all’elemento psicologico dell’imputato, il cui dolo doveva quantomeno essere messo in dubbio a fronte della restituzione di una parte della somma presa dal (OMISSIS). Il Collegio, poi, ha considerato perfezionato il reato di estorsione anche quando il (OMISSIS) pressava il (OMISSIS) che, solo per buon cuore, consegnava le somme all’amico. In ogni caso, il (OMISSIS) si era limitato a profferire nei confronti del (OMISSIS) solo frasi minacciose ed intimidatorie senza mai arrivare ad elevare verso il (OMISSIS) condotte maggiormente lesive: circostanza di fatto che avrebbe dovuto indurre a far ritenere la ricorrenza della meno grave figura delittuosa di cui all’articolo 393 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilita’ della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Nel ricorso viene dedotto, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio di motivazione.
2.1. Come e’ noto, la rilevabilita’ del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:
a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non puo’ rientrare fra i compiti del giudice della legittimita’ la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c);
b) per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto – sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perche’ in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non e’ ammissibile nel giudizio di legittimita’: di qui discende, inoltre, che e’ onere della parte indicare il punto della decisione che e’ connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorieta’ della motivazione l’diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, si’ che l’accoglimento dell’una esclude l’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);
c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) puo’ altresi’ emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, e’ onere della parte procedere alla allegazione dell’atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071);
d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialita’, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);
e) il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorieta’ o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 c.p.p. ovvero all’invalidita’ o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’articolo 192 c.p.p. riguardanti l’attendibilita’ dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ma soltanto nei limiti indicati dalla lettera e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).
2.3. Parimenti, non e’ denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lettera b) dell’articolo 606 c.p.p., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non e’ legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.4. Va ancora osservato che non puo’ formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni, salvo il controllo di congruita’ e logicita’ della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova e’ devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilita’ degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimita’ della Corte Suprema.
2.5. Nell’approcciarsi alla disamina che seguira’, deve altresi’ richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non e’ consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma e’ necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguita’ di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e cioe’, con una alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).
3. Con riferimento al primo motivo, il Collegio evidenzia come, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione della (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263541, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificita’, e quindi di inammissibilita’, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), si sia in presenza di motivo assolutamente privo di specificita’ in tutte le sue articolazioni (si reiterano censure gia’ dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione) che – oltretutto sollecita inammissibili riletture in fatto.
3.1. La Corte territoriale, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha incensurabilmente motivato l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS). Al riguardo, si e’ evidenziato come la vicenda si inserisca nel contesto di controversi rapporti tra l’imputato e la persona offesa, (OMISSIS), il quale denunciava di aver subito nel corso di diversi mesi (e segnatamente dal dicembre 2013 al 10/07/2014) richieste di denaro accompagnate da reiterate minacce contro la sua persona e la sua famiglia. I rapporti tra i due ha precisato la Corte territoriale – “… erano sorti, allorche’ il (OMISSIS), in veste di sindacalista, aveva aiutato la moglie dell’imputato in una vertenza lavorativa. In seguito, si prestava ad aiutare il (OMISSIS), che gli chiedeva denaro, rappresentando difficolta’ economiche e la necessita’ di pagare debiti con soggetti terzi. Dopo un prestito iniziale, parzialmente rimborsato, il (OMISSIS), sempre piu’ insistentemente e con il ricorso costante alle minacce pretendeva denaro, sino a indurlo a rivolgersi a un collega sindacalista, (OMISSIS), il quale si interessava per un finanziamento in favore della moglie del (OMISSIS) e consegnava a quest’ultimo la somma di Euro 10.500,00. Malgrado quest’ultimo prestito ricevuto, il (OMISSIS) continuava a chiedere denaro al (OMISSIS), che gli versava somme di importo variabile, sino a dichiarare di avere complessivamente corrisposto la somma di circa Euro 20.000,00. Solo nel luglio 2014, esasperato dalla situazione e privo di denaro, si rivolgeva alle Forze dell’Ordine, sporgendo denuncia e organizzando con queste una consegna “controllata” di Euro 500,00, alla quale gli investigatori assistevano, procedendo all’arresto del (OMISSIS)”.
3.2. La stessa Corte territoriale ha poi evidenziato come la ricostruzione alternativa proposta dall’imputato si scontra contro un’obbiettivita’ assolutamente incompatibile rappresentata dal fatto che “… la ragione di tali richieste non poteva essere il conseguimento del denaro prestato dal (OMISSIS), atteso che le stesse iniziavano molto prima, nel mese di novembre 2013, quando siffatto prestito si sarebbe perfezionato nel gennaio/febbraio 2014”; a questo si aggiungono ulteriori incongruenze come la singolarita’ del comportamento dell’imputato che decideva di non informare della situazione proprio il (OMISSIS), diretto finanziatore ovvero il contenuto degli sms che non contengono mai riferimenti alle pretese (asseritamente legittime) del (OMISSIS) rispetto alle somme prestate dal (OMISSIS) ed indebitamente trattenute dal primo, il tutto a conferma – prosegue la Corte territoriale – del fatto che le somme finanziate dal (OMISSIS), quand’anche inizialmente consegnate al (OMISSIS) (secondo la tesi dell’imputato), venivano poi conseguite dallo stesso (OMISSIS), che nessuna omissione lamentava ne’ nei confronti del (OMISSIS) ne’ in occasione dei numerosi contatti avuti con la persona offesa.
4. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo.
In premessa, non pare superfluo riprendere in sintesi l’evoluzione giurisprudenziale in punto differenze tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
4.1. Come e’ noto, mentre inizialmente il discrimine tra le due fattispecie veniva rinvenuto nel livello di gravita’ dell’azione minatoria che, ove particolarmente intensa giustificava il riconoscimento dell’estorsione (Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini e altri, Rv. 270425; Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010, Coppola, Rv. 247882; Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004, Caldara ed altri, Rv. 230709), in un secondo momento l’elemento differenziale tra le due fattispecie e’ stato invece rinvenuto “esclusivamente” nell’elemento soggettivo (Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, Pellicori, Rv. 264106); successivamente, ancora, oltre a rilevare la non completa coincidenza dell’elemento materiale che caratterizza le fattispecie si e’ ritenuto che il reato previsto dall’articolo 393 c.p. puo’ essere classificato come reato di “mano propria” configurabile solo se la condotta tipica e’ posta in essere da colui che ha la titolarita’ del preteso diritto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360).
4.1.1. La complessita’ di tale stratificazione interpretativa sebbene non giunga a configurare un deciso contrasto di giurisprudenza, evidenzia tuttavia la difficolta’ di effettuare la diagnosi differenziale tra condotte cha hanno una intersezione oggettiva rilevante, seppur non completa. Sia l’estorsione che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono infatti reati che si consumano attraverso l’uso della “violenza” e della “minaccia” ovvero attraverso il compimento di azioni potenzialmente costrittive; entrambi prevedono, inoltre una forma aggravata nel caso in cui la condotta intimidatoria sia agita con armi, ovvero con uno strumento cui si riconosce un immediato potere coercitivo. Al nucleo comune costituito dal ricorso alla violenza e alla minaccia si associano diversi elementi differenziali. Nel caso dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, caratterizzano la fattispecie: a) il presupposto, ovvero la circostanza, che l’autore e’ titolare di un diritto che gli consente di “potere ricorrere al giudice”, b) la condotta, ovvero l’uso” della violenza o minaccia, quindi di una attivita’ intimidatoria che viene descritta come elemento necessario di fattispecie, senza la indicazione degli effetti sulla vittima; c) l’evento costituito dal “farsi ragione da se'”, attraverso il soddisfacimento della presunta pretesa legittima. Di contro, il delitto di estorsione risulta caratterizzato dalla richiesta esplicita in ordine alla produzione di un effetto costrittivo sulla vittima cui segue la acquisizione di un profitto ingiusto con altrui danno. Nella descrizione della condotta estorsiva l’utilizzo del verbo “costringere”, evidenzia la volonta’ del legislatore di sanzionare ogni condotta che generi l’annichilimento delle capacita’ volitive della vittima, trasformandola in un esecutore non reattivo degli interessi illeciti dell’autore. In sintesi: la fattispecie prevista dall’articolo 393 c.p. trova il suo centro nell’esistenza di un preteso diritto, che l’autore soddisfa attraverso muso”, non costrittivo, della violenza o della minaccia, mentre l’estorsione ha il suo nucleo proprio nell’azione costrittiva, ovvero nell’annichilimento delle capacita’ volitive della vittima, la cui mediazione passiva e’ indispensabile per ottenere il risultato illecito.
4.1.2. Ritenere che in presenza di una pretesa tutelabile per via giurisdizionale (o percepita come tale), le condotte violente o minacciose finalizzate a soddisfare quel diritto debbano sempre essere attratte nell’orbita dell’articolo 393 c.p. finirebbe per determinare l’effetto dell’assorbimento in tale fattispecie anche delle condotte che incidono sulla liberta’ personale, ovvero i comportamenti idonei a trasformare la vittima in un “mediatore” non reattivo, strumentale al soddisfacimento della pretesa dell’autore.
Tenuto conto della forbice edittale prevista per il delitto di cui all’articolo 393 c.p., il risultato di tale operazione ermeneutica sarebbe l’abbattimento della rilevanza penale delle azioni violente di tipo costrittivo ogni volta che le stesse siano (percepite dall’autore) come funzionati alla soddisfazione del preteso diritto. Tale abbattimento della difesa penale dei diritti della persona in ragione della valorizzazione di interessi di natura (per lo piu’) patrimoniale non trova conforto nell’ordinamento costituzionale, che nella identificazione dei livelli di priorita’ assegnati ai diritti fondamentali, inquadra come primario il diritto alla liberta’ personale (sia nella declinazione del dritto all’incolumita’ fisica che in quella della liberta’ di determinazione) cui pospone il diritto alla tutela del patrimonio che risulta meno garantito e, comunque cedevole rispetto a prioritarie esigenze di tutela dell’interesse collettivo. Di contro, riconoscere ad ogni condotta violenta o minatoria piena capacita’ costrittiva potrebbe condurre all’assorbimento nella piu’ grave fattispecie estorsiva anche di condotte meramente “persuasive”, dirette all’esazione extragiudiziale del credito, ma di fatto, inidonee ad annichilire le facolta’ volitive della vittima, ovvero a trasformarla in un “mediatore senza volonta’ reattiva”.
4.1.3. In sintesi, si ritiene che la tutela costituzionale assegnata alla incolumita’ fisica ed alla libera determinazione della persona imponga la attivazione dei massimi presidi di tutela disponibili, ogni volta che tali beni primari siano messi in pericolo, e che non e’ coerente con le indicazioni di priorita’ fornite dallo statuto costituzionale l’abbattimento della rilevanza penale di azioni costrittive orientate alla tutela privata di un diritto, che per lo piu’ si declina come pretesa ad una soddisfazione di tipo patrimoniale.
4.2. Chiarito che l’effetto costrittivo e’ proprio solo del delitto di estorsione non essendo descritto nella fattispecie astratta prevista dall’articolo 393 c.p., il Collegio rileva che ulteriori indicazioni per effettuare il corretto inquadramento ed individuare la linea di confine tra le fattispecie si rinvengono nella identificazione del bene protetto dalle due norme, ovvero: a) il “monopolio statale” nella risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’esercizio arbitrario; b) la tutela della “persona”, anche (sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale con riguardo al delitto di estorsione.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e’, infatti collocato all’interno del titolo 3 del Codice, dedicato ai reati contro l’Amministrazione della giustizia, mentre il delitto di estorsione e’ allocato nell’ambito del titolo 13, Capo 1 dedicato ai delitti contro il patrimonio consumati con violenza alla persona.
La “persona” esce, dunque, dal fuoco della tutela prevista dall’articolo 393 c.p. che garantisce che i rapporti creditori siano affidati alla mediazione giudiziale e non lasciati alle azioni violente dei privati; di contro, la “persona” (anche sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale, e’ il bene primariamente tutelato dal delitto di estorsione che sanziona “ogni” condotta costrittiva, indipendentemente dal fatto che la stessa sia orientata a far valere un preteso diritto.
4.2.1. Il delitto di estorsione presenta pertanto un raggio d’azione piu’ ampio di quello dell’esercizio arbitrario, dato che la condotta coercitiva viene sanzionata in tutti i casi in cui si risolva in un ingiusto profitto valutabile in termini patrimoniali. Diversamente, l’esercizio arbitrario sanziona le deviazioni comportamentali del privato che, invece di affidare la risoluzione dei conflitti alla giurisdizione statale, riesca a farsi ragione da se’, utilizzando la violenza e la minaccia o per l’impossessamento diretto del bene che si ritiene dovuto, o a fini persuasivi, senza giungere alla soglia della costrizione che incide sul diritto alla liberta’ della persona, tutelato dalla piu’ grave fattispecie dell’estorsione. Pertanto, l’estorsione copre anche le condotte costrittive finalizzate alla soddisfazione di un preteso diritto ogni volta che tale azione si risolva nell’annichilimento della capacita’ reattiva della vittima, effetto non previsto dalla fattispecie decritta nell’articolo 393 c.p. che si limita a punire l’uso”, a fini esclusivamente persuasivi, della violenza o della minaccia. L’abbattimento delle facolta’ volitive correlato all’esercizio dell’azione minatoria o violenta, che trasforma la vittima in mediatore non reattivo governato dall’autore, e’ invece un effetto che e’ previsto solo nell’estorsione, rimanendo estraneo a quella prevista dall’articolo 393 c.p..
4.2.2. Va chiarito che la capacita’ assorbente dell’articolo 629 c.p. in presenza di una condotta con effetto costrittivo non viene meno se si valorizza un altro elemento della fattispecie estorsiva, ovvero il “profitto ingiusto”. Sul punto, il Collegio ribadisce che la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non puo’ che essere “ingiusto” (cfr., Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, dep. 2016, Li, Rv. 265643). Diversamente opinando, l’uso della violenza costrittiva per regolare in via privata sarebbe sanzionata meno gravemente in presenza di un diritto e piu’ gravemente in sua assenza: si tratta di un epilogo ermeneutico che si traduce nell’abbattimento della rilevanza penale della costrizione illecita giustificata da pretese patrimoniali, che contrasta con la dimensione assoluta e prioritaria dei diritti della persona (sulla prevalenza del diritto all’incolumita’ personale sul diritto all’integrita’ della sfera patrimoniale in materia di legittima difesa, v. Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392; Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884).
4.2.3. Va detto, infine, che, su tale ricostruzione, non incide il fatto che la condotta di esercizio arbitrario sia aggravata dall’uso delle armi, ovvero dal ricorso ad uno strumento con riconosciuto potere intimidatorio ed elevata potenzialita’ coercitiva; anche se l’agente ricorre all’arma, lo scrutinio deve essere effettuato valutando in concreto se l’azione violenza ha avuto comunque un epilogo costrittivo o, invece, solo persuasivo.
Puo’, dunque, essere affermato che ogni volta che l’azione minatoria o violenta si risolva nella costrizione delle vittima attraverso l’annichilimento delle sue capacita’ volitive, la condotta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, debba essere inquadrata nel delitto di estorsione; di contro, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni si rinviene in presenza di un diritto azionabile nelle sedi giudiziaria che venga soddisfatto attraverso attivita’ violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma piu’ blandamente persuasivo. Tale scelta interpretativa impedisce di legittimare (l’altrimenti plausibile) concorso formale tra reati, riconosciuto dalla giurisprudenza nei casi in cui si ritenga la medesimezza (qui negata) dell’azione materiale e la diversita’ del solo elemento soggettivo (Sez. 2, n. 12027 del 23/09/1997, Marrosu, Rv. 2104580; in materia di concorso formale tra i delitti di estorsione e di turbata liberta’ degli incanti distinguibili solo sulla base dell’elemento soggettivo: Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006, Piselli, Rv. 233346).
4.3. Per completezza espositiva, si rileva inoltre come trovi agevole soluzione anche il tema del concorso di persone nel reato. L’ultimo approdo della giurisprudenza di legittimita’ in tale ambito e’ stata quella di ritenere che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti “reati propri esclusivi” o di mano propria, configurabili solo se la condotta tipica e’ posta in essere dal titolare del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, e’ configurabile il concorso di un terzo estraneo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale) solo ove la condotta “tipica” ovvero la azione violenta o minatoria sia posta in essere dal titolare del preteso diritto mentre qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa puo’ assumere rilievo soltanto ai sensi dell’articolo 629 c.p. (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Si tratta di giurisprudenza che rassicura sulla qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che il titolare del diritto dia ad un terzo il mandato alla riscossione del credito: l’inquadramento dell’esercizio arbitrario come un reato proprio “esclusivo” esclude la delega della condotta di ragion fattasi e, di fatto, in relazione all’articolo 393 c.p. inibisce l’operativita’ della norma generale sul concorso di persone nel reato.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nei reati propri cosiddetti “esclusivi”, occorre che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige, dunque, la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell’intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi – ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo. Diversamente nei reati “propri” comuni, ovvero non “esclusivi”, non e’ indispensabile che proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che puo’ materialmente essere realizzata da altro concorrente, purche’ quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Aceto ed altri, Rv. 187201). Senza rinnegare tale ultimo approdo, si rileva che ogni volta che il mandato alla riscossione del credito e’ conferito a soggetti dotati di particolare capacita’ persuasiva in quanto appartenenti a consorzi criminali con riconosciuta capacita’ criminale, e’ ragionevole che l’azione violenta produca l’effetto costrittivo della liberta’ personale che, si e’ visto, e’ gia’ da solo sufficiente a risolvere la vexata quaestio della diagnosi differenziale tra reati limitrofi. A cio’ si aggiunga che, di regola, il terzo esattore e’ mosso da un interesse proprio non coincidente con quello del mandante, consistente nell’accrescimento della propria capacita’ criminale (fonte dell’assegnazione di ulteriori incarichi e generatore di profitti): il che consente, anche da questa ulteriore prospettiva, di escludere il concorso nel reato proprio in quanto il profilo soggettivo dell’esecutore in tale caso non e’ sovrapponibile con quello dell’autore del reato di ragion fattasi, essendo preminente l’interesse personale all’accrescimento del proprio prestigio criminale rispetto alla soddisfazione del credito altrui (in tal senso, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco e altri, Rv. 268630).
Cosi’, nel caso in cui vi sia mandato all’esazione del credito con conseguente riconoscimento di un interesse del terzo coinvolto, distinto da quello del titolare, e si registri una discontinuita’ temporale tra l’azione “tipica” posta in essere dal titolare del diritto e l’azione del terzo, il fatto dovra’ essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, l’unica compatibile con l’azione del terzo non titolare del diritto. Infine, la direzione dell’azione violenta nei confronti di persone diverse dal debitore e’ indicativa della idoneita’ costrittiva della condotta in quanto rivela la volonta’ di ridurre la volonta’ del debitore trasformandolo in un esecutore non reattivo delle pretese dell’autore, titolare del diritto attraverso la creazione di un diffuso clima di intimidazione che coinvolge anche persone estranee al sinallagma contrattuale.
4.4. Il Collegio ribadisce, comunque, che lo scrutinio in concreto del fatto ed il conseguente inquadramento nell’una piuttosto che nell’altra fattispecie presuppongono una accurata valutazione di merito, che deve essere riversata in una motivazione che dia conto attraverso l’analisi delle emergenze processuali dell’esistenza dell’effetto costrittivo, delle modalita’ di coinvolgimento dei terzi e di tutti gli altri elementi idonei a guidare l’interprete nella effettuazione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del fatto che la Suprema Corte puo’ procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato gia’ storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi e altro, Rv. 272091).
4.5. Nel caso di specie, la motivazione offerta dai giudici di merito in punto qualificazione giuridica del fatto come estorsione non si presta a censure, essendosi evidenziato il sicuro collegamento causale tra le minacce e la consegna del denaro; del resto, l’oggettiva idoneita’ delle minacce ad incidere sulla capacita’ di autodeterminazione della persona offesa e’ stata desunta non solo dal tenore materiale delle minacce stesse, ma anche dal fatto che il (OMISSIS) ben sapeva che il (OMISSIS) era appena uscito dal carcere, che era stato condannato anche per violenze in danno della moglie e che aveva usato violenza anche nei confronti di un altro sindacalista che si trovava nella medesima condizione del (OMISSIS): agli occhi di quest’ultimo, il (OMISSIS) non era affatto un millantatore ma una persona in grado di dar corso alle minacce, da qui la sua decisione – ampiamente coartata – di effettuare le numerose consegne di denaro al fine di evitare conseguenze peggiori.
Tutto cio’ considerato, appare evidente come la condotta minacciosa o violenta posta in essere dall’imputato si sia indubitabilmente estrinsecata nella costrizione della vittima attraverso il totale annullamento della propria capacita’ volitiva.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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