Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 maggio 2021| n. 12335.
La ex moglie che si fa garantire da un nuovo partner il pagamento del canone di locazione perde il diritto all’assegno divorzile. Ciò vale anche in assenza di una prova specifica di avere instaurato una nuova convivenza. Difatti, la fideiussione rispetto alla locazione stipulata vale come prova di una nuova relazione ai fini della revoca dell’assegno.
Ordinanza|10 maggio 2021| n. 12335
Data udienza 23 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Matrimonio – Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento – Canone locatizio immobile di residenza del coniuge – Fideiussione – Locazione stipulata dall’ex – Prova di una nuova relazione ai fini della revoca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14789-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 5 giugno 2018, n. 2043, il Tribunale di Salerno pronuncio’ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), revocando l’assegno di mantenimento gia’ riconosciuto a quest’ultima all’esito dell’udienza presidenziale: tanto sul presupposto che la stessa intrattenesse una relazione stabile con un terzo, dimostrata dalla garanzia fideiussoria da lui prestata con riguardo al pagamento del canone locatizio dell’appartamento ove la prima risiedeva.
1.1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 6 marzo 2019, ha respinto il gravame della (OMISSIS) contro quella decisione.
1.2. Per quanto qui di residuo interesse, la corte suddetta, richiamata la recente giurisprudenza di legittimita’ relativa ai criteri ermeneutici per l’attribuzione dell’assegno divorzile, e ricordato, altresi’, che “l’esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all’unione coniugale, conduce a negare l’assegno”, ha cosi’ opinato: “Nel caso di specie ove, seguendo il ragionamento del Tribunale, si affermi che la fideiussione prestata dal terzo per il pagamento del canone di locazione di Euro 650 dell’immobile ove abita la (OMISSIS) ed il lungo lasso di tempo di vigenza di tale obbligo dimostrino l’esistenza della relazione stabile e caratterizzata da sostanziale convivenza, l’assegno deve essere negato. Tuttavia, ove non si voglia accedere a tale conclusione, la conclusione non muta, in quanto il fatto che la (OMISSIS) abbia potuto pagare, sin dal 2007, un canone di locazione di Euro 650 mensili, mostra un’autosufficienza economica o, quanto meno, nega l’esistenza di uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, risultando lo lune onerato del mantenimento dei figli del primo matrimonio e della sua nuova unione, nonche’ del pagamento del mutuo della casa acquistata in costanza di matrimonio. Pur rilevando che entrambe le possibilita’ conducano alla stessa soluzione, ritiene la Corte che la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale debba essere condivisa e che debba ritenersi l’esistenza, per la (OMISSIS), di un rapporto stabile e consolidato nel tempo. Si noti che, sin dalla prima comparizione, la donna ha dichiarato: “Io mi frequento con una persona, ma non ho alcuna convivenza stabile”. Questa ammissione, pur non determinando inversione dell’onere della prova, costituisce un elemento ulteriore, sulla base del quale gli elementi gia’ descritti possono essere considerati, conducendo alla conclusione indicata”.
2. Avverso l’appena descritta sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., cui resiste, con controricorso, lo (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, commi 6 e 10, dell’articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, e dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, dell’articolo 2727 c.c. e dell’articolo 2728 c.c., commi 1 e 2, nonche’ dell’articolo 2697 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, per avere la corte di appello confermato la decisione del tribunale di negare l’assegno divorzile in favore della odierna ricorrente sull’assunto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza sulla base della fideiussione che un terzo aveva prestato a garanzia dell’adempimento, da parte suo, del pagamento del canone di locazione e della dichiarazione della (OMISSIS) “Io mi frequento con una persona, ma non ho alcuna convivenza stabile” cui ha attribuito valore confessorio dell’esistenza di una convivenza more uxorio, in contrasto con il senso letterale e logico delle sue parole. Richiamata la giurisprudenza di legittimita’ sul punto, si afferma che la decisione impugnata rivela, in particolare, una “…motivazione apparente a causa della mancata indicazione e del mancato riscontro, nel caso concreto, dei caratteri necessari della continuativita’ e della effettiva progettualita’ di vita perche’ possa ritenersi che il rapporto di frequentazione della (OMISSIS) configuri una sua convivenza more uxorio e che comunque la stessa, ove provata, fosse in grado di recidere ogni plausibile connessione con il tenore ed il modello di vita, caratterizzanti la convivenza matrimoniale e – con cio’ stesso – ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno divorzile…”;
II) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, commi 6 e 10, e articolo 9, comma 1, dell’articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, e dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, dell’articolo 2727 c.c., dell’articolo 2728 c.c., commi 1 e 2, e dell’articolo 2697 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed all’articolo 111 Cost.”, perche’ la corte distrettuale, “con una motivazione contraddittoria ed illogica”, aveva negato alla (OMISSIS) il diritto all’assegno divorzile in virtu’ dell’importo del canone di locazione della sua abitazione, che la medesima corte ha ritenuto sufficiente a provare l’autosufficienza economica della prima o, comunque, la mancanza di uno squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi, senza considerare che, in quel medesimo periodo, l’odierna ricorrente era beneficiaria dell’assegno di mantenimento di Euro 450,00 mensili fin dall’anno 2007, poi ridotto ad Euro 230,00 mensili a seguito dell’udienza presidenziale innanzi al Tribunale di Salerno.
2. Rileva, innanzitutto, il Collegio che, come agevolmente puo’ evincersi dalla gia’ riportata motivazione della pronuncia oggi impugnata, la corte salernitana, dopo aver ipotizzato due autonome rationes decidendi entrambe idonee, a suo dire, a confermare la negazione, in favore della (OMISSIS), dell’invocato assegno divorzile, ha evidentemente optato per quella, tra esse, gia’ utilizzata dal giudice di prime cure, secondo cui l’odierna ricorrente aveva instaurato, da tempo, una relazione stabile con un terzo, giustificando tale conclusione con la duplice circostanza che: i) il detto terzo aveva prestato fideiussione per il pagamento del canone di Euro 650,00 in relazione all’immobile ove la (OMISSIS), per effetto del relativo contratto di locazione in cui era inserita pure tale garanzia, abita fin dal 2007; ii) in sede di prima comparizione, la donna aveva dichiarato di frequentarsi “con una persona, ma non ho alcuna convivenza stabile”: ammissione, questa, che, “pur non determinando inversione dell’onere della prova, costituisce un elemento ulteriore, sulla base del quale gli elementi gia’ descritti possono essere considerati, conducendo alla conclusione indicata”.
3. Venendo, allora, all’esame del primo motivo di ricorso, giova premettere che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte affermato che la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicche’ il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (cfr. Cass. n. 6855 del 2015; Cass. n. 2466 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la piu’ recente Cass. 29317 del 2019, che ha altresi’ precisato che la convivenza di altra natura – come quella con un parente o un amico – non rileva al fine di escludere in radice il riconoscimento dell’assegno).
3.1. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che non occorre la prova della modificazione in meglio della condizione economica del coniuge cui veniva versato l’assegno a seguito del pronunciato divorzio, in quanto l’intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile (cfr. Cass. n. 5974 del 2019). In questa prospettiva, poi, e’ sufficiente che l’obbligato, che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l’assegno mensile, dimostri l’instaurazione di una relazione stabile dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell’assegno l’onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia (cfr. Cass. n. 17453 del 2018).
3.2. Alla stregua di tali principi, qui pienamente condivisi, rileva il Collegio che, nella specie, la corte distrettuale, muovendo dall’assunto, affatto corretto, che “l’esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all’unione coniugale, conduce a negare l’assegno”, ha ricavato, poi, la prova della stabilita’, nei termini suddetti, della relazione intrattenuta dalla Cercai con il terzo che aveva prestato fideiussione per il pagamento, da parte sua, del canone afferente l’abitazione da lei detenuta in locazione fin dal 2007 (che si tratti del medesimo soggetto cui ella si e’ riferita quando ha specificamente affermato di frequentare una persona, pur senza conviverci stabilmente, e’ circostanza mai stata realmente controversa, come chiaramente desumibile dalla sentenza impugnata oltre che dal contenuto dei rispettivi atti introduttivi di questo giudizio) valorizzando, appunto, questi due elementi indiziari: la prestata garanzia personale a decorre dal 2007 e la frequentazione ammessa dalla donna.
3.3. E’ utile ricordare, poi, che questa Corte, poi, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4226 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, puo’ rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perche’, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, ne’ falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiche’ essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non gia’ all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensi’ all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.1. La doglianza in esame, invece, contesta, sostanzialmente, la valutazione della descritta prova indiziaria come effettuata dalla corte d’appello, esaurendosi, cosi’, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo cui la (OMISSIS) intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: cio’ non e’ ammesso, pero’, nel giudizio di legittimita’, che non puo’ essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per cio’ solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006; Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020).
3.3.2. E’ noto, peraltro, che – diversamente da quanto chiaramente avvenuto con il motivo in esame – non e’ possibile prospettare come violazioni di legge asserite carenze della sentenza impugnata in ordine all’accertamento dei fatti, che andavano denunciate articolando idonee censure di vizio di motivazione ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 6 marzo 2019), che ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita’, alle fattispecie, qui assolutamente insussistenti, nelle quali esso si converte in violazione di legge: e cio’ accade solo quando il vizio di motivazione sia cosi’ radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorche’ la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.3.3. Non solo, dunque, non e’ piu’ denunciabile, in sede di legittimita’, la motivazione insufficiente, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata e’, oggi, esclusivamente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicche’ sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
3.3.4. Da ultimo, va ricordato che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita’ (cfr. Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), e che, come recentemente ribaditosi (Efr in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018; Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benche’ l’articolo 2729 c.c., comma 1, si esprima al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non e’ sindacabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di piu’ elementi presuntivi (cfr. l’appena citata Cass. 17574 del 2009, nonche’, la piu’ recente Cass. n. 27457 del 2019).
3.4. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione delle regole dettate in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – e’ giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro desumibile dalla complessiva istruttoria in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della stabilita’ della gia’ descritta relazione intrapresa dalla (OMISSIS); ne’ potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice d’appello abbia trascurato ulteriori dati dedotti dalla odierna ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.
3.4.1. La corte campana, invero, ha, sebbene succintamente, descritto gli elementi istruttori che l’hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale la (OMISSIS), con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cir ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
3.4.2. In altri termini, la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli articoli 115 e 116 c.p.c. puo’ porsi, rispettivamente, solo allorche’ il/la ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di la’ dei limiti in cui cio’ e’ consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinche’ sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e degli articoli 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
Nel quadro del principio, espresso nell’articolo 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben puo’ apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e cosi’ escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Dott. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non e’ compito di questa Corte quello di condividere, o meno, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne’ quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).
4. Non risultando utilmente contestata, alla stregua di quanto si e’ finora detto, l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (ma altrettanto sarebbe a dirsi ove quella di cui si e’ discusso finora fosse considerata una delle due autonome rationes decidendi di quest’ultima: in tal caso, infatti, troverebbe applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o non utile impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza. Cfr, ex multis, Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017), l’esame del secondo motivo puo’ evidentemente ritenersi superfluo.
5. Il ricorso, dunque va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, a carico della soccombente (OMISSIS) (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ex articolo 74, comma 2, ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa. Cfr. Cass. n. 25653 del 2020; Cass. n. 8388 del 2017; Cass. n. 10053 del 2012), altresi’ dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spettera’ all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
5.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3,000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply