Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2022| n. 5078.
La domanda di distanze legali è esperibile solo nei confronti del proprietario confinante.
In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l’azione del proprietario di quest’ultimo, volta a conseguire la demolizione o l’arretramento dell’opera – qualificabile come “negatoria servitutis” – è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell’azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all’eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.
Ordinanza|16 febbraio 2022| n. 5078. La domanda di distanze legali è esperibile solo nei confronti del proprietario confinante
Data udienza 18 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25206-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2081/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS) ed altri soggetti nei confronti di (OMISSIS), con la quale venne chiesta la rimozione di un fabbricato in legno assumendo la violazione delle distanze legali;
– il manufatto venne rimosso nel corso del giudizio di primo grado ed il Tribunale di L’Aquila dichiaro’ la cessazione della materia del contendere, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS);
– propose appello (OMISSIS), deducendo l’erronea condanna alle spese di lite;
– la Corte d’appello di L’Aquila accolse il gravame e condanno’ (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS), sulla base della soccombenza virtuale, rilevando che, prima della notifica della domanda, il convenuto non si era attivato, nei confronti del proprietario della costruzione, la SGE per ottenere la rimozione del manufatto, che era avvenuta nel corso del giudizio di primo grado;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi;
– ha resistito con controricorso (OMISSIS);
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di infondatezza del ricorso;
– in prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La domanda di distanze legali è esperibile solo nei confronti del proprietario confinante
RITENUTO
che:
– con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio in relazione alla circostanza che la proprieta’ e la disponibilita’ del fabbricato in legno sarebbe in capo alla societa’ SGE, che dalle comunicazioni (OMISSIS) emergerebbe che prima della notifica della citazione si sarebbe adoperato presso la SGE, proprietaria della casetta, per chiederne la rimozione, dapprima con solleciti verbali e successivamente con nota del 15.7.2010, in data antecedente alla notifica della citazione avvenuta ex articolo 140 c.p.c., in data 21.7.2010;
– il motivo e’ infondato;
– la corte di merito, nel regolamentare le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ha esaminato sia il fatto decisivo relativo alla proprieta’ del manufatto, sia le comunicazioni intercorse tra il ricorrente e la (OMISSIS), proprietaria della casetta ed ha ritenuto che esse fossero successive alla notifica dell’atto di citazione e che, in ogni caso, il ricorrente, pur non utilizzando la casetta non aveva compiuto prima del giudizio alcuna attivita’ per consentire l’immediata rimozione;
– in particolare, dall’esame degli atti processuali, l’atto di citazione venne consegnato per la notifica il 23.6.2010 e, solo in data 20.7.2010, il convenuto inoltro’ alla (OMISSIS) istanza formale di rimozione della casetta; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto la soccombenza virtuale del ricorrente nonostante la demolizione del fabbricato non fosse nella sua disponibilita’ e si fosse tempestivamente attivato perche’ la casetta fosse rimossa;
– il motivo e’ infondato;
– in tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (articolo 873 c.c.), l’azione del proprietario di quest’ultimo, volta a conseguire la demolizione o l’arretramento dell’opera – qualificabile come “negatoria servitutis” – e’ esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell’azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualita’ di autore del fatto illecito) rispetto all’eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (Cassazione civile sez. II, 01/03/2001, n. 2998);
– il ricorso va pertanto rigettato.
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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