La disciplina applicabile all’installazione dei pannelli solari

Consiglio di Stato, Sentenza|28 aprile 2021| n. 3413.

La disciplina applicabile all’installazione dei pannelli solari non è quella edilizia del restauro e risanamento conservativo, bensì quella di cui all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e agli artt. 6, comma 2, lett. d) e 123, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che prevedono, nell’ipotesi di omessa comunicazione, la sola sanzione pecuniaria pari a Euro 1.000,00, e non già l’ordine di demolizione.

Sentenza|28 aprile 2021| n. 3413

Data udienza 15 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Installazione dei pannelli solari – Natura dell’intervento – Disciplina applicabile – Art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e agli artt. 6, comma 2, lett. d) e 123, comma 1, del D.P.R. 380/2001 – Omessa comunicazione – Irrogazione sanzione pecuniaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2015, proposto da
Pontificio Istituto Te. di S. Ma. de., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ca., An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, largo (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Cr. Mo., domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 07950/2014, resa tra le parti, concernente sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di realizzazione di opere abusive e demolizione con ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Sergio Santoro.
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza appellata era stato respinto il ricorso del Pontificio Istituto Te. di S. Ma. de. per l’annullamento dell’ordine di demolizione e dell’ingiunzione di pagamento di euro 25.000,00, relativi alla realizzazione su una terrazza in Roma, via (omissis) int. (omissis), di un impianto di pannelli solari destinato alla produzione di acqua calda e aria a servizio dell’edificio sottostante.
Il motivo addotto a base dei provvedimenti era che l’intervento fosse da ricondurre alla fattispecie del restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2011, in relazione all’art. 9, comma 4, delle N.T.A. del P.R.G. comunale, con la conseguente necessità di previa richiesta di titolo edilizio all’Amministrazione Comunale.
Con l’appello si sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.

DIRITTO

L’appello è fondato, in quanto:
– l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è da considerare, ai sensi del combinato disposto degli artt.123, comma 1, e 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria;
– le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quater) del D.P.R. n. 380 cit.;
– nella specie non era necessario presentare la d.i.a., essendo sufficiente la comunicazione all’Amministrazione dell’avvio dei lavori, atto quest’ultimo la cui mancanza peraltro non è stata contestata;
– la disciplina applicabile all’installazione dei pannelli solari come quelli per cui è causa non è dunque quella edilizia del restauro e risanamento conservativo, bensì quella di cui all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e agli artt. 6, comma 2, lett. d) e 123, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che prevedono, nell’ipotesi di omessa comunicazione, la sola sanzione pecuniaria pari a Euro 1.000,00, e non già l’ordine di demolizione.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati debbono essere annullati.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati, in totale riforma della sentenza appellata.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente, Estensore
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *