Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5654.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo. Infatti, in un contesto, come quello attuale, di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna o “traditio” della somma è da intendersi, non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate, sussistente oltre che nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ma anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo
Ordinanza|23 febbraio 2023| n. 5654. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo
Data udienza 8 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Mutuo – Perfezionamento mediante la consegna – Sufficienza del conseguimento della disponibilità giuridica del denaro da parte del mutuatario – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5408-2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., quale mandataria di (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura alle liti in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1022-2020, pubblicata in data 17 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo
Fatti di causa
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione, proposero, ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., opposizione al precetto notificato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria del (OMISSIS) s.p.a., in virtu’ di contratto di mutuo fondiario del (OMISSIS).
Il Tribunale di Nocera Inferiore rigetto’ l’opposizione.
2. La sentenza, impugnata dagli opponenti, i quali hanno, tra l’altro, eccepito che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull’inesistenza del titolo esecutivo, e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno.
In sintesi, i giudici di secondo grado hanno osservato che: a) l’eccezione di intervenuta prescrizione era nuova ed inammissibile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.; b) era infondata l’eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, dal momento che all’articolo 1 del contratto di mutuo il notaio rogante aveva attestato, con efficacia probatoria fino a querela di falso, l’intervenuto rilascio, da parte dei mutuatari ed in favore dell’istituto di credito, della quietanza in relazione alla somma di Euro 52.000,00; c) era inammissibile l’eccezione di nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 51, comma 1, n. 4, c.p.c., dal momento che gli appellanti non avevano avanzato istanza di ricusazione del giudice, a norma dell’articolo 52 c.p.c., ne’ la fattispecie era riconducibile nel novero delle tassative ipotesi di astensione obbligatoria previste dal comma 1 dell’articolo 51 c.p.c..
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi.
(OMISSIS) s.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., resiste con controricorso.
(OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1. cod. proc. civ..
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono ‹‹Omessa/carente/ contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione formulata da parte opponente – rilevabile d’ufficio – circa la carenza di titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata; carenza del requisito della certezza del credito azionato: inesistenza di un titolo esecutivo idoneo nella presente procedura per inidoneita’ del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. e 1813 c.c.››.
Secondo i ricorrenti, il mutuo fondiario de quo non puo’ assurgere a titolo esecutivo perche’ non fornisce prova della effettiva consegna delle somme e, quindi, del perfezionamento del contratto. Precisano, sul punto, che all’articolo 2, comma 1, del contratto si legge: la parte mutuataria si obbliga agli adempimenti previsti dall’articolo 1 delle Condizioni generali di contratto. L’articolo 1 prevede che tale somma viene costituita in pegno dal mutuatario in favore della banca a parziale garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo, che attengono al perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria, all’inesistenza di gravami o vincoli ed alla esistenza di polizza di assicurazione. Di conseguenza, proseguono i ricorrenti, non vi e’ prova che i mutuatari abbiano avuto la disponibilita’ di tale somma, seppure per breve tempo, dato che il denaro e’ stato vincolato e la sua dazione posticipata ad altro momento, atteggiandosi piuttosto il mutuo posto a fondamento dell’azione esecutiva come mutuo ‹‹condizionato››, il cui perfezionamento e’ procrastinato all’adempimento di una serie di condizioni. Soggiungono che, essendo stato stipulato nel mese di aprile 2002, epoca in cui era in vigore la legge anti-riciclaggio n. 197/91, il contratto non avrebbe potuto prevedere il trasferimento della somma di Euro 52.000,00, che superava il limite massimo per il pagamento in contanti di Euro 12.500,00.
1.1. La censura e’ in parte infondata ed in parte inammissibile.
1.2. La sentenza impugnata, nel ritenere sussistente la prova dell’erogazione delle somme oggetto di mutuo, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuita’ – secondo cui ‹‹la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilita’ giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo›› (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 1, 13/08/1999, n. 8634).
Si e’ spiegato che in un contesto come quello attuale di progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e loro sostituzione con annotazioni contabili, la consegna o traditio della somma e’ da intendersi, non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilita’ giuridica delle somme mutuate, sussistente oltre che nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilita’ in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, ma anche quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da’ al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass., sez. 1, 15/07/1994, n. 6686; Cass., sez. 3, 05/07/2001, n. 9074; Cass., sez. 1, 28/08/2004, n. 17211; Cass., sez. 1, 03/01/2011, n. 14).
Con specifico riferimento al mutuo fondiario, considerato che la legge prevede che la stipulazione del contratto e l’erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (articolo 39, comma 2, t.u.b.), e’ stato chiarito che per poter verificare se il contratto di mutuo si sia effettivamente perfezionato, esso non puo’ essere esaminato atomisticamente, ma deve essere considerato ed interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilita’ giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante. Con la conseguenza che l’accertamento demandato al giudice di merito deve estendersi alla natura ed al contenuto del contratto, integrato con l’atto di quietanza a saldo, e comprendere anche la verifica del requisito formale richiesto affinche’ l’atto possa assolvere alla funzione di titolo esecutivo (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 3, 05/03/2020, n. 6174).
I ricorrenti, nell’intento di superare l’accertamento svolto dai giudici di appello, che hanno ritenuto raggiunta la prova del perfezionamento del contratto azionato con il precetto, ponendo l’accento sull’intervenuto rilascio, da parte dei mutuatari, della quietanza della somma ricevuta di Euro 52.000,00, richiamano la pattuizione contrattuale dell’articolo 2 del contratto di mutuo, che a sua volta rimanda all’articolo 1 del medesimo contratto, secondo cui tale somma ‹‹viene costituita in pegno dal mutuatario in favore della banca a parziale garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo››, e sostengono che da tale pattuizione dovrebbe evincersi che il contratto in esame e’ un mutuo ‹‹condizionato››, inidoneo a costituire titolo esecutivo strictu sensu.
Sebbene sia pacifico tra le parti il contenuto della clausola contrattuale sopra riportata, non puo’ non rilevarsi che detta pattuizione non esclude, ma anzi conferma la traditio della somma mutuata e la messa a disposizione a favore del mutuatario delle somme erogate.
Cio’ in continuita’ all’orientamento interpretativo espresso da Cass., sez. 1, n. 25632 del 27 ottobre 2017, secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (in senso conforme, Cass., sez. 1, 03/12/2021, n. 38331; Cass., sez. 61, 07/12/2021, n. 38884).
Nella specie, non puo’ valere a negare il requisito della realita’ la costituzione, da parte dei mutuatari, della somma erogata in pegno irregolare in favore dell’istituto di credito, come previsto dall’articolo 2 del contratto di mutuo. Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come e’ evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilita’ patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all’istituto di credito a garanzia dell’attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perche’ non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l’inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva.
Tale operazione non comporta, dunque, che la Banca trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la Banca riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilita’ della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia.
Cosi’ ricostruita l’operazione, e’ da escludere che il contratto posto a fondamento dell’atto di precetto possa essere ricondotto, come sostenuto dai ricorrenti, alla diversa tipologia del mutuo condizionato, che, non comprovando l’esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, e’ di per se’ inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo.
1.3. Inammissibili sono, invece, le deduzioni svolte dai ricorrenti in punto di mancato rispetto della normativa antiriciclaggio (L. n. 197/1991), trattandosi di questione nuova di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata. Invero, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6 – 5, 13/12/2019, n. 32804).
La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo
Tale onere non risulta assolto dagli odierni ricorrenti.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ‹‹violazione di legge – articolo 51 c.p.c. – il giudice ha conosciuto due volte della stessa questione›› e lamentano la violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice di primo grado. Fondano la doglianza sul seguente rilievo: ‹‹la questione affrontata nell’opposizione a precetto e’ la stessa affrontata in sede di ricorso in opposizione all’esecuzione e gia’ decisa con decisione di segno negativo, ma il giudice non si e’ astenuto in alcun modo dal decidere la questione terminata con sentenza oggi appellata, rendendo il provvedimento emesso quanto meno nullo se non contra legem. Infatti, come puo’ vedersi dai documenti allegati, il giudice ha deciso sulla questione in passato ma non si e’ astenuto sulla questione odierna, in spregio all’articolo 51 c.p.c.››.
La censura e’ inammissibile.
E’ sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’articolo 186-bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali e’ proposta opposizione, e’ deducibile solo con lo strumento della ricusazione, ai sensi dell’articolo 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullita’ della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (cfr. Cass., sez. 63, 28/10/2014, n. 22854; Cass., sez. U, 20/01/2017, n. 1545).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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