La competenza per territorio del tribunale sezione per le misure di prevenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8871.

La competenza per territorio del tribunale, sezione per le misure di prevenzione, va individuata, nelle ipotesi in cui la condizione di pericolosità è legata alla appartenenza ad un sodalizio criminoso/mafioso, con riferimento al luogo in cui si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, mentre nelle ipotesi in cui la pericolosità sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione, intesa come luogo ove il soggetto manifesta il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti, e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravità.

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8871

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Plurime manifestazioni caratterizzate da alta pericolosità sociale – Conflitto negativo di competenza – Eccezione di incompetenza territoriale – Operatività dell’art. 5 d.lgs. n. 159/11 – Attribuzione della competenza nel luogo ove si prospetta la continuità di azioni criminose – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MAGI Raffaell – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI BRESCIA;
con l’ordinanza del 28/05/2020 del TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dr. CASELLA GIUSEPPINA, che ha chiesto dichiararsi competente il Tribunale di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione per le Misure di Prevenzione, con decisione emessa in data 18 giugno 2019 ha declinato la propria competenza alla trattazione della proposta concernente (OMISSIS), indicando quale autorita’ competente il Tribunale di Milano.
1.1 Secondo l’autorita’ bresciana, la compresenza di piu’ manifestazioni di pericolosita’ – indicate dal soggetto proponente – impone di individuare, a fini di competenza territoriale, il luogo in cui si sono manifestate le condotte di maggiore gravita’. Si ritiene che talune attivita’ censite in sede di proposta erano finalizzate a recare vantaggio ad una associazione di stampo mafioso operante in (OMISSIS), con radicamento della competenza, per tale ragione, in Milano (Tribunale Distrettuale).
2. Investito a seguito di detta declaratoria di incompetenza territoriale, il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza emessa in data 28 maggio 2020.
2.1 II caso riguarda l’individuazione – in presenza di plurime condotte indicate come espressive della pericolosita’ soggettiva – del luogo di concreta manifestazione delle condotte di maggiore spessore e rilevanza, quale criterio idoneo a radicare la competenza del Tribunale per le Misure di Prevenzione.
2.2 La ricostruzione operata, in sede di proposizione del conflitto, dal Tribunale di Milano tiene conto del dato evidenziato dal Tribunale di Brescia (avvenuta contestazione in uno dei procedimenti a carico del (OMISSIS) della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 1991) ma al contempo evidenzia l’intero âEuroËœpercorso di devianza’ censi’to in sede di proposta.
Si evidenzia, in particolare, che:
a) la tesi dell’avvenuto sostegno economico offerto dal (OMISSIS) al sodalizio âEuroËœndranghestista di Desio non ha trovato conferma in sede cautelare;
b) il principale luogo di manifestazione della pericolosita’ del (OMISSIS) e’ la provincia di Bergamo (ricadente nel Distretto di Brescia) atteso che in tale luogo vi e’ la centrale operativa del sodalizio criminoso di cui all’articolo 416 c.p. oggetto di ricostruzione in taluni giudizi pendenti presso l’autorita’ giudiziaria bresciana (relativo ai consorzi (OMISSIS) e (OMISSIS), operanti in Bergamo dall’anno 2014 al 2017), con correlate condotte di bancarotta e frode fiscale. Di tale associazione per delinquere il (OMISSIS) sarebbe il capo;
c) sempre in Bergamo risultano essere stati commessi, secondo la prospettazione, il reato di estorsione e quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’anno 2017;
d) presso l’autorita’ giudiziaria milanese sono pendenti procedimenti per reati tributari e bancarotta.
Si ritiene pertanto che il luogo ove si siano verificate con maggiore continuita’ le condotte sintomatiche di pericolosita’ semplice sia il territorio di Bergamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va attribuita la competenza a decidere sulla proposta applicativa della misura di prevenzione personale, nel conflitto negativo insorto, al Tribunale di Brescia. 1.1 Ed invero per costante interpretazione maturata in questa sede di legittimita’ gia’ nel vigore della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, (per effetto, tra le altre, di Sez. U. n. 18 del 3.7.1996, Simonelli) e ribadita nella vigenza del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 5, la nozione di “dimora” va intesa non gia’ in senso formale) quanto in riferimento allo spazio fisico in cui sono “intervenute le manifestazioni di pericolosita’”, nel senso che il luogo in cui le stesse risultano poste in essere (nell’ambito della prospettazione) radica la competenza del Tribunale Distrettuale (stante la modifica operata con L. n. 161 del 2017).
Tale conclusione – che muove dalla necessita’ di evitare scissioni tra il luogo di celebrazione del procedimento e quello in cui si e’ manifestata con maggiore frequenza e intensita’ la pericolosita’ del soggetto proposto – e’ stata ribadita in recenti decisioni di questa Corte di legittimita’.
1.2 Quanto ai criteri da seguire nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericolosita’ sociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato dal legislatore), si tende da parte della giurisprudenza a ritenere “centrale” nella attribuzione della competenza, da un lato l’aspetto della piu’ accentuata “gravita’” del singolo fatto espressivo di pericolosita’ (specie se trattasi di fatto idoneo a determinare l’attrazione del proposto nell’area della pericolosita’ cd. qualificata per appartenenza ad una organizzazione di stampo mafioso), dall’altro l’aspetto della “continuita’ di azione” del soggetto in un dato territorio, criterio, quest’ultimo, che consente di mantenere ferma la competenza del giudice del luogo di “abituale pericolosita’” anche in presenza di uno o piu’ fatti di maggiore gravita’ commessi in luogo diverso ma del tutto episodici.
1.3 Tale considerazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di prevenzione, che e’ essenzialmente “inquadramento di una condizione” e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto, dunque ad essere rilevante e’ il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosita’ si sia manifestata con maggiore continuita’ (in tal senso, Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972; nonche’ Sez. I n. 45380 del 7.7.2015, rv 265255 secondo cui la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosita’ non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall’autorita’ proponente, la pericolosita’ sociale attuale si manifesti con carattere di continuita’ in rapporto con l’ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravita’).
Puo’ pertanto affermarsi che li’ dove la condizione di pericolosita’, per come prospettata, includa l’ipotesi della appartenenza ad un sodalizio mafioso la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacita’ di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. I n. 51076 del 4.4.2014, rv 261601), mentre nelle ipotesi in cui la condizione soggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente e’ il criterio della continuita’ di azione (intesa come luogo ove il soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero piu’ consistente e ripetuto di condotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravita’.
1.4 Le considerazioni in diritto sinora esposte portano ad individuare la competenza del Tribunale di Brescia.
Va ritenuto, infatti, non decisivo – a fini di radicamento della competenza in Milano – il riferimento alla presunta attivita’ di sostegno fornito dal proposto alle attivita’ della cellula di âEuroËœndrangheta di Desio, cosi’ come evidenziato dal Tribunale di Milano.
Cio’ non tanto in ragione della smentita processuale (relativa alla circostanza aggravante di cui al previgente Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7) emersa in sede cautelare – aspetto che tenderebbe ad attrarre la valutazione in punto di competenza in una impropria valutazione di fondatezza della prospettazione quanto in ragione del fatto che non risulta contestata al (OMISSIS) l’appartenenza al sodalizio mafioso quanto l’esistenza di un “contatto” emerso in ragioni di presumibili interessi comuni correlati alle attiviteillecite “principali”, svolte in forma organizzata dal (OMISSIS) in Bergamo, luogo in cui risultano commessi secondo la prospettiva di accusa – anche i fatti di piu’ elevata consistenza.
Puo’ pertanto affermarsi che nel Distretto di Brescia si radica, secondo la prospettazione, la continuita’ di azione criminosa posta a base della pericolosita’ soggettiva, con le conseguenze in tema di competenza territoriale prima descritte.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *