Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20420.
La cessione di un bene che sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore, per l’adempimento del quale venga concessa una proroga, attraverso l’individuazione a tal fine di un nuovo termine, rappresenta un’illecita elusione del divieto del patto commissorio, atteggiandosi a mezzo per conseguire il risultato vietato dall’art. 2744 c.c.
Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20420
Data udienza 3 marzo 2020
Tag/parola chiave: Vendita – Preliminare e appalto – Datio in solutum – Immobile dato in pagamento di debito inadempiuto in data anteriore alla stipula del preliminare – Divieto patto commissorio – Elusione illecita – Configurabilità Fattispecie – Nullità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3806/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rappresentante legale pro in persona del liquidatore e tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), in persona del socio amministratore (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3995/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 12.1.2009, (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), esponendo che era stato stipulato un preliminare di vendita di immobile, sito in (OMISSIS), tra (OMISSIS), in veste di promittente venditore, ed (OMISSIS), promissario acquirente, al prezzo di Euro 210.000,00, da versarsi, quanto a Euro 135.000,00 mediante cessione a (OMISSIS) del credito di (OMISSIS) verso (OMISSIS) s.r.l. – collegate tra loro sotto il profilo proprietario, dato che la socia di (OMISSIS) al 53,33% lo era al 50% in (OMISSIS) – e, quanto al residuo, mediante imputazione a prezzo d’acquisto dei lavori d’appalto che (OMISSIS) avrebbe svolto nel cantiere di (OMISSIS) su incarico di (OMISSIS). Nel suddetto preliminare era altresi’ pattuito (punto n. 7) il pagamento di una penale di Euro 40.000,00 a carico del contraente inadempiente e (punto 8), in caso di inadempimento imputabile a (OMISSIS), che quest’ultima sarebbe comunque rimasta debitrice solidale con (OMISSIS) verso (OMISSIS) per la somma di Euro 135.000,00, oltre interessi.
Con sentenza n. 1219/2012 del 3.10.2012, il Tribunale di Como respingeva la domanda di (OMISSIS) di accertamento della nullita’ del preliminare, ex articolo 2744 c.c. e delle clausole sub nn. 7 e 8, ex articolo 1341 c.c.; riteneva che l’assunzione solidale da parte di (OMISSIS) del debito (OMISSIS) potesse inquadrarsi nello schema dell’espromissione; che l’immobile di cui al preliminare fosse stato pattuito a estinzione del preesistente debito scaduto di (OMISSIS) verso (OMISSIS), come datio in solutum, e che la mancata stipulazione del contratto definitivo derivava dal comportamento tenuto da (OMISSIS), che, per un verso, non aveva liberato, prima della data del rogito, l’immobile dall’ipoteca, come si era obbligata a fare con il preliminare anzidetto e, per altro verso, pretendeva da (OMISSIS) il pagamento del prezzo di vendita dell’immobile in denaro, diversamente da quanto previsto nel preliminare, omettendo di indicare a (OMISSIS) le opere che avrebbe dovuto commissionare a quest’ultimo.
Il Tribunale, pertanto, condannava (OMISSIS) al pagamento del residuo debito in favore di (OMISSIS), pari a Euro 95.188,11, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 5%, dal 30.9.2005, e, altresi’, della penale pattuita in preliminare, al punto n. 7), riducendola, ex articolo 1384 c.c., a Euro 18.000,00, oltre interessi.
Contro tale sentenza proponeva appello (OMISSIS) s.r.l., la quale lamentava l’errore in cui era incorso il Tribunale nell’inquadrare la fattispecie contrattuale nell’espromissione, poiche’ l’operazione negoziale prevista dalle parti nel suddetto contratto preliminare prevedeva la cessione a (OMISSIS) del credito di (OMISSIS) verso (OMISSIS) a fronte della cessione dell’immobile da parte di (OMISSIS); si trattava, quindi, di cessione di credito, incompatibile con l’espromissione. Inoltre, la previsione, ex articolo 8 del preliminare, dell’assunzione da parte di (OMISSIS) del debito di (OMISSIS) verso (OMISSIS) era meramente eventuale, essendo stata dettata dalle parti solo per l’ipotesi di inadempimento colpevole imputabile a (OMISSIS); lo scopo del preliminare era quello dell’acquisto del credito verso (OMISSIS) da parte di (OMISSIS).
Affermava altresi’ l’appellante come l’errore decisivo del primo Giudice fosse consistito nell’applicare alla fattispecie l’istituto della datio in solutum al fine di escludere il patto commissorio, tenuto conto, per un verso, della sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in luogo del suo pagamento, dato che il valore dell’immobile eccedeva per Euro 75.000,00 il credito di (OMISSIS) verso (OMISSIS) e, per altro verso, che non erano mai stati determinati i lavori edili da eseguire presso il cantiere (OMISSIS). La finalita’ della vendita in oggetto era dunque quella di costituire indirettamente una garanzia atipica sul credito vantato da (OMISSIS) verso (OMISSIS), non quella tipica dello scambio tra proprieta’ del bene e prezzo, come si ricavava dalla clausola sub articolo 5 del preliminare, secondo la quale (OMISSIS), oltre che (OMISSIS), poteva versare a mani di (OMISSIS), entro la data pattuita per la stipula del definitivo, l’importo di Euro 135.000,00, oltre interessi, di cui (OMISSIS) era debitore verso (OMISSIS).
Con sentenza n. 3995/2015, depositata in data 20.10.2015, la Corte distrettuale rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese di lite del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste la (OMISSIS) s.n.c. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ovvero la falsa o erronea applicazione dell’articolo 2744 c.c., anche in relazione agli articoli 1344 e 1197 c.c., atteso che il Giudice a quo ha incongrua mente escluso l’operativita’ del divieto di patto commissorio, in ragione dell’anteriorita’ dell’inadempimento del credito, pur a fronte del riconosciuto collegamento causale tra il contratto recante l’obbligo di trasferimento reale e la pregressa obbligazione pecuniaria, nonche’ a fronte dell’incontroversa previsione, di cui pure si da’ atto nella sentenza impugnata, di un nuovo termine, contenuto nel contratto per cui e’ causa, per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria predetta. Inoltre, sotto altro e connesso profilo, il Giudice di merito ha ritenuto rilevante l’assenza di allegazione e prova in ordine ad “alcuna costrizione in danno di (OMISSIS) per la vendita dell’immobile”, cosi’ assumendo la sussistenza di un requisito della fattispecie di patto commissorio non contemplato dalla norma codicistica menzionata e assorbito, invece, nel collegamento funzionale tra l’inadempimento dell’obbligo presupposto e l’effetto traslativo del bene concesso in atipica garanzia. Infine, alla luce della causa di garanzia della promessa di cessione, derivante dalle circostanze di cui dianzi, avrebbe dovuto restare irrilevante ogni ulteriore indagine relativa alla sproporzione tra il valore del bene promesso in cessione e quello della prestazione corrispettivamente dovuta; del resto, detta valutazione e’ stata compiuta in violazione e comunque falsa o erronea applicazione degli articoli 1346 e 1418 c.c., atteso che la clausola relativa ad esecuzione di lavori in conto di prezzo era indeterminata nell’oggetto” (ricorso, pagg. 6 e segg.).
1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione o la falsa o comunque erronea applicazione dell’articolo 1272 c.c. e del combinato disposto degli articoli 2033, 1470, 1552 e 1555 c.c., atteso che il Giudice a quo, nel ritenere valida la clausola di permanenza dell’assunzione del debito pur a fronte della caducazione degli ulteriori effetti contrattuali e, segnatamente, della clausola relativa alla cessione in favore della (OMISSIS) del credito della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), ha omesso l’applicazione del generale principio di causalita’ dell’attribuzione patrimoniale ed ha accertato la stabilita’ di un effetto obbligatorio pur a fronte del venir meno della controprestazione e, dunque, della causa di scambio asseritamente sottesa al contratto” (ricorso, pagg. 16 e segg.).
1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in via subordinata rispetto agli anteriori motivi, la violazione ovvero la falsa o comunque erronea applicazione degli articoli 1362, 1382 e 1384 c.c., atteso che i Giudici di merito, pur riconoscendo che l’assunzione del debito da parte della (OMISSIS) era contemplata ex contractu come conseguenza dell’inadempimento unitamente alla risoluzione delle altre clausole contrattuali, hanno erroneamente escluso che la relativa previsione andasse qualificata come penale e, conseguentemente, nel procedere alla riduzione a equita’ della clausola penale, hanno tenuto in considerazione il solo importo di Euro 40.000,00, indicato all’articolo 7 del contratto e non anche del debito assunto senza corrispettivo, pari a Euro 135.000,00. Comunque e in via di estremo subordine, la violazione ovvero la falsa o comunque erronea applicazione dell’articolo 1384 citato, atteso che ai fini della riduzione della penale non e’ stato considerato l’intero assetto contrattuale, in particolare conseguente agli effetti susseguenti all’inadempimento, con specifico riguardo alla previsione di interessi convenzionali sull’importo del debito assunto, con decorrenza espressamente individuata, cosi’ che l’esigenza di ristoro della societa’ creditrice a fronte dell’inadempimento era comunque da riguardarsi come integralmente soddisfatta a prescindere dalla corresponsione dell’ulteriore penale, manifestamente eccessiva e ultronea per la totalita’ del suo importo” (ricorso, pagg. 19 e segg.).
2. – Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – Onde escludere la configurabilita’ di un patto commissorio sotteso alla complessa pattuizione inter partes oggetto del giudizio in esame, la Corte distrettuale ha affermato che “Pure apparendo evidente il collegamento negoziale tra preliminare de quo ed appalto tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), non ricorre, qui, l’ipotesi di cui all’articolo 2744 c.c., poiche’ l’immobile oggetto del preliminare e’ dato in pagamento di debito inadempiuto gia’ in data anteriore a quella di stipula dello stesso preliminare, come si legge nella premessa di quest’ultimo; non risulta, poi, allegata ne’, comunque, ben dimostrata alcuna costrizione in danno di (OMISSIS), per la vendita dell’immobile (Cass. n. 893/99, n. 10702/03); ancora, se e’ vero che, a norma dell’articolo 1197 c.c., nella datio in solutum occorre l’effettiva esecuzione della prestazione, per l’estinzione dell’obbligazione, e’ altrettanto vero che la quota parte di prezzo dell’immobile che (OMISSIS) si era obbligata a pagare tramite lavori in appalto nel cantiere (OMISSIS) in (OMISSIS) (preliminare, sub articolo 3) non poteva essere individuata dallo stesso appaltatore, bensi’ soltanto dal venditore (OMISSIS), nel cui interesse (non esclusivo, peraltro, essendovi anche quello di (OMISSIS)) doveva essere effettuata la prestazione di pagamento del prezzo, ex articolo 1498 c.c. (OMISSIS) era, cioe’, tenuta all’adempimento di un obbligo di collaborazione, ex articolo 1175 c.c., consistente nell’indicazione a (OMISSIS), anche di concerto con (OMISSIS), delle opere da eseguire, per il residuo valore di Euro 75.000,00, che, sommato alla cessione di credito di Euro 135.000,00, esclude ogni sproporzione tra valore dell’immobile in vendita e relativo prezzo d’acquisto” (sentenza impugnata, pag. 3).
Pertanto la domanda di nullita’ del contratto risulta disattesa dal Giudice a quo in ragione della considerazione (che parrebbe assorbente rispetto agli altri due asseriti presupposti della coercizione in capo al ricorrente e della mancanza di sproporzione tra il valore dell’immobile in vendita ed il prezzo di acquisto) della sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto per cui e’ causa e il progresso debito della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS).
Ma all’affermazione della Corte di merito, secondo la quale (come detto) il divieto di patto commissorio non opererebbe nella fattispecie per essere gia’ occorso l’inadempimento della (OMISSIS) anteriormente alla stipulazione del contratto recante l’obbligo di trasferimento dell’immobile, si contrappone il principio per il quale l’illecita elusione del divieto di patto commissorio si determina anche quando la cessione del bene sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore, per l’adempimento del quale venga concessa una proroga e, cioe’, venga individuato un nuovo termine (v. Cass. n. 7882 del 1994, secondo cui, posto che il patto commissorio va definito come l’accordo con cui il debitore destina in proprieta’ definitiva al proprio creditore, a soddisfo parziale o totale del proprio debito, un bene in garanzia per l’ipotesi di propria inadempienza, senza alcuna previsione di stima del suo valore in base ai valori correnti in quel momento, sia con riferimento ad un debito che viene assunto contemporaneamente alla stipula dell’accordo, sia in relazione ad un debito precedentemente sorto, che venga prorogato, e’ nulla, poiche’ se anche non integra direttamente la previsione di cui all’articolo 2744 c.c., costituisce comunque un mezzo per conseguire il risultato vietato da tale norma, la vendita ad effetti traslativi immediati, che conclusa a garanzia di un debito preesistente del venditore e per un prezzo ad esso corrispondente, sia sottoposta alla condizione risarcitoria dalla successiva alienazione dello stesso bene ad un terzo per un maggiore prezzo con il conseguente pagamento del debito ed il trattenimento dell’eventuale supero da parte dell’originario alienante). Sicche’, ogni volta che l’adempimento sia suscettibile di avere luogo con effetto liberatorio per il debitore e al pagamento tempestivo, anche nel termine prorogato, si connetta la caducazione dell’obbligo di trasferimento dell’immobile, allora la disposizione del cedente o promittente non si caratterizza come libera determinazione ad alienandum, ma si pone nella prospettiva del recupero del bene a seguito dell’adempimento, in quanto la causa concreta del negozio ad effetti obbligatori o reali avente ad oggetto la cessione del bene non si rinviene in quella tipica di scambio, bensi’ in quella di garanzia, con la conseguente operativita’ del divieto di cui all’articolo 2744 citato.
2.2. – Orbene, l’esclusione della configurabilita’ nella fattispecie di un patto commissorio, la’ dove l’immobile oggetto del preliminare e’ dato in pagamento di debito inadempiuto gia’ in data anteriore a quella di stipula dello stesso preliminare, si basa su un assunto della Corte distrettuale, la quale – nonostante l’esplicito richiamo alle difese della ricorrente (riportate nel precedente capoverso) secondo cui “l’unica finalita’ della vendita in parola era quella “di costituire indirettamente una garanzia atipica sul credito vantato da (OMISSIS) verso (OMISSIS)”, non quella tipica dello scambio tra proprieta’ del bene e prezzo, come si ricava anche dalla clausola sub articolo 5 del preliminare, a norma della quale (OMISSIS), oltre che Giami, puo’ versare (il residuo importo) a mani di (OMISSIS), entro la data pattuita per la stipula del definitivo – non attibuisce a siffatta clausola la conseguente specifica valenza sintomatica della configurabilita’ di una ipotesi di patto commissorio, limitandosi a negarla apoditticamente.
Cosi’ come altrettanto assertivamente la Corte di merito prospetta la inutilita’ di ulteriori apprezzamenti circa l’eventuale sussistenza di coercizione ad alienandum subita dal promittente, ovvero circa l’eventuale sproporzione tra l’immobile da trasferire e il prezzo pattuito (cfr. Cass. n. 10986 del 2013).
Estendendosi, invero, il divieto di patto commissorio, ex articolo 2744 c.c., a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall’ordinamento, la valutazione del nesso funzionale e’ demandata al giudice di merito che, nel compierla, non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto e, in caso di operazione complessa, valutarli alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante e il risultato stesso che l’operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto (Cass. n. 22903 del 2018; Cass. n. 15486 del 2014).
3 – Il primo motivo di ricorso va accolto; con assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per liquidare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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