Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e quella meramente concorsuale

Corte di Cassazione, sezione feriale penale, Sentenza 9 settembre 2020, n. 25577.

In presenza di un accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva di tipo associativo e quella meramente concorsuale risiede nella necessaria consapevolezza, in capo agli associati, dell’esistenza di una struttura permanente finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, laddove il semplice concorso di persone nel reato consta di un accordo funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali lo stesso si esaurisce o si dissolve.

Sentenza 9 settembre 2020, n. 25577

Data udienza 30 luglio 2020

Tag – parola chiave: Associazione a delinquere ex art. 416 comma 2 cp – Differenza con il reato di concorso di persone – Recidiva – Diniego di attenuanti generiche – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentata ed assistita dall’avv. (OMISSIS), di fiducia e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, terza sezione penale, n. 3387/2018, in data 05/03/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udita la discussione dei difensori, avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05/03/2019, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Rimini in data 05/12/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui agli articoli 61, 110 c.p., articolo 640 c.p., n. 7 (capo B) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati in ordine al reato di cui all’articolo 416 c.p., comma 2 (capo A) nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione, con pena accessoria di legge.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), vengono proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Lamenta la ricorrente:
– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ per il reato di cui al capo A (primo motivo). Si censura la sentenza impugnata evidenziandosi come la circostanza della sostanzialmente immediata chiusura della ditta (OMISSIS) una volta realizzati i delitti di truffa di cui al capo B) avrebbe dovuto condurre a ritenere che la struttura organizzativa posta in essere dagli imputati non fosse preordinata alla commissione di un numero indeterminato di truffe, bensi’ determinata e confinata in un ristretto spazio temporale, inquadrabile nell’ipotesi del concorso di persone nel reato ex articolo 110 c.p.;
– mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 c.p., comma 4 espressamente formulata nel punto 3) dei motivi di appello ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 111 Cost., comma 6, articoli 99, 69, 133 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 192, 546 e 605 c.p.p. (secondo motivo). Si censura la sentenza impugnata per aver omesso del tutto di prendere posizione relativamente alla richiesta formulata con specifico motivo di appello circa la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 99 c.p., comma 4; nella sentenza, infatti, non sono stati in alcun modo evidenziati, nemmeno in modo implicito, gli elementi dai quali si sarebbe ricavata, nella condotta contestata alla ricorrente, una maggiore pericolosita’ della stessa. Ne’ e’ possibile ricavare la motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva dalle giustificazioni alla base del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La recidiva, infatti, e’ una circostanza aggravante di natura soggettiva, inerente alla persona del colpevole, che, come tale, non puo’ essere ritenuta sussistente sulla base del mero dato formale della presenza di precedenti penali in capo al soggetto agente, come ritenuto dal giudice di secondo grado che si e’ allineato alle valutazioni compiute dal giudice di primo grado;
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 99, 157 c.p., articolo 161 c.p., comma 2, articoli 129, 531 e 605 c.p.p. (terzo motivo).
Escludendo la recidiva ovvero valutando l’assenza dei presupposti per un suo riconoscimento, il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione gia’ in primo grado, ovvero in data 31/01/2014, avuto riguardo alla data di commissione del fatto.
4. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Lamenta il ricorrente:
-violazione ed erronea applicazione dell’articolo 416 c.p. nonche’ carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato per il reato in questione (primo motivo). La sentenza impugnata ha erroneamente interpretato gli articoli 416 e 640 c.p., qualificando la (OMISSIS) come struttura organizzativa dell’associazione anziche’ come artificio utilizzato per commettere le truffe, dandone conto in una motivazione, apparente, illogica e contraddittoria. La (OMISSIS) viene considerata come l’artificio a mezzo del quale e’ stata ingenerata nelle presunte vittime la convinzione che la societa’ fosse attiva ed operante, il mezzo grazie al quale e’ stata carpita la loro fiducia e lo strumento con il quale si sono determinati l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale: ne consegue che detta societa’ e’ stata solo lo strumento attraverso il quale commettere le truffe e non la base sulla quale ricondurre la stabile organizzazione richiesta dal reato associativo. La motivazione confonde la presunta indeterminatezza del programma criminoso dell’associazione con la molteplicita’ di truffe eseguite nell’esecuzione del medesimo disegno criminoso. Le pronunce giurisprudenziali piu’ recenti precisano che il disegno criminoso possa essere desunto da elementi indiziari tra cui rilevano: l’unitarieta’ del contesto e della spinta a delinquere; la brevita’ del lasso temporale che separa i diversi episodi; l’identica natura dei reati; l’analogia del modus operandi; la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Riportando i predetti indici al caso di specie, si rivela la ricorrenza di una serie di truffe commesse in continuazione. Nei confronti della posizione del (OMISSIS), poi, la sentenza impugnata appare gravemente viziata in quanto: lo stesso e’ stato riconosciuto da una sola delle numerosissime persone offese sentite; la sua responsabilita’ viene fatta derivare dalla circostanza che lo stesso fosse un ex dipendente della (OMISSIS) ovvero che avesse una relazione sentimentale con la coimputata Silvagni ovvero ancora dai suoi precedenti penali;
– violazione ed erronea applicazione degli articoli 133 e 81 c.p. nonche’ carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al giudizio relativo alla quantificazione della pena (secondo motivo). La sentenza omette di far riferimento a taluno dei parametri di cui all’articolo 133 c.p.;
– violazione ed erronea applicazione dell’articolo 62-bis c.p. nonche’ carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al giudizio relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). La sentenza, anche sul punto, si rivela illogica e contraddittoria perche’, pur riconoscendo la correttezza del comportamento processuale dell’imputato, unico ad essere sempre presente in aula durante la celebrazione del processo, nega allo stesso – come agli altri imputati – il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente la Corte dispone la separazione della posizione di (OMISSIS) con rinvio del giudizio nei confronti dello stesso a nuovo ruolo, in ragione di un ricorso, proposto personalmente dall’imputato fuori dai casi consentiti, decidibile con le forme del de plano.
2. I ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) sono entrambi inammissibili.
3. Occorre in premessa evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilita’ della decisione di primo grado in relazione al reato associativo, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Nei ricorsi viene innanzitutto dedotto, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio di motivazione.
3.1. La rilevabilita’ del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole:
a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non puo’ rientrare fra i compiti del giudice della legittimita’ la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c);
b) per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’atto – sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perche’ in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non e’ ammissibile nel giudizio di legittimita’: di qui discende, inoltre, che e’ onere della parte indicare il punto della decisione che e’ connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorieta’ della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, si’ che l’accoglimento dell’una esclude l’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635);
c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) puo’ altresi’ emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, e’ onere della parte procedere alla allegazione dell’atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071);
d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialita’, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965);
e) il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorieta’ o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 c.p.p. ovvero all’invalidita’ o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
3.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’articolo 192 c.p.p. riguardanti l’attendibilita’ dei testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ma soltanto nei limiti indicati dalla lettera e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).
3.3. Parimenti, non e’ denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non e’ legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
3.4. Va ancora osservato che non puo’ formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni, salvo il controllo di congruita’ e logicita’ della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova e’ devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilita’ degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimita’ della Corte Suprema.
3.5. Nell’approcciarsi alla disamina che seguira’, deve altresi’ richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non e’ consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, ne’ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma e’ necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguita’ di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” e cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593).
4. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
4.1. Del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato e’ il primo motivo.
Lo stesso reitera censura proposta in grado di appello avverso la quale la Corte territoriale ha reso ampia ed argomentata motivazione del tutto scevra da vizi logico-giuridici.
4.1.1. Di contro, la ricorrente (ma, come si vedra’ il medesimo “errore” viene compiuto dall’altro ricorrente, (OMISSIS)), non senza evocare censure in fatto non proponibili in questa sede, si e’ per lo piu’ limitata a riprodurre le medesime questioni gia’ devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non e’ stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
4.1.2. Fermo quanto precede, i giudici di secondo grado hanno evidenziato l’esistenza degli indici rivelatori del reato associativo, consistenti nel pactum sceleris e nell’esistenza di una struttura organizzativa facente capo alla societa’ (OMISSIS), munita di sede sociale, magazzini, mezzi e personale; inoltre, hanno riconosciuto come lo stesso modus operandi finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di truffe avesse rivelato l’esistenza di un accordo non occasionale ma del tutto stabile, con predisposizione di un organigramma e precisa suddivisione dei ruoli.
I giudici di merito hanno fatto piena applicazione dei consolidati principi affermati in materia secondo cui l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, e’ individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o piu’ reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un piu’ vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540, secondo cui ai fini della configurabilita’ di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice puo’ dedurre i requisiti della stabilita’ del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati). Si legge al riguardo nella sentenza impugnata: “… e’ cosi’ emerso che, pur risultando (OMISSIS) (ndr., ulteriore associato a delinquere secondo l’Accusa, non ricorrente) il titolare della (OMISSIS), tutti gli imputati agivano con un ruolo paritario sebbene con mansioni diverse e cio’ allo scopo di creare l’illusione di una compagine societaria effettiva e regolare. Se infatti (OMISSIS) era colui che firmava gli assegni, tutti posdatati, a trattare con i clienti erano o la signora (OMISSIS) (cioe’ la (OMISSIS)) oppure (OMISSIS) (riconosciuto da due testimoni in (OMISSIS)) che aveva il ruolo di addetto alle vendite o ancora (OMISSIS) anche lui riconosciuto da un testimone. Il ruolo della (OMISSIS) (ndr., ulteriore associata a delinquere secondo l’Accusa, non ricorrente) era prevalentemente formale poiche’ era legale rappresentante della societa’ destinataria delle merci acquistate…”. In particolare, la (OMISSIS) – sulla “carta”, una piccola impresa che svolgeva lavori di edilizia, imbiancatura – costituiva lo strumento “tramite il quale gli imputati avevano creato un’apparenza imprenditoriale che consentiva loro di realizzare le truffe con le modalita’ che sono state piu’ volte evidenziate dal giudice di primo grado…”: struttura imprenditoriale “… che acquistava beni che risultavano in parte, se non nella totalita’, contraddittori con l’oggetto sociale dell’impresa stessa che si presentava ai fornitori persone offese dei reati di truffa come societa’ di import-export oppure operante concretamente e attivamente nell’edilizia, tanto da presentare progetti e piantine, mentre non risultava aver mai effettuato nessun tipo di attivita’ se non quella truffaldina…”. Del resto, si evidenziava come gli immotivati trasferimenti della sede della societa’ (ben due trasferimenti in quattro mesi), lo spostamento di tutti i beni del magazzino nei locali di un’altra societa’ (la (OMISSIS)) che doveva figurare come acquirente in buona fede e che risultava intestata ad un soggetto ex dipendente della (OMISSIS) ( (OMISSIS), legata da relazione sentimentale con il (OMISSIS)) costituivano ulteriori indici rivelatori “… della strumentalita’ della struttura societaria utilizzata per proporsi ai terzi e conseguire profitti illeciti…”. Ma non solo. Le modalita’ del trasferimento delle merci (effettuato di notte), l’esistenza di operazioni di prelevamento e di svuotamento del conto corrente da parte del (OMISSIS) che, contestualmente, emetteva assegni postdatati che rimanevano impagati e lo stesso limitato tempo di operativita’ della struttura (solo alcuni mesi) per poter ricevere le merci e poi cederle a terzi, costituivano elementi del tutto idonei a ritenere l’esistenza di un’associazione a delinquere. Condotte, tutte, capaci di acclarare la precisa consapevolezza degli imputati del meccanismo criminale attuato, della reale natura della societa’ strumentale e della sua finalizzazione esclusiva alla commissione delle numerosissime (e preventivamente indeterminate) truffe, tutte realizzate allo stesso modo, ossia “cercando di guadagnare la fiducia delle persone offese facendo piccoli acquisti pagati in contanti per lo piu’ e poi facendo ordini piu’ importanti che venivano pagati con assegni posdatati che venivano poi protestati…”.
4.2. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, ai fini della rilevazione della recidiva, e’ compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosita’ del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualita’ e al grado di offensivita’ dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneita’ esistente tra loro, all’eventuale occasionalita’ della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalita’ del reo e del grado di colpevolezza, al di la’ del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’, Rv. 247838, nonche’ successivamente, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). Peraltro, si ritiene diffusamente che l’onere motivazionale da parte del giudice puo’ essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosita’ del suo autore (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, e Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; da ultimo, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, non mass. sul punto). Detto onere motivazionale si ritiene essere stato assolto, atteso che i giudici di secondo grado, dopo aver dato atto dei precedenti specifici della (OMISSIS) (al pari del (OMISSIS)) per il reato di bancarotta, ha inequivocabilmente evidenziato la “progressione criminosa” della ricorrente, avendo la stessa dimostrato, con la condotta per la quale ha riportato la presente condanna, una “caratura criminale davvero al di sopra della media avendo realizzato in un periodo di tempo piuttosto limitato numerosissime truffe… (realizzando) un profitto superiore al mezzo milione di Euro”.
4.3. Manifestamente infondato e’ il terzo motivo.
Come riconosciuto dai giudici d’appello, il reato contestato all’imputata prevede una pena edittale massima di anni cinque di reclusione che, in virtu’ della considerata recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale) e degli eventi interruttivi intervenuti, si fissa in complessivi anni tredici, mesi dieci e giorni venti (in forza dei due aumenti, ciascuno nella misura dei due terzi, calcolati dapprima sulla pena base di anni cinque e successivamente sulla pena aumentata di anni otto e mesi quatto). Essendo la condotta contestata per il periodo compreso tra il (OMISSIS) e l'(OMISSIS), la prescrizione si fissa definitivamente nelle date del (OMISSIS) (con riferimento alla data di inizio della condotta) e del (OMISSIS) (con riferimento alla data finale di realizzazione della condotta), entrambe successive alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
Va, infine, evidenziato che, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha piu’ volte chiarito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266: nella specie, l’inammissibilita’ del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).
5. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
5.1. Del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato e’ il primo motivo.
In relazione allo stesso si richiamano nell’integralita’ le valutazioni espresse nei paragrafi 4.1., 4.1.1. e 4.1.2. del considerato in diritto con riferimento alla posizione dell’altra ricorrente, (OMISSIS).
5.2. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo.
La costante giurisprudenza di legittimita’ ha riconosciuto come l’indicazione in motivazione – con riferimento alla determinazione dell’entita’ della pena – degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252).
E’, quindi, sufficiente, in considerazione dell’entita’ della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall’articolo 133 c.p., unicamente alla capacita’ a delinquere dell’imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravita’ dei fatti per le particolari modalita’ di commissione.
Inoltre, allorche’ la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’articolo 125 c.p.p., comma 3 deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruita’ della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’articolo 133 c.p. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimita’ che in tal caso l’obbligo di motivazione del giudice si attenui e sia sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
La Corte territoriale ha fatto piena applicazione di tali principi riconoscendo come la pena finale individuata debba ritenersi “quella equa e congrua in relazione a tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p.”.
5.3. Manifestamente infondato e’ il terzo motivo.
La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’elevata caratura criminale del reo (al pari di quella degli altri imputati), sul ruolo svolto e sull’irrilevanza del comportamento processuale del (OMISSIS) che, sebbene presente alle udienze, ha sempre rifiutato di sottoporsi ad esame ed ha omesso di fornire alcun contributo alla ricostruzione dei fatti. Trattasi di motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici.
Come e’ noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62-bis c.p. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talche’ la stessa motivazione, purche’ congrua e non contraddittoria, come avvenuto nella fattispecie, non puo’ essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressione di un giudizio di fatto, puo’ essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha negato il beneficio sulla base dei soli precedenti penali; v. anche, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila per ciascuno.

P.Q.M.

Dispone la separazione del ricorso personale di (OMISSIS), e la formazione di autonomo fascicolo per la trattazione de plano. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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