La parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20113.

In tema d’impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20113

Data udienza 25 giugno 2020

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale – Declaratoria d’inammissibilità del gravame per notifica errata – Impugnazione della decisione con la revocazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22487-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMM. TERR. RIC. PROT. INT. CASERTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:
1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata l’11 gennaio 2019 dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS), cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale;
2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, evidenziava che l’appello era stato introdotto con atto di citazione notificato oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell’ordinanza. Tale comunicazione, infatti, era avvenuta in data 3 febbraio 2017 mentre la notifica dell’appello era avvenuta il 1 agosto 2018. Pertanto, anche seguendo l’orientamento della Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. in materia di immigrazione deve essere introdotto con ricorso, l’appello era egualmente inammissibile. Infatti, l’impugnazione doveva essere tempestivamente proposta con iscrizione a ruolo entro 30 giorni dal termine di cui sopra. Il ricorso avrebbe dovuto essere scritto pertanto entro il 5 marzo 2017 mentre era stato iscritto a ruolo solo l’8 marzo 2017. Inoltre, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perche’ una volta concesso il termine per rinnovare la notifica questo era perentorio e non poteva esserne concesso un secondo, sicche’ la mancata notifica dell’atto di appello entro il primo termine concesso ovvero per l’udienza del 13 dicembre 2117 rendeva comunque inammissibile l’appello.
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’Interno e’ rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 702 quater c.p.c. del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19 come modificato dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015; violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., commi 1 e 4, articoli 342, 163, 163 bis, 164 e 165 c.p.c. e articolo 153 c.p.c.
Il ricorrente, dopo aver ricostruito la vicenda processuale, evidenzia di aver notificato in data 6 marzo 2017 l’atto di citazione in appello avverso l’ordinanza di rigetto della domanda di protezione internazionale comunicatagli il 3 febbraio 2017 e di aver depositato il ricorso in data 8 marzo 2017. All’udienza del 14 giugno 2017 la Corte d’Appello rilevata la mancata indicazione dell’udienza di comparizione nell’atto di citazione in appello e la mancata costituzione dell’avvocatura distrettuale dello Stato, fissava per l’udienza del 13 dicembre 2017 il termine per la rinnovazione della notifica nel rispetto dei termini di legge.
Il ricorrente notificava l’atto di citazione unitamente al verbale di udienza il 1 agosto 2017 e non come erroneamente indicato della sentenza impugnata 1 agosto 2018. Tale circostanza sarebbe stata adeguatamente comprovata mediante deposito cartaceo della copia notificata all’udienza celebrata il 13 dicembre 2017. L’Avvocatura distrettuale dello Stato si era infatti costituita mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale rilevava unicamente l’infondatezza nel merito dell’appello proposto.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza impugnata per error in procedendo in relazione alle norme sul procedimento ex articolo 702 quater c.p.c. in relazione al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 19 come modificato dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015, nonche’ all’articolo 155 c.p.c., commi 1 e 4, articoli 342, 163, 163 bis, 164 e 165 c.p.c. e articolo 153 c.p.c.
La censura attiene sempre alla tempestivita’ dell’appello ed e’ ripetitiva di quelle esposta con il primo motivo.
3. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che: “In tema d’impugnazioni, la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realta’ ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attivita’ valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettivita’” (Sez. 65, Ord. n. 23173 del 2016).
Nella specie il ricorrente lamenta l’errore della Corte d’Appello che nonostante la prova della notifica dell’atto di citazione unitamente al verbale di udienza, avvenuta in data 1 agosto 2017, ha ritenuto la suddetta notifica effettuata il 1 agosto 2018. Tale vizio si risolve, all’evidenza, in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, sulla avvenuta notifica dell’atto di appello. Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto (notifica effettuata il 1 agosto 2017 e non il 1 agosto 2018) che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.
4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Nulla e’ dovuto per le spese non avendo svolto attivita’ difensiva il Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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