In tema di avviso di accertamento

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20428.

In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva.

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20428

Data udienza 2 ottobre 2019

Tag/parola chiave: Tributi – Iva – Irap – Irpef – Avviso di accertamento – Processo tributario – Giudicato – Vincolo oggettivo derivante in relazione a imposte periodiche – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. E6466/201R.G. proposto da
(OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 2062/30/14, depositata il 15 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:
1. con la sentenza n. 2062/30/14 del 15/12/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze nn. 114 e 120/09/13 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi proposti da (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) e dai singoli soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di cinque avvisi di accertamento, l’uno emesso nei confronti di (OMISSIS) per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007, gli altri emessi nei confronti dei singoli soci per IRPEF e addizionali relative al medesimo anno;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento nei confronti della societa’ e dei soci (per maggior reddito da partecipazione) venivano emessi a seguito di controlli eseguiti presso la societa’ ricorrente e presso (OMISSIS) s.p.a. (di seguito (OMISSIS)) sulla scorta di documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza, dalla quale emergeva l’esistenza di operazioni non fatturate tra le due societa’;
1.2. il giudice di appello cosi’ motivava l’accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della sentenza di primo grado: a) l’Agenzia delle entrate aveva provato che il collegamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si fondava sulle notizie assunte a base del recupero a tassazione e costituite da una vera e propria contabilita’ parallela tra le due societa’; b) (OMISSIS) era stata posta a conoscenza di tale contabilita’ parallela attraverso gli allegati al processo verbale di constatazione, “tra cui la documentazione dei conti mastro estrapolati dalla contabilita’ nera della (OMISSIS) S.p.A. che dimostrano gli acquisti effettuati” dalla prima societa’, non avendo mai dimostrato la sua estraneita’ ai dati cosi’ emersi; c) (OMISSIS) conosceva la documentazione allegata al processo verbale di constatazione avendo alla stessa fatto riferimento nelle proprie difese; d) non vi era alcuna prova che i pagamenti effettuati in nero da (OMISSIS) si riferissero a prestazioni di servizi;
2. (OMISSIS) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce: a) la violazione e/o la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, commi 2 e 3, e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, comma 2, e dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
1.1. in buona sostanza, la societa’ contribuente contesta che: a) l’avviso di accertamento sarebbe illegittimo per mancata allegazione dei documenti citati nell’allegato 1 al processo verbale di constatazione e non conosciuti dalla societa’ contribuente, in spregio ai principi che regolano la motivazione per relationem degli atti impositivi; b) la CTR avrebbe accettato acriticamente le risultanze della Guardia di finanza, sostanzialmente senza motivare sul punto non disponendo della necessaria documentazione; c) la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla specifica doglianza concernente la mancata presenza in atti della documentazione indicata nell’allegato 1 al processo verbale di constatazione;
2. la complessa censura va integralmente disattesa;
2.1. nei propri atti difensivi (OMISSIS) fa riferimento alla mancanza della documentazione allegata sotto un duplice profilo: 1) quello della mancanza della documentazione ai fini della validita’ dell’avviso di accertamento perche’ non congruamente motivato (non sarebbero stati allegati gli atti cui si fa nello stesso riferimento); 2) quello della necessita’ della documentazione al fine di supportare la pretesa impositiva in giudizio;
2.1.1. i motivi formulati ripropongono, non senza qualche deficit di chiarezza (con indebita commistione dell’uno e dell’altro profilo), l’impostazione degli atti originari, per come trascritti in ricorso;
2.2. la censura sub a) e’ inammissibile perche’ investe essenzialmente la questione di cui sub 1), sulla quale la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi: la sentenza impugnata, infatti, si limita ad esaminare il merito della pretesa, non discutendo mai del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento;
2.3. il vizio di omessa pronuncia non e’ nemmeno recuperabile con la censura sub c), che sembra riferirsi (ma la censura manca obiettivamente di chiarezza) alla denuncia di mancata produzione della documentazione indicata nell’allegato 1 al processo verbale di constatazione ai fini del giudizio di merito compiuto dalla CTR sulla pretesa impositiva, non gia’ alla motivazione dell’avviso;
2.3.1. sotto questo profilo il vizio denunciato e’ inammissibile, perche’ non censura un autonomo capo della sentenza impugnata, ma evidenzia semplicemente una eventuale carenza motivazionale riguardante la prova della pretesa impositiva;
2.3.2. non e’ inutile evidenziare, per completezza (anche in ragione della difficoltosa interpretazione del ricorso in parte qua) che, anche a volere diversamente ritenere (e, quindi, reputandosi che (OMISSIS) voglia riferirsi alla mancata pronuncia sulla censura concernente la illegittimita’ della motivazione dell’avviso, regolarmente proposta sia in primo che in secondo grado), il submotivo sarebbe comunque infondato nel merito;
2.3.3. invero: i) e’ pacifico che il processo verbale di constatazione con il suo allegato 1 e’ stato notificato unitamente all’avviso di accertamento; ii) e’ contestato che siano stati allegati i documenti indicati nell’allegato 1; iii) tuttavia, ai fini della legittimita’ della motivazione dell’avviso di accertamento della L. n. 212 del 2000, ex articolo 7, devono essere allegati i documenti cui lo stesso fa riferimento, non anche quelli cui fa riferimento il processo verbale di constatazione; iv) tali documenti devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimita’ della pretesa, ma non anche ai fini della legittimita’ della motivazione dell’avviso di accertamento;
2.4. venendo, infine, alla censura sub b), la stessa denuncia l’omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla legittimita’ della pretesa;
2.4.1. in realta’, il motivo si rivela infondato in quanto la motivazione del giudice di appello non e’ omessa (si fa riferimento al collegamento tra le due societa’ e alla contabilita’ parallela), ma eventualmente solo insufficiente;
2.4.2. e tale profilo non solo non e’ censurato, ma non e’ nemmeno censurabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua nuova formulazione (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);
3. con il secondo motivo di ricorso si denuncia: a) la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 2727-2729 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 39 e s.s. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 54 e s.s., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; b) la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2 e dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
3.1. in buona sostanza, si contesta, sotto vari profili, la motivazione della sentenza nella quale si e’ affermata la sussistenza di una contabilita’ parallela che faccia riferimento ai rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), rapporti non emergenti dalla contabilita’ ufficiale;
4. le plurime censure vanno disattese;
4.1. non e’ chiaro se la censura sub a) si riferisca alla legittimita’ dell’avviso di accertamento per carenza dei necessari elementi indiziari, come sembra potersi arguire dai riferimenti normativi, ovvero al merito della pretesa;
4.1.1. nel primo caso, la censura e’ inammissibile perche’ nuova, in quanto non risulta dedotta nei precedenti gradi di giudizio;
4.1.2. nel secondo caso, e’ parimenti inammissibile, perche’, lungi dal contestare la sussistenza di una violazione in diritto della CTR, tende a contestare l’accertamento in fatto, facendo riferimento ad elementi che non sarebbero stati considerati dal giudice di appello;
4.1.3. peraltro, la pretesa non sarebbe neppure censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione, in ragione dei limiti in cui detto vizio puo’ essere delibato in Cassazione, come precedentemente gia’ segnalato (cfr. supra, § 2.4.2.), con conseguente inammissibilita’ anche dell’ulteriore motivo di cui sub a);
4.2. con riferimento alla censura sub b), la motivazione della CTR non puo’ dirsi apparente o inesistente, in quanto la circostanza che il giudice di appello abbia considerato una fonte di prova (i documenti comprovanti i rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS)) indicata come inesistente dalla ricorrente implica unicamente una questione di valutazione della prova ovvero, se del caso, di motivazione insufficiente;
5. va a questo punto segnalato che i giudicati esterni di cui la ricorrente richiama l’autorita’ nel presente giudizio, in particolare con la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. e la documentazione alla stessa allegata, non hanno alcuna rilevanza;
5.1. secondo il consolidato orientamento di questa Corte “nel processo tributario, il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piu’ periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, cio’ comporti l’estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l’effettivita’” (cosi’, da ultimo, Cass. n. 9710 del 19/04/2018; conf. Cass. n. 30033 del 21/11/2018; si veda, altresi’, ex multis, con riferimento alle imposte dirette, Cass. n. 21395 del 15/09/2017 e, con riferimento all’IVA, Cass. n. 8855 del 04/05/2016);
5.2. nel caso di specie, gli avvisi di accertamento annullati da sentenze passate in giudicato riguardano anni di imposta distinti da quello oggetto del presente giudizio e il giudicato e’ caduto su circostanze (la congruita’ della motivazione ovvero la sufficienza delle presunzioni poste alla base degli stessi) riguardanti elementi di fatto differenti di quelli posti alla base dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio;
6. con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullita’ della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2 e dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
6.1. secondo la prospettazione di (OMISSIS), esisterebbe la prova che le prestazioni della societa’ contribuente nei confronti di (OMISSIS) sarebbero prestazioni di servizi;
7. il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile;
7.1. il motivo e’ infondato nella parte in cui si contesta l’assenza della motivazione, giacche’ la CTR ha dedotto – con motivazione di certo non apparente – che dalle difese di (OMISSIS) emerge l’ammissione di rapporti commerciali con (OMISSIS) mentre, tenuto conto della documentazione prodotta, non vi sarebbe la prova della circostanza che tali rapporti consistano in prestazioni di servizi;
7.2. il motivo e’ inammissibile laddove si contesta l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata per non avere tenuto conto di alcuni elementi di fatto, trattandosi di contestazione preclusa in ragione dei gia’ evidenziati limiti alla deduzione dei vizi di motivazione in sede di legittimita’ ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
8. in conclusione, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso nello scaglione che va da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00;
8.1. poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis;
si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal consigliere piu’ anziano, Paolo Catallozzi, per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020,articolo 1, comma 1.

 

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