La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 aprile 2021| n. 9910.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (“actio nullitatis”) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'”actio nullitatis”, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l’impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).

Ordinanza|15 aprile 2021| n. 9910

Data udienza 27 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Pubblico impiego – Omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice – Nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo – Esperibilità sia dei mezzi di impugnazione indicati ex art. 161 comma 1 cpc o tramite actio nullitatis – Ricorso per cassazione – Tardività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3514-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
contro
REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA NOVARA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1069/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:
1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1069, pubblicata il 24.7.2006, ha respinto l’appello di (OMISSIS), confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte dalla stessa nei confronti della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e di (OMISSIS);
2. avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, e notificato alla Regione il (OMISSIS), alla Provincia e alla (OMISSIS) in data (OMISSIS); le parti intimate non hanno svolto difese;
3. la proposta del relatore e’ stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
4. col motivo di ricorso la (OMISSIS) ha dedotto nullita’ della sentenza d’appello per mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado, n. 26/2005 pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Novara, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 5;
5. ha premesso che, ai sensi dell’articolo 161 c.p.c., comma 2, la regola della conversione delle nullita’ in motivi di impugnazione non opera quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice;
6. ha sostenuto che il difetto di sottoscrizione del giudice determina la nullita’ radicale e insanabile della sentenza, non emendabile col procedimento di correzione di errore materiale e nemmeno con la rinnovazione da parte dello stesso organo giudiziario che, una volta emessa la pronuncia, ha esaurito il suo potere giurisdizionale;
7. ha dato atto di come il giudizio di appello si sia svolto senza che venisse rilevata la mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado;
8. ha allegato di avere, con atto di citazione depositato il 2.12.2016, convenuto in giudizio la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e (OMISSIS) al fine di far accertare il difetto di sottoscrizione della sentenza n. 26/2005 e di ottenere la declaratoria di nullita’ della stessa; che con sentenza n. 3871/2016 il Tribunale di Novara ha dichiarato la nullita’ della precedente sentenza priva di sottoscrizione del giudice;
9. la parte ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di nullita’ della sentenza d’appello, derivante dalla nullita’ della sentenza emessa dal Tribunale, ai sensi dell’articolo 161 c.p.c., comma 2;
10. il ricorso non puo’ trovare accoglimento;
11. in base all’articolo 161 c.p.c., comma 1, la nullita’ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo’ essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione; il comma 2 esclude l’applicazione di tale previsione nell’ipotesi in cui la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice;
12. nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 22705 del 2010; Cass. n. 21049 del 2006; Cass. n. 3161 del 2006; Cass. n. 4468 del 2003; Cass. n. 15424 del 2000) e’ costante l’affermazione secondo cui la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata cioe’ da errore o da dimenticanza, ne determina la nullita’ assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che possa ovviarsi ne’ con il procedimento di correzione degli errori materiali ne’ con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronuncia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale;
13. da cio’ consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, e dell’articolo 383 c.p.c., u.c., e quest’ultimo, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia, senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronuncia;
14. si e’ poi precisato che la cd. inesistenza giuridica o nullita’ radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio (ad esempio, per mancanza della sottoscrizione o nelle ipotesi a questa assimilabili individuate dalla giurisprudenza, come in caso di sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, v. Cass. n. 2766 del 2020; Cass. n. 6261 del 2014; Cass. n. 30067 del 2011), in quanto non coperta dal giudicato formale, puo’ essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’autonoma azione di accertamento negativo (“actio nullitatis”), con la conseguenza che il giudice cui e’ apparentemente da attribuire la sentenza inesistente puo’ procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido (v. Cass. n. 27428 del 2009; n. 26040 del 2005; n. 8442 del 2003; n. 10784 del 1999);
15. la facolta’ di accertamento negativo tramite actio nullitatis non esclude, tuttavia, che i vizi di nullita’ assoluta o inesistenza giuridica possano essere fatti valere, tempestivamente, con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato, anche se materialmente esistente, interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge, di cui all’articolo 363 c.p.c. (v. Cass. n. 27428 del 2009 e le altre sopra citate);
16. quindi la sentenza anche se gravemente viziata, come nell’ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice, puo’ essere esclusivamente rimossa o attraverso l’impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l’appello o con il ricorso per cassazione) – e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dall’articolo 161 c.p.c., comma 1, per le nullita’ a carattere relativo – oppure con la proposizione di un’autonoma “actio nullitatis”, trattandosi di nullita’ assoluta;
17. tali rimedi, dell’actio nullitatis e dei normali mezzi di impugnazione, si pongono come alternativi (v. Cass. n. 27428 del 2009 e n. 26040 del 2005 cit.);
18. ove la nullita’ insanabile sia fatta valere attraverso l’appello o il ricorso per cassazione, e’ necessario che cio’ avvenga secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione, quindi tempestivamente, nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 325 e 327 c.p.c. (v. Cass. n. 8442 del 2003 e Cass. n. 10784 del 1999 cit.);
19. nel caso di specie, il ricorso per cassazione, al fine di far valere la nullita’ della sentenza d’appello derivata dalla mancanza di sottoscrizione della sentenza di primo grado, e’ stato proposto con atto notificato alle controparti nel gennaio 2019, rispetto alla sentenza di secondo grado pubblicata nel 2006, quindi ampiamente dopo il decorso dei termini di decadenza per l’impugnativa;
20. ne’ sul mancato rispetto dei termini per impugnare puo’ avere incidenza l’actio nullitatis nel frattempo esercitata dalla attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, data la autonomia e il rapporto di alternativita’ tra i due rimedi;
21. in ragione del mancato rispetto dei termini per impugnare, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile;
22. non vi e’ luogo a provvedere sulle spese in quanto le controparti non hanno svolto difese;
23. si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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