Nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata versata in forza di una norma dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6114.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi in cui un’imposta sia stata versata in forza di una norma dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia la fissazione del termine di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso dalla data della ritenuta, da parte dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non contrasta con i principi del giusto processo e dell’effettività di tutela (artt. 24 e 111 Cost.), né con il diritto unionale, ove pure opera la necessità di tutelare la certezza delle situazioni giuridiche.

Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6114

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10372-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 40/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

RITENUTO

CHE:
Con istanza del 7.5.2008, il contribuente (OMISSIS) chiedeva il rimborso di parte dell’irpef trattenutagli dall’ (OMISSIS) spa al momento del pagamento dell’incentivo per anticipata cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2001, per Euro 30.154,81, e successivamente impugnava il silenzio rifiuto, invocando lo stesso trattamento consistente nell’applicazione della aliquota agevolata – previsto per le lavoratrici donne che usufruivano dello stesso istituto, avendo almeno 50 anni di eta’.
Egli, infatti, non aveva potuto usufruire di quest’ultimo trattamento, perche’ – a differenza di quanto stabilito per le lavoratrici – lo stesso era previsto per i lavoratori uomini solo al superamento dei 55 anni, mentre al momento delle cessazione del proprio rapporto di lavoro, egli aveva superato i 50 anni, ma non i 55.
Evidenziava che tale disparita’ di trattamento nella normativa nazionale era stata superata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21.7.2005 nel caso C-207/04.
La CTP di Venezia accoglieva il ricorso, mentre la CTR del Veneto, accogliendo l’appello dell’ufficio, dichiarava l’istanza di rimborso tardiva, computando il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, decorrente non dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia, ma dal momento dell’effettuazione della ritenuta considerata ingiusta.
Contro tale sentenza ricorre il contribuente sulla base di quattro motivi di ricorso.
Resiste l’ufficio con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, in combinato disposto con l’articolo 2935 c.c., articoli 24 e 111 Cost., nonche’ con i principi comunitari di effettivita’ ed equivalenza ex Trattato CE, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17, (oggi articolo 19), comma 4 bis, cosi’ come alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04 (articolo 360 c.p.c., n. 3).
La CTR ha errato nel fare decorrere il termine di cui all’articolo 38, dal momento di effettuazione della ritenuta, anziche’ dalla data della sentenza della Corte di Giustizia UE.
Il motivo e’ infondato.
La questione oggetto di causa e’ stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 13676 del 2014, hanno chiarito che il termine per la proposizione dell’istanza di rimborso decorre dal momento di effettuazione della ritenuta, e non dalla data della sentenza della Corte di Giustizia UE.
Sulla base di tale sentenza, si e’ consolidato tale orientamento nella giurisprudenza successiva.
Si vedano, al riguardo, sez. 5, n. 28589 del 2017, e, ancora di recente, sez. 6-5, n. 26586 del 2018. Quest’ultima sentenza, in particolare, ha ripercorso le questioni di diritto alla base del tema in discussione, con motivazione che questo collegio condivide, affermando:
Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si e’ affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensi’ il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimita’ costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”. (v. da ultimo Cass. 5320/2018).
Per tale motivo, la portata della sentenza della Corte di Giustizia non e’ stata innovativa, ma dichiarativa di una illegittimita’ gia’ esistente, e per far valere i diritti derivanti da tale illegittimita’ ciascun contribuente doveva esercitare le facolta’ riconosciutegli dall’ordinamento interno entro i termini previsti dalle norme di quest’ultimo.
Con il secondo motivo chiede che venga sollevata questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17 (oggi articolo 19), comma 4 bis, cosi’ come risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04 in relazione all’articolo 24 e 111 Cost. (articolo 360 c.p.c., n. 3).
Il motivo e’ infondato.
In base alla interpretazione sopra citata, per cui il termine decorre dalla data della ritenuta perche’ si tratta di atto gia’ illegittimo in se’, e quindi e’ onere gia’ da quel momento proporre la domanda di rimborso da parte del contribuente, non sussiste contrasto con il principio del giusto processo e l’effettivita’ di tutela; il non aver presentato gia’ all’epoca, entro i quarantotto mesi dal momento della ritenuta, la domanda di rimborso, e’ attribuibile, infatti, esclusivamente al contribuente, e non ad una norma dell’ordinamento che gli impediva di presentare tale domanda. E’ vero che nel momento in cui il contribuente subi’ la ritenuta nell’importo rivelatosi poi illegittimo, tale illegittimita’ non era stata ancora riconosciuta espressamente, ma il fatto che la stessa fosse gia’ intrinsecamente sussistente – come poi riconosciuto – poteva e doveva indurre il contribuente ad un atteggiamento cautelativo, certamente non vietato da alcuna norma, e tanto meno dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, consistente nel proporre comunque domanda di rimborso.
Del resto, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella suddetta sentenza del 2014, la interpretazione che fa decorrere il termine dal versamento dell’imposta e’ anch’essa a presidio di un altro valore costituzionale di uguale importanza, quello della certezza delle situazioni giuridiche:
Deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtu’ del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e cio’ a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.
Il limite dell’esaurimento del rapporto in ordine alla efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita’ costituzionale e’ principio pacifico e non si ravvisano ragioni, sotto questo aspetto, come gia’ detto, per distinguere dette pronunce dalle sentenze, aventi anch’esse efficacia dichiarativa, con le quali la Corte di giustizia afferma l’incompatibilita’ di una norma nazionale con il diritto comunitario.
La ratio della giurisprudenza sull’overruling, con il valore in essa attribuito all’affidamento incolpevole nel “diritto vivente”, non e’ trasferibile al caso in esame. Qui non si e’ in presenza di un soggetto che, avendo esercitato il proprio diritto nel termine previsto dalla legge, come all’epoca costantemente interpretata, si ritrova ex post decaduto in ragione di un imprevedibile revirement giurisprudenziale che ha, in sostanza, abbreviato il termine, situazione per la quale appariva doveroso, in ossequio al valore superiore del giusto processo e quindi alla garanzia di effettivita’ dei mezzi di azione e di difesa (come chiaramente esposto nella sentenza n. 15144 del 2011), apprestare una tutela che facesse salva la sua posizione, attraverso una sorta di autocorrezione del sistema per via interpretativa. Nella fattispecie, vi e’, invece, una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimita’ costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva.
La posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, e’ rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o anche successivamente), cosi’ trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso, non e’ assimilabile, sotto il profilo dell’esigenza di tutela, a quella sopra esposta: pur prescindendo dal fatto che si verte in materia non processuale ed anche a voler ammettere la configurabilita’ di un affidamento incolpevole nella legittimita’ (nel caso, comunitaria) della norma vigente, la tutela di una tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto piu’ cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe. Spetta, in definitiva, al solo legislatore, in casi come quello in esame (cosi’ come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva), la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalita’ di “riapertura” di rapporti esauriti.
Con tale motivazione, le Sezioni Unite hanno, quindi, indirettamente risposto anche a possibili questioni di legittimita’ costituzionale, affermando che a fronte della eventuale lesione di principi costituzionali, essenzialmente quello dell’articolo 24 Cost., vi e’ da salvaguardare un altro principio di eguale rilievo che e’ quello della certezza delle situazioni giuridiche, per il quale sono dettate le norme in tema di prescrizione e decadenza.
La possibilita’ di riapertura dei termini di decadenza in presenza di situazioni come quella in questione e’, dunque, compito del legislatore.
Con il terzo motivo il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17 (oggi articolo 19), comma 4 bis, cosi’ come risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04 in relazione all’articolo 3 Cost., (articolo 360 c.p.c., n. 3).
Il motivo e’ infondato.
Non sussiste contrasto con l’articolo 3 Cost., ed in particolare rispetto alle lavoratrici donne, perche’ anche all’epoca della ritenuta il contribuente, cosi’ come tutti i lavoratori uomini tra i 50 e 55 anni in situazione analoga, aveva la facolta’ ed era in grado di proporre la domanda di rimborso, per far valere una situazione che conteneva gia’ in se’ profili di illegittimita’; se non lo ha fatto, cio’ non e’ attribuibile alla contestata norma sui termini per le domande di rimborso.
Con il quarto motivo chiede che venga sollevata questione di legittimita’ comunitaria del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 17, (oggi articolo 19), comma 4 bis, cosi’ come risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04 in relazione ai principi comunitari di effettivita’ ed equivalenza di cui al Trattato CE (articolo 360 c.p.c., n. 3).
Il motivo e’ infondato.
Innanzi tutto, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza del 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Srl (OMISSIS), non sussiste necessariamente automatismo tra richiesta di parte ed obbligo per il giudice di ultima istanza di effettuare una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.
In particolare, tale obbligo non sussiste se la questione dedotta e’ gia’ stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia, o se la stessa e’ facilmente definibile in base ai principi dell’ordinamento dell’Unione.
Nel merito, il principio, gia’ affermato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata, di necessita’ di tutelare anche la certezza dei rapporti giuridici, e’ operante anche in ambito del diritto dell’Unione.
La stessa Corte di Giustizia ha affermato il principio per cui il diritto dell’Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorita’ di cosa giudicata ad una decisione, anche quando cio’ permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione (caso C-234/04). Trasferito tale principio dal campo processuale a quello attinente ai rapporti con la pubblica amministrazione, lo stesso non impone al giudice interno di disapplicare norme nazionali che stabiliscono termini per esercitare azioni, decorsi i quali il rapporto diventa definitivo.
Nel caso di specie, la norma interna che viene in rilievo nella specie, il Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, art 38 e, piu’ in generale, l’ordinamento interno, non impedivano al contribuente di presentare domanda di rimborso entro i quarantotto mesi da quando ha subito la ritenuta, e non hanno inciso, quindi, sull’esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione, o, in altri termini, sul principio di effettivita’.
Se il ricorrente non lo ha fatto, cio’ non e’ avvenuto in virtu’ di una norma interna impeditiva o rappresentante un ostacolo alla presentazione di tale domanda, asseritamente in contrasto con il sistema dell’Unione, ma in virtu’ di un comportamento a lui attribuibile.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Considerando che la soluzione della questione deriva essenzialmente da una giurisprudenza formatasi dopo la proposizione del presente. ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio.

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