L’affidamento nella regolarita’ della condotta dei conducenti di autoveicoli

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10037.

La massima estrapolata:

L’affidamento nella regolarita’ della condotta dei conducenti di autoveicoli assume un diverso valore secondo che la circolazione si svolga su autostrada o su strada ordinaria: motivo per il quale e’ stata ritenuta imprudente e non prevedibile la manovra di spinta di autoveicolo in avaria in tempo di notte su autostrada, in misura maggiore rispetto ad analoga manovra eseguita su strada ordinaria.

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10037

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Danie – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2017 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Vercelli ha assolto, in data 04/07/2017, (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, perche’, procedendo alla guida dell’autovettura Hyundai lungo la carreggiata nord dell’autostrada (OMISSIS), investiva, da tergo, (OMISSIS) che avanzava a piedi, con direzione equiversa, lungo il margine destro della prima corsia della sede autostradale, cagionandone, per colpa, il decesso conseguente a sfacelo scheletrico-viscerale diffuso da trauma connotato da elevatissima energia cinetica.
2. Al (OMISSIS) era stata contestata la colpa generica, per la non sufficientemente ponderata e continuativa verifica dello stato dei luoghi e della sede stradale e, specificamente, l’inosservanza degli articoli 140 e 141 C.d.S., commi 1 e 2, per aver condotto il proprio veicolo, in tempo di notte, in assenza di illuminazione naturale ovvero artificiale, ad una velocita’, sia pure astrattamente rispettosa dei limiti in vigore nel tratto autostradale interessato, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle persone e, in ogni caso, da non consentire il tempestivo arresto del veicolo entro il campo di visibilita’ e dinanzi all’ostacolo rappresentato dalla presenza del pedone all’interno della corsia di marcia: ostacolo prevedibile, tanto piu’ in un tratto autostradale sfornito di corsia di emergenza, in ragione dell’avvistabilita’ del pedone, consentita dai proiettori anabbaglianti, correlandosi la nozione di prevedibilita’ alle concrete condizioni di marcia, traffico, illuminazione e ambientali effettivamente sussistenti ed apprezzabili nel campo di visibilita’ del conducente. In (OMISSIS).
3. Avverso la prefata sentenza, interpone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 40, 41, 42 e 43 c.p., Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 140 e 141. Sostiene, in particolare, che, ai fini del giudizio di prevedibilita’ dei fattori turbativi della circolazione, non rilevi l’eccezionalita’ in astratto – e la conseguente imprevedibilita’ – della turbativa, quanto, piuttosto, l’avvistabilita’ in concreto della stessa, si’ che ogni turbativa avvistabile dal conducente, anche se per avventura riferibile ad un evento del tutto eccezionale, in se’ considerato, gli impone l’immediata adozione delle necessarie contromisure al fine di neutralizzarla, ove concretamente possibile. In altri termini, il combinato disposto degli articoli 140 e 141 C.d.S., commi 1 e 2, fa carico all’utente della strada e al conducente, in particolare, di ogni situazione di pericolo – anche solo potenziale e quindi prevedibile – per la sicurezza della circolazione imponendogli di osservare una condotta di guida che consenta l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’. Ad avviso del ricorrente, la riscontrabilita’ di un addebito colposo in capo all’imputato, che procedeva ad una velocita’, sia pure rispettosa dei limiti cinetici in vigore nel tratto autostradale, ma in concreto tale da non consentirgli di arrestare l’auto entro il campo di visibilita’ delimitato dalla profondita’ dei fari anabbaglianti, sta nella sicura avvistabilita’ del pedone che procedeva lungo un tratto autostradale rettilineo, privo di corsia di emergenza. L’eccezionalita’ della presenza del pedone e’ circostanza del tutto secondaria nella tipizzazione della condotta di guida da parte del legislatore il quale valorizza l’avvistabilita’ del fattore perturbativo della circolazione e, in ragione di tale pre-visibilita’, impone all’agente modello di tenere una velocita’ che gli consenta di arrestare efficacemente il veicolo.
In conclusione, il ricorrente prospetta un error in iudicando in cui e’ incorso il primo Giudice che ha proceduto ad una ricostruzione de quadro normativo regolante la materia che definisce non del tutto appagante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
2. Occorre invero rilevare che l’affermazione secondo cui nella specie l’imputato avrebbe violato la norma di cui all’articolo 141 C.d.S., comma 2, – la quale impone al conducente di conservare sempre “il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’ e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” – non sembra misurarsi adeguatamente con il seguente complesso di circostanze, emergenti dalla stessa pacifica descrizione della dinamica del sinistro ed invece tenute presenti dal Giudice di merito:
l’imputato viaggiava ad una velocita’ (105/110 km/h) sensibilmente inferiore a quella massima consentita di 130 km/h su di un tratto autostradale rettilineo pianeggiante a tre corsie di marcia, privo della corsia di emergenza, nel quale il conducente, mentre percorreva la prima corsia di scorrimento, si avvedeva improvvisamente (senza riuscire ad evitare l’impatto) di una persona (poi identificata in (OMISSIS)) che procedeva a piedi nella parte centrale della corsia di marcia, in patente violazione dell’articolo 175 C.d.S.. Si appurava in seguito che sulla condotta della vittima avevano influito lo stato di ebbrezza alcolica in cui la stessa versava e la forte agitazione per un violento litigio appena avuto con il marito, al culmine del quale ella era scesa dalla vettura, profittando di una sosta della marcia effettuata dal marito per recuperare la calma e proseguendo a piedi lungo il corso autostradale.
L’imputato, ricorda il Giudice, non solo non aveva l’obbligo di utilizzare i fari abbaglianti ma il loro uso gli era addirittura vietato dall’articolo 153 C.d.S., comma 3, in quanto, diversamente, avrebbe potuto abbacinare i conducenti delle altre vetture.
Evidenzia altresi’ che la presenza di un pedone che camminava a piedi nella parte centrale della corsia si poneva in una situazione atipica e antitetica rispetto alla disciplina della circolazione in autostrada e alle piu’ elementari norme di prudenza e cautela. Ne’ l’incidente sarebbe stato evitato ove il (OMISSIS) avesse tenuto una velocita’ inferiore a quella in concreto tenuta.
Condivisibilmente, la sentenza osserva che l’impostazione del pubblico ministero ricorrente ridonderebbe agevolmente nell’affermazione di una responsabilita’ oggettiva, di guisa che la semplice constatazione ex post della verificazione dell’occorso varrebbe, pure in assenza di violazioni della normativa sulla circolazione, a tacciare di inadeguatezza in concreto la condotta tenuta, in quanto, a tutta evidenza, essa non si e’ rivelata adeguata ad evitare l’evento.
Per queste ragioni si rivela del tutto infondato l’assunto del ricorrente secondo cui l’eccezionalita’ della presenza del pedone e’ circostanza del tutto secondaria nella tipizzazione della condotta di guida da parte del legislatore il quale valorizza l’avvistabilita’ del fattore perturbativo della circolazione e, in ragione di tale pre-visibilita’, impone all’agente modello di tenere una velocita’ che gli consenta di arrestare efficacemente il veicolo.
3. I principi giuridici che presiedono alla disciplina della circolazione stradale devono, ad avviso della Corte, essere contemperati con le particolari modalita’ della circolazione in autostrada, caratterizzata dalla velocita’ del traffico che ne costituisce l’essenza, attesa la particolare conformazione della autostrada quale sede destinata ad un traffico al di fuori degli agglomerati urbani. In tali condizioni, la presenza di un pedone nel centro della careggiata, nella propria corsia di marcia, non puo’ considerarsi circostanza prevedibile (Sez. 4, sent. n. 41029 del 24/09/2008, Moschiano, Rv. 241476), essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento della sede autostradale ed essendo altresi’ evidente che qualora si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocita’ elevata. E’, pertanto, normalmente inesigibile una attenzione del conducente spinta al punto da scandagliare ogni angolo del tratto percorso alla verifica della eventuale presenza di pedoni, sulla cui assenza egli ha invece motivo di fare pieno affidamento.
E’ noto, inoltre, che il giudizio di prevedibilita’ vale a specificare il contenuto dell’obbligo di diligenza altrimenti astratto; solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso e’ prevedibile o riconoscibile dal modello d’agente tenuto presente, il soggetto puo’ essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il prodursi del fatto dannoso.
Si e’ al riguardo condivisibilmente affermato che l’affidamento nella regolarita’ della condotta dei conducenti di autoveicoli assume un diverso valore secondo che la circolazione si svolga su autostrada o su strada ordinaria: motivo per il quale e’ stata ritenuta imprudente e non prevedibile la manovra di spinta di autoveicolo in avaria in tempo di notte su autostrada, in misura maggiore rispetto ad analoga manovra eseguita su strada ordinaria: (Sez. 4, sent. n. 8258 del 14/02/1974, Puma, Rv. 128438).
Correttamente, la sentenza rileva che la circolazione stradale, attivita’ ontologicamente pericolosa, si fonda sul rispetto di un’articolata normativa di settore che, sotto il profilo strettamente penalistico, integra la normativa cautelare a cui commisurare la sussistenza o meno di una responsabilita’ colposa. Nel caso di specie, per le ragioni dianzi esposte, all’imputato che ha integralmente osservato la normativa di settore non puo’ essere mosso alcun rimprovero.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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