Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 23 maggio 2019, n. 22842.
La massima estrapolata:
Integra un’ipotesi di truffa, e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, la condotta di chi acquisti un prodotto al supermercato pagando un prezzo inferiore al dovuto mediante sostituzione dell’etichetta recante il codice a barre con quella applicata ad un prodotto meno costoso, atteso che, in tal caso, l’impossessamento non si realizza “invito domino”, ma con il consenso pur viziato del cassiere.
Sentenza 23 maggio 2019, n. 22842
Data udienza 17 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/04/2018 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lignola Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 28 aprile 2015 del Tribunale di Genova che ha condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per il delitto di cui agli articoli 110 e 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 4 e per il delitto di cui agli articoli 56 e 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 4.
In particolare, all’imputato si contesta di essersi impossessato, in data (OMISSIS), di tre computer sottraendoli all’interno di un supermercato pagando alle casse un prezzo inferiore mediante sostituzione dei codici a barre su di essi apposti con altri codici a barre relativi ad articoli di prezzo inferiore, nonche’ di avere, due giorni dopo, tentato di impossessarsi presso lo stesso supermercato di un ulteriore computer con le medesime modalita’ appena descritte.
2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione degli articoli 624, 625 e 640 c.p. e articolo 521 c.p.p., comma 1.
Nello specifico egli sostiene che i fatti per i quali egli e’ stato condannato devono piu’ correttamente essere qualificati come delitti di truffa e di tentata truffa. La sostituzione dei codici a barre applicati sui computer con altri codici a barre relativi ad un prodotto meno costoso aveva costituito l’artificio attraverso il quale egli aveva indotto in errore il cassiere inducendolo a fargli pagare un prezzo inferiore, con conseguente ingiusto profitto per il (OMISSIS) e danno patrimoniale per il venditore.
La giurisprudenza di legittimita’ individua l’elemento differenziale tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa nella circostanza che nel primo l’oggetto viene sottratto al detentore eludendone la sorveglianza e contro la sua volonta’, mentre nella seconda il possesso viene conseguito in virtu’ di un atto di disposizione patrimoniale dello stesso soggetto passivo il cui consenso e’ viziato dagli artifici e raggiri posti in essere dall’agente. Nel caso di specie l’imputato non si era impossessato della merce mediante sottrazione, ma con il consenso del cassiere, indotto in errore.
Ne’ poteva avere rilevanza che il (OMISSIS) avesse prelevato i beni dagli scaffali e li avesse tenuti con se’ fino alla cassa, in quanto la detenzione era stata solo momentanea poiche’ poi li aveva consegnati al cassiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. In tema di reati contro il patrimonio, e’ configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Piramide, Rv. 26953701, che ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l’imputato aveva ottenuto – fingendosi dipendente dell’ente preposto all’acquedotto comunale, e simulando la necessita’ di controllare l’acqua erogata nelle abitazioni – che le vittime si fidassero di lui e seguissero il suo consiglio di riporre tutti i preziosi ed il denaro in un unico luogo, da lui stesso indicato, da cui poi li prelevava prima di darsi alla fuga, in taluni casi senza che i derubati se ne accorgessero subito).
Nel caso di specie, in data (OMISSIS), il (OMISSIS) ha consegnato i beni da lui prelevati dallo scaffale al cassiere per il pagamento del prezzo ed il cassiere, dopo il versamento del prezzo, li ha consegnati al (OMISSIS), il quale, tuttavia, e’ riuscito a pagare un prezzo inferiore a quello dovuto in quanto, mediante la sostituzione del codice a barre, ha indotto in errore il cassiere sull’ammontare della somma a tal fine dovuta, stabilita dal responsabile dell’esercizio commerciale. Due giorni dopo egli, tornato al supermercato per ripetere la stessa operazione, non e’ riuscito nel suo intento, poiche’ al momento del pagamento il cassiere si e’ accorto della sostituzione del codice a barre.
Risulta, quindi, evidente che l’impossessamento non e’ avvenuto – o non sarebbe avvenuto, quanto al tentativo – contro la volonta’ del venditore, perche’ il bene e’ stato consegnato al (OMISSIS) dal cassiere, ma per effetto di una volonta’ viziata dall’errore indotto dal (OMISSIS), attraverso la sostituzione del codice a barre.
La Corte di appello, al fine di sostenere la correttezza della qualificazione giuridica di furto e tentato furto attribuita dal Tribunale ai reati contestati al ricorrente, ha fatto riferimento, oltre che al precedente sopra citato, anche a altre sentenze di legittimita’.
Secondo tali sentenze, integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – e non quello di truffa – la condotta di colui che, simulando la qualita’ di agente di polizia o di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, poiche’ in tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa non e’ sintomo della volonta’ di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtu’ di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014 – dep. 2015, Labellarte, Rv. 26272501; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 26964001).
Tali precedenti di legittimita’, tuttavia, non appaiono pertinenti. Nel caso dell’odierno ricorrente, infatti, il cassiere, dopo il pagamento, ha consegnato i computer al (OMISSIS) non momentaneamente, ma definitivamente affinche’ il (OMISSIS) li asportasse dall’esercizio commerciale quale loro proprietario e lo spossessamento non e’ avvenuto contro la volonta’ del negoziante, ma perche’ quest’ultimo – o comunque il cassiere quale suo rappresentante legittimato alla consegna dei beni ai clienti dell’esercizio commerciale – e’ stato indotto in errore da un artificio.
I due reati devono quindi essere riqualificati come delitti di truffa consumata e truffa tentata.
3. Per i delitti di truffa e tentata truffa, cosi’ diversamente qualificati i fatti contestati al ricorrente, non risulta essere stata sporta querela, cosicche’ deve dichiararsi che l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’, riqualificati i fatti ai sensi di cui agli articoli 640, 56 e 640 c.p., l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
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