Interventore diventa parte in riconvenzionale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 dicembre 2024| n. 31133.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Massima: Nel caso in cui sia dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest’ultimo credito spetti in favore non dell’attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l’originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l’interventore, e non più l’originario attore, senza che sia richiesta un’apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione.

 

Ordinanza|4 dicembre 2024| n. 31133. Interventore diventa parte in riconvenzionale

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Intervento in causa di terzi – Volontario – In genere domanda riconvenzionale – Diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale allegato dall’attore – Accertamento da parte del giudice della titolarità attiva in capo al terzo intervenuto – Dovere del giudice di provvedere anche sulla domanda riconvenzionale – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Pres. Sez. – Rel.

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15276/2021 R.G. proposto da:

BG. Srl, rappresentato e difeso dall’avvocato PE.MA. (Omissis)

– ricorrente –

contro

Be.Si., rappresentato e difeso dagli avvocati LA.BR. (Omissis), SC.EU. (Omissis), MO.MA. (Omissis)

– controricorrente –

nonché contro

Be.An., rappresentato e difeso dall’avvocato CA.NA. (Omissis)

– controricorrente e ricorrente incidentale –

RO. Srl, Be.Gi.

– intimati –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1394/2021 depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidente di sezione ENRICO SCODITTI

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Rilevato che:

Be.An. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona in favore di BG. Srl e nei confronti del Be.Si. per l’importo di Euro 151.057,47, oltre interessi, per il mancato pagamento della quota variabile del canone d’affitto che egli aveva incassato da RO. Spa nel periodo dal 2015 al gennaio 2018. In via subordinata, in caso di riconosciuta legittimazione dell’opposta a pretendere il pagamento, l’opponente chiese che gli fosse accordato il compenso previsto dall’art. 3 della convenzione del 28 marzo 2006, pari al 50% del valore del materiale estratto. Questi i fatti esposti.

In data 01.02.1998 tra RO. Spa e Be.An. era stato sottoscritto un contratto di affitto avente ad oggetto un terreno, di proprietà del Be.An., utilizzato da RO. per l’ampliamento della propria discarica. Il canone di affitto prevedeva il pagamento di una quota in misura fissa (art. 3) ed una quota in misura proporzionale, fissata in Lire 200 “per ogni quintale di materiale di rifiuto che sarà smaltito nella discarica oggetto del presente contratto” (art. 4). In pari data e contestualmente, la RO. Spa aveva sottoscritto un contratto d’appalto con cui affidava lo smaltimento dei rifiuti nella discarica oggetto del contratto di cui sopra, in via esclusiva, alla La.In. Sas (al tempo costituita da due soci, i fratelli Be.An. e Be.Gi.). Con scrittura privata autenticata stipulata in data 28 marzo 2006 ed avente ad oggetto “Cessione di quota sociale e modifica di patti sociali”, Be.An. aveva ceduto l’intera propria quota di partecipazione al capitale della La.In. Sas ai fratelli Be.Gi. e Be.Si., precisando che i prezzi convenuti erano già stati pagati al cedente (pari a complessivi Euro 185.000,00) e pertanto lo stesso non aveva null’altro a pretendere sia nei confronti dei cessionari che della società. Inoltre, a modifica dei patti sociali, veniva conferito l’80% del capitale a Be.Gi. ed il 20% a Be.Si. Sempre il 28 marzo 2006 era stata sottoscritta una convenzione tra i fratelli Be.An., Be.Gi. e Be.Si. con cui, dopo aver premesso di aver stipulato in pari data un atto notarile con cui Be.An. aveva ceduto ai fratelli Be.Gi. e Si. le sue quote di partecipazione a La.In. Sas, in deroga e ad integrazione di quanto indicato nell’atto notarile di cessione, si concordava all’art. 2) che restasse di spettanza di Be.An. esclusivamente la parte di affitto pagata da RO. in misura fissa, restando di esclusiva spettanza dei fratelli Be.Gi. e Si. la quota di affitto in misura proporzionale al materiale conferito “in quanto riconosciuti di competenza di chi esegue le opere e, a suo tempo, inseriti nel contratto di locazione solo per altre considerazioni”. La.In. Sas, al tempo esecutrice delle opere, come da contratto di appalto del 1998, in data 01.10.2012 aveva ceduto a BG. Srl il contratto di appalto sottoscritto con RO. Spa, per cui, da tale data, le opere di smaltimento dei rifiuti presso la discarica erano state eseguite unicamente da BG. Srl, nella cui compagine sociale era presente Be.Gi. La discarica, per questioni giudiziarie, era rimasta chiusa dal 03/10/2007 al 03/11/2017: in quel periodo BG. Srl vi aveva lavorato due mesi nel 2015 e quattro mesi nel 2016, per poi riprendere nel novembre del 2017 con la riapertura definitiva della discarica. B.G. Srl, ripresa l’attività in discarica, aveva richiesto a Be.An. il pagamento della quota proporzionale di cui all’art. 4 del contratto di affitto del 1998, richiamandosi alla convenzione del 2006 in base alla quale detta quota era stata riconosciuta di competenza di chi eseguiva le opere.

L’opposta chiamò in causa Be.Gi. Be.Si., mentre l’opponente chiamò in causa RO. Srl Il Tribunale adito rigettò l’opposizione al decreto. Avverso detta sentenza propose appello Be.An. Intervenne in giudizio, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., Be.Si., chiedendo, fra l’altro, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di Be.Si. al pagamento della somma di Euro 61.908,00, pari al 50% della quota variabile dell’affitto corrisposto da RO. per il periodo dal 2015 al gennaio 2018. Con sentenza di data 7 maggio 2021 la Corte d’Appello di Venezia revocò il decreto ingiuntivo, rigettò le domande proposte da BG. Srl e condannò Be.An. a pagare a Be.Si. la somma di Euro 61.502,17 oltre interessi legali, ponendo fra l’altro, in quote eguali (art. 97 c.p.c.), a carico di BG. Srl e Be.Si. il rimborso delle spese processuali a favore di Be.Si., nonché a carico di Be.An. la rifusione delle spese del grado di appello in favore di RO. (essendo stata quest’ultima chiamata in giudizio senza alcuna valida ragione, tanto che nessuno aveva proposto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, affermò il giudice di appello).

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Osservò la corte territoriale che la cessione dell’appalto da La.In. a BG. Srl non aveva avuto l’effetto di trasferire alla cessionaria un credito, di cui la cedente non era pertanto titolare per le seguenti ragioni. Il diritto di ricevere la componente variabile del canone d’affitto era stato inequivocabilmente attribuito, come risultante dalla lettera del negozio, a Be.Gi. e Be.Si. ed il collegamento all’esecuzione delle opere mirava a spiegare il motivo della detta attribuzione, e cioè che nella stessa data del 28 marzo 2006 Be.An. era uscito dalla compagine sociale di La.In., non occupandosi perciò più dell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto (in sostanza, la componente degli oneri economici della conferente RO., che avrebbe dovuto essere considerata all’interno del contratto di appalto, era stata convenuta come parte del canone d’affitto per “altre considerazioni”, non meglio chiarite). Si era così inteso confermare nel 2006 l’opzione già adottata nel 1998. Se si fosse voluto riconoscere all’appaltatore la quota proporzionale del canone d’affitto, quale compenso per l’effettuazione delle opere appaltate (o meglio, quale maggiorazione del compenso già previsto dal contratto di appalto), si sarebbe dovuto prevedere il pagamento di tali importi a favore di La.In., che da quella data vedeva come unici soci Be.Gi. e Be.Si., ed invece tali somme erano state personalmente attribuite a Be.Gi. e Be.Si., ai quali Be.An. avrebbe dovuto girare la parte di canone ricevuto da RO. eccedente la quota fissa.

Aggiunse la Corte territoriale che il credito della terza intervenuta ai sensi dell’art. 344 c.p.c. si fondava sulla convenzione del 28 marzo 2006, come sopra interpretata, senza che potesse evincersi alcun spirito di liberalità (da cui la nullità della convenzione, secondo parte appellante), rientrando la detta convenzione in un più ampio accordo economico relativo ai proventi dell’attività svolta sui terreni di proprietà di Be.An., a completamento di quanto concordato in ordine al trasferimento delle quote sociali di La.In., ed essendo anzi spiegato nella convenzione il motivo del riconoscimento economico ai fratelli, del tutto estraneo a qualsiasi intenzione di beneficiare i destinatari di una donazione. Osservò ancora che BG. Srl non era legittimata ad eccepire la prescrizione del credito della Be.Si., posto che ciò non si sarebbe tradotto in suo vantaggio, né si poteva desumere una volontà abdicativa del credito per avere omesso in passato di reclamarlo.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Passando alla quantificazione del debito di Be.An., questi aveva ammesso di avere continuato a ricevere il canone da RO., senza addurne una misura errata, per cui doveva dedursi che, non avendo l’appellante prodotto i documenti relativi alle somme percepite, RO. avesse pagato negli anni quanto convenuto nel contratto d’affitto. Precisò la Corte territoriale che l’ammontare del canone introitato da Be.An. a titolo di quota proporzionale doveva essere calcolato, come da contratto, moltiplicando le tonnellate di materiale conferito in discarica per un valore unitario, da rivalutare annualmente, sulla base delle quantità indicate nelle fatture emesse da BG. a carico di RO. nell’ambito del rapporto di appalto, fatture prodotte dalla stessa BG. e confermate dal teste Sa.Ma., già dipendente di RO. (ove Be.An. avesse voluto negare che le quantità indicate nelle fatture fossero servite anche, com’era ragionevole presumere, per la quantificazione del canone d’affitto versatogli da RO., sarebbe stato suo onere provare la circostanza, senza alcuna difficoltà trattandosi dell’accipiens delle somme in questione).

Osservò, inoltre, circa il motivo di gravame avente ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta nei confronti della convenuta opposta BG. Srl, relativa al credito che l’articolo 3 della convenzione 28.3.2006 riconosceva allo stesso Be.An. in relazione ai guadagni conseguenti alla rivendita del materiale estratto nell’attività di scavo della discarica, che si trattava di domanda formulata “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di parte opposta” e che non era stata rivolta nei riguardi della terza intervenuta, per cui, venendo rigettata la domanda di BG. Srl, la domanda in questione non andava esaminata, nemmeno sotto il profilo della sollecitata compensazione giudiziale.

Aggiunse, infine, che la chiamata in causa di Be.Gi. da parte di BG. Srl non aveva alcuna giustificazione, non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, ed avendo quest’ultimo chiesto che fossero accolte le domande di BG. nei confronti di Be.An.

Ha proposto ricorso per cassazione BG. Srl sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi Be.Si. e Be.An., il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di sei motivi. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. È stata presentata memoria da ciascuna delle parti.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Considerato che:

muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 1362 e 1363 cod. civ. Osserva la ricorrente che nell’atto di appello, impugnando la sentenza del Tribunale nella parte in cui stabiliva che Be.An. Be.Si. avrebbe riconosciuto la quota variabile di canone a favore di chiunque avesse assunto la qualifica di “soggetto che eseguiva le opere”, era stato chiesto di qualificare la clausola di cui al punto 2 della convenzione del 28 marzo 2006 quale attribuzione patrimoniale priva di causa e dunque nulla, anche ove considerata come donazione (per mancanza di atto pubblico), e solo da ultimo era stato chiesto “di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a BG. Srl per mancanza assoluta di un negozio di trasferimento del diritto azionato”, senza tuttavia motivare ed argomentare in alcun modo tale ultima richiesta, incorrendo così nel vizio di genericità del motivo di appello, in violazione dell’art. 342 (aggiunge che nell’ordinanza della Corte d’Appello, con cui era stata disattesa l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, era stato rilevato che l’appellante non aveva sollevato alcuna specifica doglianza avverso la motivazione del Tribunale con cui era stata rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di BG.).

Aggiunge che, nonostante che l’appellante avesse semplicemente denunciato l’omessa qualificazione giuridica da parte del primo giudice, non contestando in realtà che questi avesse qualificato la dichiarazione come promessa di pagamento, la Corte territoriale ha d’ufficio mutato la qualificazione giuridica operata dal Tribunale.

Osserva ancora che la frase “in quanto riconosciuti di competenza di chi esegue le opere” è stata interpretata dalla Corte di Appello in violazione dei criteri di logica ermeneutica, in particolare l’art. 1362 c.c., che prescrive di non limitarsi al senso letterale delle parole e di indagare la comune intenzione delle parti, con riferimento all’intero contenuto della convenzione ed al comportamento successivo delle parti (Be.Si. fino al 2020 non ha avanzato pretese sulla quota di canone) e che, se tali criteri fossero stati rettamente interpretati, si sarebbe inteso che Be.Gi. e Be.Si. erano stati citati non in quanto soggetti a sé stanti, ma in quanto facenti parte della compagine sociale della Lavorazione Inerti, la quale aveva eseguito i lavori di appalto nella discarica, e che dunque la convenzione riguardava la soluzione dei rapporti relativi a La.In. (ed in seguito BG.).

La ricorrente trascrive pertanto il seguente contenuto della convenzione: “premesso che in data odierna (28.03.2006) Be.An. ha ceduto ai fratelli Be.Gi. e Be.Si. le sue quote di partecipazione della Società La.In. Sas; che il prezzo di cessione è stato indicato in atto come già corrisposto; che i tre fratelli sono concordi nel ritenere che ad Be.An., a titolo di utili degli esercizi precedenti ed a titolo di liquidazione definitiva dei loro accordi, spetti un’ulteriore somma. Tutto ciò premesso, in deroga e ad integrazione di quanto indicato nell’atto notarile di cessione, così si concordava: 1) di riconoscere a Be.An. un’ulteriore somma di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), a titolo di utili degli esercizi precedenti ed a titolo di compenso per gli accordi qui integrati; 2) per quanto riguarda il terreno di Verona e Sona su cui viene esercitata attività di discarica da parte della ditta RO., il Sig. Be.An. dichiara e riconosce che sarà di sua esclusiva spettanza solo ed esclusivamente la parte di affitto pagata da RO. Spa in misura fissa. Di converso dichiara e riconosce che la quota di affitto che RO. paga in misura proporzionale al materiale conferito sarà di esclusiva spettanza dei fratelli Be.Gi. e Be.Si. in quanto riconosciuti di competenza di chi esegue le opere e, a suo tempo, inseriti nel contratto di locazione solo per altre considerazioni. Di conseguenza i fratelli Be.Gi. e Be.Si. manterranno indenne Be.An. da ogni imposta gravante su questa quota di affitto; 3) Le parti, poi, concordano che, nel caso in cui venisse autorizzata l’attività di discarica anche sull’ultimo lotto di terreno oggi disponibile, spetterà al Sig. Be.An. un ulteriore compenso pari al 50% del valore del materiale estratto… Dette quote verranno riconosciute al Sig. Be.An. in quote annuali in base allo stato di avanzamento lavori; 4) il Sig. Be.An., essendo uscito dalla Società, chiede… di essere liberato dalle firme a garanzia rilasciate alle banche ad ai leasing della La.In. Sas”

La ricorrente conclude nel senso che ben può un contratto avere effetto nei confronti di un terzo soggetto (BG. Srl), grazie a quanto espresso dall’art. 1322 c.c., sotto il profilo del collegamento fra il contratto di appalto e la convenzione.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Il motivo è infondato. Esso contiene, al fondo, tre ordini di censura: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) violazione dei criteri di ermeneutica negoziale.

Muovendo dalla prima censura, deve rammentarsi che la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 3612 del 2022).

La censura in termini di violazione dell’art. 342 non è scrutinabile perché sulla base del ricorso, considerato anche il profilo del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, non è possibile comprendere quale sia stato il tenore complessivo dell’atto di appello, tale da escludere che esso contenesse ulteriori argomentazioni o articolazioni in ordine alla richiesta “di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a BG. Srl per mancanza assoluta di un negozio di trasferimento del diritto azionato” (non potendosi peraltro fare riferimento alla valutazione della Corte di appello in sede di provvedimento sull’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado). Il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non consente di accedere agli atti processuali.

È appena il caso di aggiungere che, comunque, messa in relazione all’affermazione del Tribunale – così come esposta nel ricorso – secondo cui Be.An. avrebbe riconosciuto la quota variabile di canone a favore di chiunque avesse assunto la qualifica di “soggetto che eseguiva le opere”, la richiesta “di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a BG. Srl per mancanza assoluta di un negozio di trasferimento del diritto azionato” pare idonea e sufficiente a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice e ad instaurare pertanto il rapporto processuale di appello. A prescindere dalla questione della validità della convenzione, l’appellante a monte denuncia l’assenza di un titolo contrattuale legittimante la pretesa e ciò è sufficiente per la confutazione del fondamento della statuizione del primo giudice.

Quest’ultimo rilievo, fatto ad abundantiam in relazione alla prima censura relativa all’art. 342, è in realtà determinante ai fini dell’infondatezza della seconda censura. Una volta che si contesti la presenza di un titolo contrattuale legittimante la pretesa di chi si asserisce creditore, la questione di merito affrontata dalla corte territoriale, relativa alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio, risulta devoluta innanzi al giudice di appello, sia pure venendo erroneamente posta nell’impugnazione come questione di legittimazione e non di titolarità del rapporto (dovendosi comunque ritenere che il fondo dell’impugnazione attenesse alla questione della sussistenza dell’obbligazione nei confronti della società che aveva domandato l’ingiunzione di pagamento). Non vi è stata quindi violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Infondata è, infine, la terza censura. Deve rammentarsi che, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (fra le tante, da ultimo Cass. n. 9461 del 2021).

La ricorrente denuncia che se il giudice del merito, anziché limitarsi al senso letterale delle parole, avesse guardato all’intenzione comune dei contraenti, indagando in particolare l’intero contenuto della convenzione ed il comportamento successivo delle parti (Be.Si. fino al 2020 non ha avanzato pretese sulla quota di canone) sarebbe giunto alla conclusione che i due fratelli erano contemplati non in quanto tali, ma in quanto soci, e che dunque titolare del credito doveva intendersi la società, non essendo di ostacolo la circostanza che quest’ultima fosse terza rispetto al contratto.

In disparte la questione, non attinente all’ermeneutica negoziale, che non si comprende perché, anche considerando le persone citate nella convenzione nella qualità di soci, la titolarità del credito si sarebbe dovuta intendere in capo alla società e non agli stessi soci nell’ambito di un regolamento negoziale avente ad oggetto il corrispettivo per la cessione di quote societarie, va subito detto che non risulta specificatamente indicato perché si sarebbe discostato dai canoni legali di interpretazione il giudice del merito che, a fronte di una convenzione che abbia quale oggetto il regolamento dei rapporti economici fra i tre fratelli a seguito della cessione di quote societarie e del relativo prezzo previsto e corrisposto, ed in particolare abbia come oggetto la spettanza in favore di Be.An. di un’ulteriore somma, sottraendovi “la quota di affitto che RO. paga in misura proporzionale al materiale conferito… (in quanto)… di esclusiva spettanza dei fratelli Be.Gi. e Si.”, concluda nel senso che quest’ultimo importo spetta appunto ai fratelli Be.Gi. e Be.Si. Concludendo in tal modo, il giudice del merito non si è discostato dal criterio dell’intenzione comune dei contraenti e dell’interpretazione complessiva delle clausole.

Si comprende, anzi, perché il giudice del merito abbia riconosciuto che nel 2006 si sia inteso confermare l’opzione già adottata nel 1998, e cioè che nel canone di affitto corrisposto da RO. era inclusa la quota in misura proporzionale ad ogni quintale di materiale di rifiuto smaltito nella discarica, pagamento che avveniva sul presupposto che il proprietario del fondo (Be.An.) era altresì socio della società appaltatrice che eseguiva le opere (in tal senso importo “di competenza di chi esegue le opere”). Una volta cambiata la compagine societaria, la conferma dell’opzione del 1998, ha inteso il giudice del merito, ha richiesto che tali somme fossero riconosciute di spettanza dei nuovi soci, Be.Gi. e Be.Si.

Infine, il comportamento posteriore alla conclusione del contratto, di cui si invoca l’apprezzamento, non è di tutte le parti negoziali, ma solo di una, sicché è inidoneo a determinare la comune intenzione delle parti.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 344 e 404 cod. proc. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1362 e 1363 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché ancora violazione degli artt. 2938 e 2939 c.c. Osserva la ricorrente che vi era difetto di interesse ad agire di Be.Si. non avendo questa mai preteso il pagamento di importi per un presunto diritto insorto fin dal 2006 e che in mancanza dell’invio anche di una diffida, e senza che fosse mai emerso il rifiuto di Be.An. di pagare, non era necessario percorrere la via dell’intervento in appello. Aggiunge che l’intervento doveva essere proposto ai sensi del secondo comma dell’art. 404 c.p.c., e non del primo comma, essendosi la Be.Si. espressamente dichiarata creditrice, per cui questa avrebbe dovuto dimostrare che la sentenza era stata effetto di dolo o collusione a suo danno. Osserva ancora che la Corte territoriale ha omesso di valutare la circostanza che la convenzione del 2006 riportava l’inciso “in quanto riconosciuti di competenza di chi esegue le opere” e che non vi è prova che dal 2015 al 2016 le opere sarebbero state eseguite da La.In. (dichiarata fallita nel 2016), la quale nel 2016 aveva ceduto il contratto di appalto a BG. Srl Aggiunge, infine, che, ai sensi dell’art. 2939 cod. civ., la prescrizione può essere opposta anche da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere e che il giudice poteva rilevare d’ufficio la prescrizione opposta da BG. Srl

Il motivo è infondato. Esso si articola sulla base di quattro censure: 1) mancanza di interesse ad agire; 2) mancata prova dei presupposti di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c.; 3) omessa valutazione della precisazione “in quanto riconosciuti di competenza di chi esegue le opere”; 4) esistenza dell’interesse ad opporre la prescrizione.

Per concludere nel senso dell’infondatezza della prima censura è sufficiente richiamare sinteticamente la giurisprudenza di questa Corte sull’interesse ad agire. L’interesse ad agire previsto dall’art. 100 del codice di rito consiste nell’esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all’autorità giurisdizionale, sì che l’indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto (Cass. n. 19152 del 2005). L’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. n. 7635 del 2006). L’accertamento e la valutazione dell’interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall’esame del merito della controversia e dall’ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un’indagine sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l’intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell’utilità dell’effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell’effettiva conformità alla norma sostanziale dell’effetto giuridico che si chiede al giudice (Cass. n. 4984 del 2001).

La censura attiene non all’utilità giuridica del rimedio giurisdizionale esperito, ma alla circostanza di fatto, rilevante sul piano del merito, dell’omesso esercizio del diritto dopo la conclusione dell’accordo del 2006.

La seconda censura muove dalla premessa che l’intervento si sarebbe dovuto proporre ai sensi del secondo comma dell’art. 404, e non del primo comma. La censura non è scrutinabile per mancato raggiungimento dello scopo della critica della decisione: la ricorrente non fornisce argomenti in base ai quali ritenere che la Be.Si. avrebbe dovuto allegare il dolo o la collusione alla base della sentenza, non potendo tale fattispecie processuale essere richiesta dalla semplice allegazione della qualità di creditrice.

La terza censura deve intendersi inammissibile, in quanto relativa ad un risultato interpretativo in relazione al quale, come da esame del primo motivo, non risulta la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

Infine, inammissibile è l’ultima censura per difetto di specificità, poiché la ricorrente si limita ad enunciare il contenuto della norma violata, senza la specifica confutazione del giudizio in termini di assenza del vantaggio al quale collegare l’interesse a sollevare l’eccezione di prescrizione (giudizio effettuato evidentemente sulla base della rilevata assenza di un titolo contrattuale legittimante la pretesa creditoria di BG. Srl). Va aggiunto che la censura pare, peraltro, attingere al vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. secondo il paradigma non più vigente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Osserva la ricorrente che, nonostante che non fosse controverso che il debito ammontasse a Euro 123.817,32, come da fattura alla base del decreto ingiuntivo, la Corte territoriale ha nuovamente eseguito i conteggi, errando anche nella misura delle tonnellate (per il 2017) e del prezzo a tonnellata.

Con il quarto motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 106 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché ancora violazione degli artt. 2938 e 2939 c.c. Osserva la ricorrente che la chiamata in causa di Be.Gi. era giustificata, avendo costui, con Be.An. e Be.Si., sottoscritto la scrittura privata alla base della domanda di ingiunzione, e che vi era interesse a chiamare in causa Be.Gi. (socio di minoranza di BG.), ma non Be.Si., la quale già nel 2012, a seguito di cessione del contratto, non aveva in alcun modo provveduto all’esecuzione delle opere in discarica.

Il mancato accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento di terzo e quarto motivo.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 1353 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in modo contraddittorio, la Corte territoriale per un verso afferma che i fratelli Be.Si. nel 2006 avrebbero confermato l’opzione del 1998, per l’altro che se avessero voluto riconoscere la quota proporzionale del canone di affitto in favore dell’appaltatore, avrebbero previsto il pagamento in favore di La.In., sicché o risultava confermato il precedente assetto (e dunque il pagamento in favore del solo Be.An.) oppure tale assetto è stato modificato, ma a questo punto Be.Gi. e Be.Si. avrebbero dovuto provare di avere eseguito le opere presso la discarica, nonché l’avvenuto incasso da parte del fratello Be.An. Aggiunge, in relazione a quest’ultimo profilo, che se è pur vero che Be.An. non ha mai contestato di avere percepito la quota variabile dei canoni d’affitto, è anche vero che l’onere della prova circa il quantum incombe sulla parte attrice.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Il motivo è inammissibile. La censura resta nell’alveo del giudizio di fatto, restando per di più estranea alla ratio decidendi, erroneamente percepita e con il rilievo di una contraddizione in realtà inesistente alla luce della corretta identificazione della ratio decidendi. Affermando che nel 2006 si è intesa mantenere l’opzione del 1998, il giudice del merito ha inteso affermare, sulla base di un giudizio di fatto in ordine al contenuto della volontà negoziale, insindacabile in sede di legittimità, che quella che è stata mantenuta non è l’identità della persona fisica del creditore, ma il criterio: come ad Be.An., in quanto socio della società appaltatrice dei lavori di smaltimento dei rifiuti, veniva corrisposta la quota variabile, così questa deve essere corrisposta ai fratelli, una volta ceduta la quota societaria.

Quanto alla prova dell’importo corrisposto, come afferma lo stesso ricorrente non è controverso l’incasso della somma. Ciò che si denuncia è la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova in ordine al quantum. Al riguardo va rammentato che le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie (Cass. n. 9863 del 2023). Nel caso di specie la regola di riparto dell’onere probatorio non viene in rilievo, avendo il giudice del merito positivamente accertato l’importo dovuto, sulla base delle quantità indicate nelle fatture emesse da BG. a carico di RO. nell’ambito del rapporto di appalto, fatture prodotte dalla stessa BG. e confermate dal teste Sa.Ma., già dipendente di RO. (aggiungendo poi che, ove Be.An. Be.Si. avesse voluto negare che le quantità indicate nelle fatture fossero servite anche, com’era ragionevole presumere, per la quantificazione del canone d’affitto versatogli da RO., sarebbe stato suo onere provare la circostanza, senza alcuna difficoltà trattandosi dell’accipiens delle somme in questione – e ciò sulla base non di un’inversione dell’onere probatorio, ma sulla base dell’onere di smentita, in capo al convenuto, di quanto risultava provato sulla base degli elementi processuali acquisiti).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1174, 1322, 1325, 1343, 762 e 783 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione all’assenza di causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale, che nulla dice la convenzione, essendosi in quella sede Be.An. limitato a dichiarare che i proventi in questione erano stati “inseriti nel contratto di locazione solo per altre considerazioni” (e, comunque, ove si intendesse quest’ultima la causa, si sarebbe dovuto indagare sul contenuto della stessa, con l’inserimento nel contratto del 1998 di una specifica previsione circa la spettanza della somma in favore di Be.Gi. e Si.). Aggiunge che nel suo complesso la convenzione non consente di individuare la causa, posto che con il negozio – che nella sua prima parte si configura come controdichiarazione rispetto all’atto di cessione di quote societarie, ed in particolare la previsione del prezzo – viene dapprima riconosciuta ad Be.An. l’ulteriore somma di Euro 300.000,00, e successivamente viene riconosciuta da Be.An. agli altri due fratelli la quota di affitto variabile. Osserva ancora che risolutivo è l’impegno assunto con la convenzione di mantenere indenne il fratello Be.An. da ogni imposta gravante sulla quota di affitto variabile, con l’obiettivo, in realtà, di consentire a Be.Gi. e Be.Si. di omettere dalla propria dichiarazione dei redditi l’entrata in questione (causa illecita a fini di evasione fiscale, e dunque nulla). Aggiunge che evidente è lo squilibrio del sinallagma contrattuale, posto che ad Be.An. sarebbe spettata la corresponsione una tantum dell’importo di Euro 300.000 da parte di Be.Gi. e Be.Si., mentre questi avrebbero beneficiato, fino al completo esaurimento della discarica, della quota di affitto variabile, per cui non si comprende come possa essere stato escluso l’animo liberale nel riconoscimento operato da Be.An., e conseguentemente una donazione affetta da nullità per mancanza di atto pubblico.

Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che a differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 15603 del 2021).

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Il giudice del merito ha affermato che la convenzione del 28 marzo 2006 rientra in un più ampio accordo economico relativo ai proventi dell’attività svolta sui terreni di proprietà di Be.An., a completamento di quanto concordato in ordine al trasferimento delle quote sociali di La.In.. Trattasi di accertamento che si colloca al livello non della qualificazione giuridica, ma del contenuto negoziale, e dunque rilevante sul piano del giudizio di fatto. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che ha attribuito valenza di controdichiarazione alla prima parte della convenzione, si tratta, secondo l’accertamento di fatto del giudice del merito, dell’integrazione della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dall’operazione di cessione di quote societarie. Tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità, se non per la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, violazione nella specie non denunciata.

La denuncia di nullità per mancanza di causa, ovvero per mancanza del requisito di forma intendendo la presenza di una donazione, opera al livello della qualificazione giuridica, ma risulta eccentrica rispetto al contenuto negoziale, così come accertato dal giudice del merito. Per arrivare ad una siffatta conclusione, si sarebbe dovuto neutralizzare il giudizio di fatto mediante la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, nella specie, come si è detto, non proposta. Resta pertanto l’invocazione dell’applicazione di una disciplina giuridica priva della base fattuale concernente la volontà negoziale.

Quanto al denunciato squilibrio sul piano del sinallagma, va rammentato che l’ordinamento italiano non conosce un principio di necessaria equivalenza delle prestazioni; l’eventuale squilibrio economico di queste, quando non rientra in altre figure portanti all’invalidità del contratto (come la rescissione), non ne inficia la validità (cfr. Cass. n. 2635 del 1996).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in base al contratto di appalto era stato affidato a La.In. il trasporto del rifiuto a fronte di un corrispettivo a quintale, nonché la gestione del rifiuto sempre a fronte di un corrispettivo a quintale e l’abbancamento dei rifiuti a fronte di un corrispettivo a metro quadrato, e che i documenti in atti sono rappresentati da una serie di nastrini denominati “statistiche”, di ignota provenienza unilaterale, e da fatture che riportano la semplice dicitura “rifiuto”, con indicata la relativa quantità espressa in tonnellate, senza ulteriori specificazioni (peraltro corrispondendo, con ogni probabilità, al quantitativo di rifiuto gestito da BG. Srl, non a quello conferito in discarica da RO.). Aggiunge che non risponde al vero che le quantità conferite sarebbero state confermate dal teste Sa.Ma., a cui non sono state mostrate le fatture, essendogli stato chiesto soltanto se un determinato quantitativo di materiale era stato conferito in discarica. Osserva ancora che non si comprende per quale ragione Be.An., in veste di accipiens, avrebbe dovuto sopperire alle lacune probatorie della parte attrice, su cui incombeva l’onere probatorio circa il quantitativo conferito.

Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (fra le tante, Cass. n. 13395 del 2018).

La censura attiene alla valutazione della prova, anche per ciò che attiene l’apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, e non alla regola di riparto del relativo onere. Estranea poi alla ratio decidendi, come si è detto, è la valutazione del comportamento processuale di Be.An. Non vi è stata un’inversione dell’onere probatorio, avendo la Corte territoriale accollato al convenuto soltanto un onere di smentita di quanto, secondo l’apprezzamento del giudice del merito, risultava provato sulla base degli elementi processuali acquisiti. Quanto alle modalità di rituale denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. va richiamato l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 97 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, avendo Be.An. eccepito in primo grado il difetto di legittimazione attiva di BG. Srl a percepire la quota variabile del canone di affitto in virtù della convenzione del 2006, l’intervento in giudizio di Be.Si. si era reso necessario esclusivamente a causa della condotta di BG., unica interessata a chiamarla in giudizio, per cui non doveva esservi una pronuncia di condanna del ricorrente alle spese in favore della Be.Si. Aggiunge che superflue, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c. sono le spese in appello sostenute da RO., al cui rimborso Be.An. è stato condannato, posto che questi non poteva esimersi dall’evocare in giudizio RO. (nei cui confronti altrimenti il giudice di appello avrebbe ordinato l’integrazione), per cui RO. avrebbe ben potuto restare contumace in appello. In subordine, il ricorrente chiede che l’entità dei compensi in favore di RO. sia contenuta nei minimi.

Il motivo è infondato. La condanna alle spese in favore di Be.Si. segue la regola della soccombenza nell’ambito del rapporto processuale il cui esito è stata la pronuncia di condanna del Be.Si. al pagamento di somma in favore della Be.Si. Quanto a RO., la scelta processuale di chiamarla in giudizio è stata dell’appellante, non ricorrendo una fattispecie di litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, tale da imporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte (nei confronti della quale peraltro, come affermato dal giudice di appello, nessuna domanda era stata proposta). L’invocata applicazione del minimo del compenso è priva del presupposto della denuncia della violazione di una norma di diritto, ed è dunque inammissibile.

Interventore diventa parte in riconvenzionale

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112, 115, 116, 132 e 345 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata, che, una volta che il terzo spieghi intervento litisconsortile, la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo (Cass. n. 743 del 2012), sicché erroneamente la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale, anche quanto al profilo della compensazione giudiziale. Aggiunge che, una volta che si riconosca la titolarità di Be.Gi. e Be.Si. in ordine alla quota variabile del canone, agli stessi deve essere attribuita la legittimazione passiva rispetto alle somme dovute ad Be.An. in relazione alla previsione di cui al punto 3). Osserva ancora che Be.Si., nelle sue difese, si era spinta fino ad opporsi all’estensione della domanda riconvenzionale subordinata nei suoi confronti, affermando che la formulazione della stessa in appello lasciava aperta la possibilità di estensione della domanda anche nei confronti della medesima.

Il motivo è fondato. La fattispecie processuale è quella dell’intervento (nelle forme di cui all’art. 344 c.p.c.) in un giudizio nel quale il convenuto (opponente al decreto ingiuntivo) aveva proposto in via subordinata domanda di condanna della controparte al pagamento di un determinato importo nel caso di accoglimento della domanda (di cui all’ingiunzione di pagamento). Con l’intervento la parte interventrice allega di essere essa la titolare della pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione.

Deve rammentarsi che l’intervento del terzo concerne non la causa, ma il processo, ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse (Cass. n. 36639 del 2021; n. 743 del 2012; n. 3212 del 1971). Sulla base di tale premessa è stato affermato che, divenuto il terzo il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell’attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest’ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 8877 del 2023).

In relazione al caso di specie, deve evidenziarsi che la parte interventrice ha allegato di essere essa la titolare attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in luogo dell’originaria attrice in senso sostanziale (ossia la parte istante l’ingiunzione di pagamento). In relazione al medesimo rapporto giuridico il convenuto in senso sostanziale (ossia l’opponente al decreto ingiuntivo) aveva opposto, con domanda riconvenzionale proposta in via subordinata, che, ove riconosciuta la spettanza del diritto di credito dedotto in giudizio, sarebbe spettato in suo favore altro diritto di credito derivante dalla medesima fonte negoziale. In altri termini, ha opposto il convenuto in senso sostanziale che, ove accertata l’esistenza del diritto contemplato dalla clausola n. 2 del contratto del 28 marzo 2006, si sarebbe dovuta riconoscere la spettanza in suo favore del diritto di credito previsto dalla clausola n. 3 del contratto medesimo, quale proiezione dello stesso fascio di diritti e obblighi previsti dall’unico contratto. Ne segue, sul piano del diritto sostanziale, secondo quanto allegato dall’opponente al decreto ingiuntivo, che, riconosciuta la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in favore della parte intervenuta, su quest’ultima ricadrebbe la titolarità passiva del rapporto integrante la coppia diritto/obbligo derivante dal medesimo rapporto fondamentale. Quest’ultimo, secondo l’allegazione della parte che ha proposto la domanda riconvenzionale, conterrebbe le due coppie diritto/obbligo, quali effetti non separabili del medesimo titolo contrattuale.

La proiezione sul piano processuale della prospettazione contenuta nella domanda riconvenzionale è che una volta che l’interventrice sia stata riconosciuta titolare attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in luogo dell’originaria attrice, diventa altresì, al livello del rapporto processuale in relazione al quale il giudice deve provvedere, colei che occupa la posizione passiva del rapporto instaurato dalla domanda riconvenzionale, senza che sia necessaria un’apposita istanza del convenuto in riconvenzione, ma quale effetto del riconoscimento della sua titolarità attiva del rapporto di cui alla domanda principale, quale rapporto derivante, come si è visto, dal medesimo titolo di cui alla domanda riconvenzionale. Resta naturalmente riservato al giudice del merito l’accertamento sia dell’effettiva titolarità passiva in capo all’interventrice del rapporto dedotto con la domanda riconvenzionale, sia dell’esistenza del presupposto di fatto del relativo diritto di credito allegato, ed è quanto il giudice del merito dovrà valutare nei confronti di Be.Si. Ciò che però resta fermo è che, date le circostanze del caso, e cioè l’allegazione con la domanda riconvenzionale dell’unicità del rapporto fondamentale da cui derivano le distinte coppie diritto/obbligo, quella della domanda attorea e quella della domanda riconvenzionale, riconosciuta la titolarità attiva della coppia di cui alla domanda principale in favore dell’interventore in luogo dell’attore, l’interventore diventa titolare del lato passivo del rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale. Il giudice deve pronunciare su quest’ultima domanda, da intendersi pertanto proposta, in conseguenza del riconoscimento della diversa titolarità attiva, nei confronti dell’interventore.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “dedotto in giudizio con la domanda riconvenzionale un diritto di credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale alla base del diritto di credito allegato con la domanda attorea, ove il giudice riconosca che la titolarità attiva di quest’ultimo credito spetti in favore non dell’attore, ma di colui che è volontariamente intervenuto in giudizio allegando di essere lui il titolare del diritto e non l’originario attore, il giudice deve provvedere anche sulla domanda riconvenzionale, intendendo quale parte occupante il lato passivo del relativo rapporto processuale l’interventore, e non più l’originario attore, senza che sia richiesta un’apposita istanza in tal senso del convenuto in riconvenzione”.

Con il sesto motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in via subordinata rispetto al motivo precedente, che la ritenuta mancata estensione della domanda configura una violazione dei principi regolatori del giusto processo. Aggiunge di avere diritto al riconoscimento del proprio controcredito derivante dalla convenzione del 2006, anche in relazione al profilo della sollecitata compensazione giudiziale.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

Va in conclusione rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale limitatamente al quinto motivo, con rinvio al giudice di appello anche per le spese del giudizio di cassazione, in relazione sia al rapporto processuale concernente il ricorso incidentale, che a quello relativo al ricorso principale.

Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale, rigettandolo per il resto, con assorbimento dell’ultimo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità relative ad entrambi i ricorsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile in Roma il giorno 15 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.