Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2023| n. 570.
Intermediazione finanziaria e le valutazioni relative all’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente
In tema di intermediazione finanziaria, le valutazioni relative all’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non influiscono sulla gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, dal momento che la propensione dell’investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni, tra questi ultimi, quelli aventi, a suo giudizio, maggiori probabilità di successo, proprio grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
Ordinanza|11 gennaio 2023| n. 570. Intermediazione finanziaria e le valutazioni relative all’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente
Data udienza 15 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni – Adeguamento dei contratti – Obblighi informativi – Dlgs 58/1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28516/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 304/20, depositata il 4 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.
Intermediazione finanziaria e le valutazioni relative all’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente
RILEVATO CHE:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 4 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame interposto dalla (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2013 dal Tribunale di Firenze, rigettando le domande proposte dal ricorrente, aventi ad oggetto la dichiarazione di nullita’, l’annullamento o la risoluzione di un contratto di acquisto di obbligazioni Argentina per un controvalore di Euro 25.498,02 concluso il 12 giugno 1998 e la restituzione del relativo importo;
che ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, l’ (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di societa’ incorporante la (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) S.p.a., avente causa della (OMISSIS), sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 23 luglio 1996, n. 415, articoli 17, 18 e 25, dell’articolo 5 del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 e degli articoli 1453 e 1455 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto delle domande di risoluzione e di risarcimento proposte in via subordinata, ha ritenuto non provato l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla Banca, per inapplicabilita’ ra-tione temporis del Decreto Legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, senza considerare che tali obblighi erano gia’ previsti dal Decreto Legislativo n. 415 del 1996 e dal regolamento Con-sob n. 10943 del 1997, vigenti alla data dell’acquisto;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha inoltre omesso di rilevare l’incompletezza del modulo di acquisto, privo di clausole informative debitamente compilate e di sottoscrizione, nonche’ la mancata somministrazione d’informazioni da parte della Banca in ordine all’adeguatezza dell’operazione, all’esecuzione della stessa fuori dei mercati regolamentati ed avente ad oggetto titoli caratterizzati da un basso rating;
che il motivo e’ fondato;
che e’ infatti pacifico che l’operazione di acquisto cui si riferiscono le domande proposte dall’attore e’ stata posta in essere il 12 giugno 1998, e quindi sotto la vigenza del Decreto Legislativo n. 415 del 1996, nonche’, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata, dopo l’entrata in vigore della delibera Consob n. 10943 del 1997, alla cui disciplina risulta pertanto assoggettata;
che non merita consenso la tesi sostenuta dalla Banca, secondo cui l’operativita’ della predetta delibera, differita dall’articolo 36, comma 2, al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale, sarebbe stata ulteriormente rinviata al 31 dicembre 1998 dalla delibera Consob n. 11254 del 25 febbraio 1998;
che, mentre il comma 2 dell’articolo 36 cit. consentiva agl’intermediari di continuare ad applicare, ma solo fino al 2 marzo 1998, “le disposizioni di attuazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, disciplinanti materie corrispondenti a quelle disciplinate dal presente regolamento”, la delibera n. 11254 del 1998 rinvio’ al 31 dicembre 1998 esclusivamente l’adeguamento dei “contratti relativi ai servizi di investimento”, nonche’ l’adeguamento degli intermediari “alle disposizioni concernenti gli obblighi di registrazione degli ordini telefonici”, senza incidere in alcun modo sull’operativita’ delle disposizioni generali concernenti gli obblighi informativi degl’intermediari, divenute pertanto applicabili a partire dal 3 marzo 1998;
che l’operativita’ dei predetti obblighi, fatti valere dall’attore a sostegno delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposte in via subordinata, consente di escludere la pertinenza di un precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, che, in riferimento alla diversa problematica riguardante la validita’ del contratto, ha escluso l’intervenuta caducazione dei contratti stipulati nel vigore delle leggi precedenti, proprio in virtu’ del differimento previsto dalla predetta disposizione, (cfr. Cass., Sez. I, 12/07/2022, n. 21993);
che la delibera n. 10943 del 1997 prevedeva, all’articolo 5, comma 1, che, prima d’iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l’intermediario dovesse chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento, nonche’ circa la sua propensione al rischio, e consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, e all’articolo 6 che l’intermediario dovesse astenersi dall’effettuazione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l’investitore, preventivamente informato di tale circostanza e delle ragioni per cui non era opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione, non avesse deciso di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto o registrato su nastro magnetico, in cui si facesse esplicito riferimento alle informazioni ricevute;
che tali adempimenti costituivano un aspetto particolare del piu’ generale obbligo d’informazione che la legge poneva a carico dell’intermediario, ed alla cui osservanza era informato l’intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro a quella successiva del compimento delle singole operazioni d’investimento ed a quella ancora ulteriore dell’esecuzione di tali operazioni;
che il Decreto Legislativo n. 415 del 1996l, articolo 17, comma 1, lettera a) e b), prevedeva infatti, in via generale, che le imprese d’investimento e le Banche dovessero comportarsi con diligenza, correttezza trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita’ dei mercati, acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi fossero sempre adeguatamente informati;
che tali obblighi furono ribaditi dall’articolo 3 della delibera Consob, il quale, alla lettera f), poneva a carico degl’intermediari, quale norma di chiusura, l’obbligo di operare comunque in modo da ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore;
che non possono quindi condividersi le conclusioni cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dato dell’avvenuto compimento dell’operazione di acquisto in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ha ritenuto che la Banca non fosse tenuta all’adempimento degli obblighi d’informazione attiva e passiva posti a carico degl’intermediari finanziari, in quanto introdotti soltanto dal predetto decreto legislativo, con la conseguenza che l’inosservanza degli stessi non poteva essere valutata, oltre che come difetto di un requisito prescritto a pena di nullita’ dell’operazione, neppure come inadempimento;
che, ai fini della ripartizione dell’onere di fornire la prova dell’adempimento dei predetti obblighi, trova applicazione il principio, enunciato da questa Corte con riguardo alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, secondo cui grava sull’intermediario l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, e dunque di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento (cfr. Cass., Sez. I, 20/ 06/2022, n. 19891; 15/03/2016, n. 5089; 19/10/2012, n. 18039);
che e’ pur vero, infatti, che il Decreto Legislativo n. 415 del 1996 non contiene una norma analoga a quella di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 6, secondo cui “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”;
che la predetta regola costituisce peraltro espressione del piu’ generale principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ in riferimento alla disciplina delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento e’ tenuto soltanto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8615; Cass., Sez. I, 13/06/2006, n. 13674);
che, come ripetutamente precisato da questa Corte, il predetto principio trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto non gia’ l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, con la conseguenza che al creditore istante sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformita’ quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. III, 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. lav., 9/02/2004, n. 2387);
che nella specie, pertanto, avendo l’attore lamentato, a sostegno delle domande di risoluzione e risarcimento, l’inosservanza degli obblighi d’informazione in ordine alla natura, alla tipologia ed al rischio dell’operazione di acquisto, incombeva alla Banca l’onere di provare di avere diligentemente adempiuto i predetti obblighi, mediante la somministrazione delle necessarie informazioni;
che nessun rilievo puo’ assumere, ai fini della dispensa della Banca dal predetto onere, la duplice circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che alla data del compimento dell’operazione i titoli acquistati non fossero considerati particolarmente rischiosi, e che l’attore presentasse un profilo di rischio tale da far presumere che fosse perfettamente a conoscenza del mercato su cui andava ad operare;
che, come gia’ ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di intermediazione finanziaria, le valutazioni relative all’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non influiscono sulla gravita’ dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, dal momento che la propensione dell’investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni, tra questi ultimi, quelli aventi, a suo giudizio, maggiori probabilita’ di successo, proprio grazie alle informazioni che l’intermediario e’ tenuto a fornirgli (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8333; 28/02/2018, n. 4727);
che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione dei titoli, formulata nella comparsa di costituzione in secondo grado, a seguito della restituzione dei titoli in favore della Banca, da lui effettuata in esecuzione della sentenza di primo grado;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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